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Decreto sulle carceri approvato dal Senato, è legge

Creato il 19 febbraio 2014 da Libera E Forte @liberaeforte

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Con 147 sì e 95 no il Senato ha approvato, a due giorni dalla scadenza, il decreto che introduce una riduzione controllata dei detenuti. Lo Svuotacarceri è la risposta alla sentenza ‘Torreggiani’ con cui l’Europa aveva condannato lo Stato italiano per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Il caso riguardava trattamenti inumani o degradanti subiti da sette persone detenute in alcune carceri italiane.

Le novità in sintesi:

Braccialetti elettronici – Con l’obiettivo di assicurare un controllo più costante e capillare senza ulteriore aggravio per le forze di polizia, gli strumenti elettronici di controllo saranno da ora in poi prescritti in ogni caso, a meno che una valutazione non ne escluda la necessità.

Piccolo spaccio – per evitare che l’equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene sproporzionate, l’attenuante di lieve entità nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo. Il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati alcolisti e tossicodipendenti è eliminato. Misure cautelari con invio in comunità sono applicate ai minorenni tossicodipendenti accusati di piccolo spaccio.

Affidamento in prova – il limite di pena, anche residua, che consente l’affidamento in prova ai servizi sociali è esteso a quattro anni, ma deve essere basato su presupposti più gravosi rispetto all’ipotesi ordinaria che rimane limitata a 3 anni. I poteri d’urgenza del magistrato di sorveglianza sono stati inoltre rafforzati.

Liberazione anticipata speciale – la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata sale da 45 a 75 giorni a semestre in via temporanea, ovvero da gennaio 2010 a dicembre 2015. Lo sconto, applicato in seguito a valutazione sulla ‘meritevolezza’ del beneficio, non vale in caso di affidamento in prova e detenzione domiciliare, e non è previsto per i condannati per mafia o per delitti gravi come omicidio, violenza sessuale, rapina aggravata, estorsione.

Detenzione domiciliare – la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva, anche se parte residua, non superiore a 18 mesi diventa permanente. Restano comunque le esclusioni già previste per i delitti gravi o per altre particolari circostanze come la possibilità di fuga o la tutela della persona offesa.

Espulsione detenuti stranieri – il campo dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione è ampliato: oltre agli stranieri che devono scontare due anni di pena, è esteso ai condannati per un delitto previsto dal testo unico sull’immigrazione, purché la pena prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni, e ai condannati per rapina o estorsione aggravate. La procedura di identificazione per rendere effettiva l’esecuzione dell’espulsione è inoltre velocizzata.

Garante dei detenuti – il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, un collegio di tre membri scelti tra esperti indipendenti che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili, è stato istituito con il compito di vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Centri di identificazione ed espulsione. Il Garante, che potrà accedere in qualunque struttura, chiedere informazioni e documenti e formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione penitenziaria, deve trasmettere una relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta.

Reclami e diritti – sono previsti l’ampliamento della platea di destinatari dei reclami in via amministrativa e maggiori garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze che pregiudichino diritti.

MC


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