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Decreto Pisanu – Articolo 7 della L. 155/2005, qualcosa cambierà?

Da Paz83

Ieri su friendfeed si discuteva con l’organizzazione di EaviCamp (che a dire il vero mi comprende) proprio dei problemi che stavano sorgendo con il comune riguardo la possibilità di riuscire ad offrire durante l’evento un servizio di Wi-fi, problemi, credo, in parte dovuti all’ Articolo 7 della L. 155/2005 (vedi articolo 7) del decreto Pisanu. Oggi, con un po’ di ritardo leggo sul blog di Guido Scorza che:

Nelle ultime ore sul fronte del Decreto Pisanu sembra improvvisamente essersi raggiunta una larga intesa sull’esigenza di procedere all’abrogazione delle disposizioni attraverso le quali, nel 2005, l’allora Ministro degli Interni, Beppe Pisanu, impose a tutti i gestori di esercizi pubblici di richiedere una speciale licenza al questore per la messa a disposizione dei propri avventori di risorse di connettività, di procedere all’identificazione a mezzo documento di identità di questi ultimi e di conservare i file di log relativi all’attività svolta on line dai medesimi propri avventori. [Continua]

(ora, non sono informatissimo, ma a grandi linee credo che anche un comune debba sottostare a questa normativa, per questo mi è venuto spontaneo fare 2+2, ma se così non fosse correggetemi pure, lo spazio commenti è aperto e qualsiasi chiarimento/ delucidazione è ben accetto)


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