December 18, 1865, Thirteenth Amendment to the United States Constitution
Creato il 18 dicembre 2015 da Marvigar4
Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime where of the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.
Section 2. Congress shall have the power to enforce this article by appropriate legislation.
Sezione I Né la schiavitù né la servitù involontaria, se non come punizione di un reato di cui la parte sia stata dichiarata colpevole con la dovuta procedura, potranno esistere negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione.
Sezione II Il Congresso avrà il potere di far rispettare questo articolo con la legislazione opportuna.
Potrebbero interessarti anche :