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Dal decreto Fare al decreto Inquinare? Una segnalazione del WWF

Creato il 07 luglio 2013 da Paopasc @questdecisione
Dal decreto Fare al decreto Inquinare? Una segnalazione del WWF Qualche giorno fa è apparso un articolo sul sito del WWF Abruzzo che stigmatizzava alcuni provvedimenti presenti nel decreto Fare licenziato recentemente dal Governo Letta. I punti incriminati sarebbero due, l'articolo 41, Disposizioni in materia ambientale, che sostituisce un analogo articolo di un decreto legislativo del 2006, e l'articolo 9Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei. Ecco i punti che attraggono le critiche del WWF Abruzzo.. Primo: "Nei casi in  cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di  rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione  ove possibile ed economicamente sostenibile", formulazione che secondo l'articolista lascerebbe prefigurare che 
anche in caso di conclamato impatto sulla salute dei cittadini (invitiamo a leggere l'incredibile formulazione del testo!), si subordina la rimozione delle cause che hanno portato all'inquinamento delle falde acquifere alle esigenze economiche delle aziende coinvolte. Sostanzialmente, in caso di “insostenibilità economica” (il decreto non precisa neanche in che termini, basterà un'autocertificazione?), invece di rimuovere terreni inquinati e rifiuti sotterrati agire solo sugli effetti e, cioè, limitarsi a trattare le acque inquinate, senza limiti di tempo. Si interviene, quindi, sui sintomi e non sulla cura della malattia.
Secondo: l'articolo 9 prevede il commissariamento di quelle aziende o enti che ritardano l'utilizzo dei fondi comunitari. Però, secondo il WWF, 
il provvedimento di commissariamento può arrivare non solo per superare “inadempienze” ma anche per scavalcare non meglio precisate “criticità” facilitando l'iter amministrativo.
Il che, nell'ipotesi dell'articolista,  potrebbe significare che se ci sono legittime resistenze dettate dalla tutela dell'ambiente e della salute, virtualmente si potrebbe essere commissariati. Per esempio:
Nel caso della megacentrale a biomasse Powercrop, su cui il consiglio regionale ha espresso un chiaro dissenso, è facile prevedere la riproposizione di un commissariamento, dopo che il precedente è decaduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di una norma precedente voluta dal Governo Monti nel 2012 delle stesso tenore di quella rientrata ora dalla finestra nel cosiddetto “Decreto del Fare”.
Vi ripropongo i due articoli del decreto Fare e, sotto, il vecchio articolo 243 del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152 sostituito.
ARTICOLO 41. 
(Disposizioni in materia ambientale). 
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
« ART. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in  cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di  rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione  ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate  misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi  alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e  risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza. 
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con  emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono  ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare,  prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato  alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei  princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze  deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque  emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di  cui al comma 6. 
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di  acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire  previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito  impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di  trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in  loco, che risultino tecnicamente idonei. 
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di  collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di  prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo  trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle  acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali  soggette al regime di cui alla parte terza. 
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai  soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso 
acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve  indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantita tive delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure  di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal  sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere  reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reim missione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello  stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in  modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque  di scarico né altre sostanze. 
6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono  garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nel l’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli  impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono  determinati in massa.». 
ARTICOLO 9. 
(Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei). 
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordina mento dell’Unione europea per i casi di mancata attuazione dei  programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e  di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla  programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino  ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti 
territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi  all’ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del  presente articolo. 
3. Le amministrazioni competenti all’utilizzazione dei diversi  fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure  di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al  comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una  Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e  accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli  verificatisi. 
4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze  nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le ammi nistrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicano  all’ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell’attuazione dei  programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali  iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempi-  mento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l’amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative  necessarie al superamento delle criticità riscontrate, eventualmente  sostituendosi all’ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più  commissari ad acta.[WWF cit.]

Questa è la vecchia norma sulle acque di falda.
Art. 243.
Acque di falda

1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza (1) di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate.

(1) Comma così modificato dall’art. 8-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 [tratto da qui, modifica nota (1) tratta da qui]

  


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