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Criteri generali per gli interventi ove si ricorra a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti in suolo

Creato il 19 febbraio 2015 da Deboramorano @DeboraMorano

All’Allegato 3 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, troviamo i criteri generali per gli interventi ove vengano impiegati batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo, qui di seguito illustrati:

  • a) L’uso di inoculi costituiti da microrganismi geneticamente modificati (MGM) negli interventi di bonifica biologica di suolo, sottosuolo, acque sotterranee o superficiali è consentito limitatamente a sistemi di trattamento completamente chiusi, di seguito denominati bioreattori. Per bioreattori si intendono strutture nelle quali è possibile isolare completamente dall’ambiente esterno le matrici da bonificare, una volta asportate dalla giacitura originaria. In questo caso, le reazioni biologiche avvengono all’interno di contenitori le cui vie di ingresso (per l’alimentazione) e di uscita (per il monitoraggio del processo e lo scarico) devono essere a tenuta, in modo da prevenire il rilascio di agenti biologici nell’ambiente circostante;
  • b) Nei casi illustrati in a) è consentito l’impiego di soli MGM appartenenti al Gruppo 1 di cui alla direttiva 90/219/CEE, recepita col D.Lgs. 3 marzo 1993, con emendamenti introdotti dalla Direttiva 94/51/CEE;
  • c) Il titolare dell’intervento di bonifica che intenda avvalersi di MGM, limitatamente a quanto specificato al capoverso a) deve inoltrare documentata richiesta al Ministero dell’ambiente (o ad altra autorità competente da designarsi), fornendo le informazioni specificate nell’allegato VB della succitata direttiva. L’impiego di MGM del Gruppo 1 in sistemi chiusi può avvenire solo previo rilascio di autorizzazione da parte dell’autorità competente, la quale è obbligata a pronunciarsi entro 90 giorni dall’inoltro della richiesta da parte del titolare dell’intervento di bonifica;
  • d) Una volta terminato il ciclo di trattamento in bioreattore, le matrici, prima di una eventuale ricollocazione nella giacitura originaria, devono essere sottoposte a procedure atte a favorire una diffusa ricolonizzazione da parte di comunità microbiche naturali, in modo da ricondurre il numero dei MGM inoculati a valori < 10³ UFC (unità formanti colonie) per g di suolo o mL di acqua sottoposti a trattamento di bonifica;
  • e) Non sono soggetti a limitazioni particolari, anche per gli interventi di bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di amplificazione (bioaugmentation) delle comunità microbiche degradatrici autoctone alle matrici da sottoporre a trattamento biologico ovvero l’inoculazione delle stesse con microrganismi o consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicità di questi per l’uomo, gli animali e le piante.

(fonte: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale)


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