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Criteri di scelta nelle procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Creato il 23 marzo 2011 da Pps @ppsposato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4053 del 18 febbraio 2011, ha chiarito che, nel momento in cui il datore di lavoro avvia il procedimento di cassa integrazione guadagni straordinaria, deve continuare a comunicare con tempestività ai sindacati i modi ed i soggetti prescelti.
La Corte é intervenuta per chiarire un aspetto controverso, venutosi a creare con il combinato disposto di cui al DPR 218/2000 e alla L. 223/91; l'interpretazione da rispettare é che il DPR 218/2000 non abroga la L. 223 e lascia quindi intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’articolo 1 per il datore di lavoro.
Il DPR n. 218/2000 ha lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo, che consente l'autorizzazione della CIGS e non di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. 223/1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali.
I datori di lavoro devono, di coseguenza, tenere presente che un provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è considerato illegittimo qualora ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri d'individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi


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