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Costituzione della repubblica araba di siria

Creato il 24 luglio 2012 da Eurasia @eurasiarivista
Siria :::: Redazione :::: 24 luglio, 2012 :::: Email This Post   Print This Post COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ARABA DI SIRIA

Il 27 febbraio 2012 il governo siriano ha comunicato i risultati del referendum popolare sulla nuova Costituzione dello Stato. Con l’89,4 % di sì i siriani hanno approvato il nuovo testo costituzionale, che prevede la fine del sistema a partito unico e, a partire dalle prossime elezioni, il limite di due mandati presidenziali consecutivi di sette anni ciascuno.

Riportiamo qui di seguito la traduzione della Parte I (Principi politici) del Capitolo I (Principi fondamentali).

Capitolo I

Principi fondamentali

Parte 1: Princìpi politici

Articolo 1

  1. La Repubblica Araba di Siria è uno Stato democratico, pienamente sovrano e indivisibile; nessuna porzione del suo territorio può essere ceduta. Essa è parte del mondo arabo.
  2. Il popolo della Repubblica Araba di Siria fa parte della Nazione Araba.

Articolo 2

  1. L’ordinamento politico dello Stato è quello repubblicano.
  2. Il potere appartiene al popolo e nessun individuo o gruppo ha il diritto di reclamarlo per sé; principio fondamentale è che il potere è esercitato dal popolo per il popolo.
  3. Il popolo può esercitare il potere solo nei termini precisati dalla Costituzione.

Articolo 3

  1. Il Presidente deve appartenere alla religione islamica.
  2. La dottrina giuridica islamica è fonte principale della legislazione.
  3. Lo Stato rispetta tutti i credi religiosi e garantisce la libertà di praticare tutti i riti, purché non contravvengano all’ordinamento generale.
  4. Il benessere personale e lo statuto delle confessioni religiose sono rispettati e tutelati.

Articolo 4

La lingua ufficiale dello Stato è l’arabo.

Articolo 5

La capitale dello Stato è Damasco.

Articolo 6

  1. La bandiera della Repubblica Araba di Siria ha tre colori: rosso, bianco e nero, con due   stelle verdi a cinque punte. La bandiera è rettangolare; l’altezza corrisponde a due terzi della lunghezza. È divisa in tre rettangoli di identiche dimensioni, aventi la stessa lunghezza della bandiera. Quello superiore è rosso, quello mediano è bianco e quello inferiore è nero, con le due stelle verdi al centro del rettangolo bianco.
  2. L’emblema dello Stato, l’inno nazionale e tutte le norme relative sono precisati dalla legge.

Articolo 7

Il giuramento costituzionale è formulato come segue: „Giuro per Iddio Onnipotente di rispettare la Costituzione dello Stato, le leggi e l’ordinamento repubblicano; di vigilare sugl’interessi del popolo e sulle sue libertà; di preservare la sicurezza, la sovranità e l’indipendenza della Patria; di operare e combattere per la realizzazione della giustizia sociale e per l’unità della Nazione Araba“.

Articolo 8

  1. L’ordinamento politico si fonda sul principio del pluralismo politico e il ruolo di governo è ottenuto ed esercitato democraticamente soltanto attraverso il voto.
  2. Ai partiti politici e ai gruppi elettorali legali che parteciperanno alla vita politica nazionale è richiesto di rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.
  3. La legge regola tutte le norme e le procedure relative alla formazione dei partiti politici.
  4. Non sono ammesse attività politiche o partiti e gruppi politici fondati su base confessionale, settaria, tribale, regionale o professionale o fondati sulla discriminazione in base al sesso, all’origine, alla razza o al colore.
  5. Le cariche pubbliche e il pubblico denaro non devono servire per vantaggi politici, partigiani o elettorali.

Articolo 9

La Costituzione garantisce la preservazione e la protezione della varietà culturale della società siriana in tutte le sue componenti e nelle sue diverse risorse, in quanto retaggio nazionale che rafforza l’unità nazionale nel quadro dell’integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria..

Articolo 10

Le organizzazioni pubbliche, i sindacati e le associazioni sono agenzie che riuniscono i cittadini per la causa dello sviluppo della società e per la realizzazione degli obiettivi dei loro membri. Lo Stato garantirà l’indipendenza, l’esercizio del controllo popolare e la partecipazione popolare nei vari settori previsti dalla legge, per realizzare i loro scopi in conformità dei termini e delle condizioni prescritte dalla legge..

Articolo 11

L’esercito e le Forze Armate sono un’istituzione nazionale responsabile della difesa dell’integrità e della sicurezza della Patria e della sovranità regionale e si pongono al servizio dell’interesse del popolo, della tutela dei suoi obiettivi e della sicurezza nazionale.

Articolo 12

I consigli democraticamente eletti a livello nazionale o locale sono istituzioni attraverso le quali i cittadini esercitano la loro sovranità, l’edificazione dello Stato e la dirigenza comunitaria.

 

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