Art. 6.
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12) Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali
1. Le leggi, munite del "visto" del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, sono pubblicate nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa.
2. I decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), sono pubblicati nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo che siano pervenuti registrati o, se non assoggettati al controllo della Corte dei conti, subito dopo che siano stati muniti del "visto" del Guardasigilli e del sigillo dello Stato. La pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto registrato ovvero all'apposizione del "visto".
Art. 7.
(Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, art. 10; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12) Entrata in vigore degli atti normativi statali
1. Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
Attualmente l'accesso alle varie serie della Gazzetta Ufficiale è diversificato tra accesso gratuito e a pagamento. Dal 1° gennaio 2013 tutte le serie della GU, dal 1946 ad oggi, saranno sempre disponibili gratuitamente online, in una versione identica a quella cartacea. Lo comunica la Presidenza del Consiglio in questa nota informativa. Come detto, mi sembra un passaggio non banale o secondario verso una democrazia più matura, che del resto segue un nuovo andamento generale improntato alla trasparenza e all'utilizzo gratuito delle fonti, cosa che dovrebbe essere prassi normale in un paese civile, ma osservo che in alcuni casi c'è voluto un governo tecnico per metterla in atto. E' noto che non soltanto la condivisione di tutti gli atti amministrativi, con la loro pubblicazione online, ma anche il farlo senza dover pagare, rappresentano un passaggio obbligato verso un più ampio controllo e un maggior impegno alla cosa pubblica dei cittadini. Con il Freedom of Information Act, del quale parlavo qualche mese fa [qui] l'America si è dotata di uno strumento principe di controllo dell'operato delle istituzioni da parte dell'opinione pubblica, relegando solo alcuni provvedimenti contrassegnati come protetti tra quelli non consultabili. Ma per quanto riguarda la normale operatività del Governo Federale, questa legge consente un pieno accesso a tutti i documenti. In Italia, un gruppo di studiosi, giornalisti e semplici cittadini, dalle pagine del Foia.it, vorrebbe anche da noi un Freedom of Information Act e, recentemente, ha presentato alla Camera questa sua richiesta. Ecco, questo piccolo provvedimento del Governo Monti va in questa direzione, quella che potremo chiamare la lunga strada per la democrazia (compiuta).