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A partire da oggi 11 luglio 2013 il Regolamento CE n. 1223/2009sui prodotti cosmetici sostituirà integralmente la “Direttiva cosmetici” del 1976 (76/768/CEE) riordinando l’intero settore della cosmesi e introducendo un importante rafforzamento del livello di tutela dei consumatori, sia sul piano della salute e dell’informazione che in tema di sicurezza dei prodotti e di divieto di sperimentazione sugli animali.
I punti fondamentali su cui si è basata la stesura del nuovo Regolamento sono rafforzare e chiarire (rendendole più esplicite per gli operatori) le attuali norme sulla sicurezza dei cosmetici: infatti, una delle prime variazioni è stata l’introduzione di un gruppo di definizioni di concetti quali “sostanza”, “miscela”, “fabbricante”, “distributore”, “utilizzatore finale”, “messa a disposizione sul mercato”, “immissione sul mercato”, “importatore”, “norma armonizzata”, “conservanti”, “coloranti” e “filtri UV”.
Oltre a riprendere punti fondamentali, quali il divieto di sperimentazione sugli animali, la particolare attenzione per i prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni o all’igiene intima e l’obbligo di attuare pratiche di buona fabbricazione per la produzione dei cosmetici, il Nuovo Regolamento introduce alcune interessanti novità.
Cosmetovigilianza
Per una maggiore tutela del consumatore, molto importante è l’approfondimento dedicato agli obblighi per il distributore. Quest’ultimo, per quanto possibile, deve verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato e soprattutto assicurare, insieme al fabbricante e a tutti i soggetti coinvolti nella sequenza di vita del prodotto, una piena tracciabilità del cosmetico nella catena di fornitura. In pratica, la persona responsabile deve garantire tutto il sistema di tracciabilità per un periodo di 3 anni dopo la data in cui il lotto del cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.
Formulazioni Quadro
Già citate dalla precedente Direttiva, ma mai utilizzate in Italia. Con il nuovo Regolamento chiunque voglia immettere sul mercato un prodotto cosmetico deve obbligatoriamente fornire informazioni più dettagliate sulle sostanze presenti al suo interno. Queste informazioni, presentate sotto forma di tabelle schematiche, dovranno essere inserite in un portale appositamente creato dalla Commissione Europea, a cui potranno avere accesso tutte le autorità competenti.
Nanomateriali
Il Regolamento dedica un intero articolo (art. 16) a questa tipologia di materiali, che identifica anche in maniera precisa attraverso una definizione. L’attenzione, in particolar modo, ricade su:
- sulle informazioni in termini di sicurezza e tollerabilità, che la persona responsabile deve fornire quando inserisce un nanomateriale (definito come ‘ogni materiale insolubile o biopersistente, fabbricato intenzionalmente, avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm’) in un cosmetico a garanzia dell’assenza di tossicità;
- sull’informazione data ai consumatori tramite etichetta relativa alla presenza di tali sostanze nei prodotti. Se una sostanza ‘nano’ è contenuta nella formula, il nome dell’ingrediente deve essere seguito dall’indicazione ‘nano’ posta fra parentesi (ad esempio: Titanium Dioxide [nano]).
Dossier di sicurezza
Nonostante le normative precedenti prevedessero già una serie di disposizioni specifiche che, in maniera abbastanza esplicita, richiedevano di valutare la sicurezza dei prodotti in base ad elementi come “profilo tossicologico generale degli ingredienti”, “struttura chimica” e “livello di esposizione”, tante case cosmetiche si sono sempre limitate ad effettuare una valutazione troppo semplice e schematica.
Con il nuovo Regolamento è stato inserito un allegato che, punto per punto, descrive le caratteristiche e le informazioni che devono essere riportate nella relazione della sicurezza del prodotto ‘obbligando’, inoltre, a prendere in considerazione variabili, prima praticamente ignorate, quali: caratteristiche delpackaging, impurità e stabilità del prodotto finito.
Efficacia dei prodotti cosmetici
Fondamentale l’accento che il Regolamento CE n. 1223/2009 mette sulla protezione dei consumatori nei confronti di dichiarazioni ingannevoli. Se la precedente direttiva chiedeva solo di tenere a disposizione delle autorità “le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi” (art. 10 ter, lett. g), ora il Regolamento non solo riprende quanto già detto (art. 11, lett. d), ma ribadisce che “i consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all’efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici” con riferimento alla normative che regolano le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
Etichettatura
All’art. 8 viene stabilito che i cosmetici possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto e l’imballaggio secondario riportano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, alcune indicazioni obbligatorie, che devono essere scritte in caratteri indelebili e in modo facilmente leggibile e visibile.
In particolare, in etichetta i produttori devono riportare:
- il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento;
- il numero del lotto di fabbricazione;
- il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione Europea;
- la funzione del prodotto, a meno che risulti dalla presentazione dello stesso;
- le precauzioni particolari per l’impiego;
- l’elenco degli ingredienti del prodotto nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione.
Come tutte le leggi, però, anche questo Regolamento non è perfetto. La sua pecca è quella di non aver definito alcuna sanzione per l’inosservanza delle disposizioni. Il compito di introdurre un regime sanzionatorio è affidato ai singoli Stati membri e ciò potrà com