LA LIBERTA' PERSONALE E' INVIOLABILE .
Non è ammessa forma alcuna di detenzione , di ispezione o perquisizione personale ,nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .
In casi eccezionali di necessità e di urgenza ,indicati tassativamente dalla legge ,l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ,che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria , e, se questa non li convalida nelle successiva quarantotto ore , si intendono annullati e restano privi di ogni effetto .
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà -
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva .
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COSTITUZIONE Art 13 DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI -RAPPORTI CIVILI
Creato il 31 dicembre 2011 da BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPossono interessarti anche questi articoli :
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