Sul sito dell’Agcom stamattina è comparsa la delibera che apre la consultazione pubblica sul nuovo – e lungamente discusso – schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
A dispetto di quanto comunicato dall’Autorità nei giorni scorsi, restano fermi alcuni aspetti per nulla confortanti: il testo prevede l’assunzione – da parte della stessa Authority – di poteri regolatori e sanzionatori e la facoltà di rivestire un ruolo che dovrebbe appartenere all’autorità giudiziaria. Interessanti i rilievi di Guido Scorza su LeggiOggi.it:
Il procedimento finalizzato all’ottenimento della rimozione di un contenuto ritenuto in violazione del diritto d’autore, rimane eccessivamente sommario – il gestore del sito [n.d.r. e non l’uploader] avrà, infatti, a disposizione solo 48 ore per difendersi.
Preoccupante anche la circostanza che il ruolo dell’Autorità giudiziaria sia solo eventuale: l’AGCOM si attribuisce il potere di sostituirsi ai giudici salvo che una delle parti coinvolte nel procedimento non adisca il Giudice ordinario prima del completamento del procedimento sommario.
Allarmante, inoltre – sebbene inevitabile conseguenza dei poteri di accertamento ed adozione dei citati provvedimenti – il potere sanzionatorio di irrogazione di multe salate per centinaia di migliaia di euro che l’Autorità si riserva qualora i propri provvedimenti sommari non vengano adempiuti.
La sommarietà del procedimento sta in questo aspetto: chi gestisce il sito ha solo due giorni (un tempo irrisorio) per rivolgersi all’AGCOM e deve farlo tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), ammesso che sappia cos’è e ne sia dotato. Sempre entro 48 ore, chi si trovasse a dover subire il procedimento dell’Authority dovrà preoccuparsi di eliminare spontaneamente da Internet il contenuto incriminato (in mancanza, riceverà un’ingiunzione).
Dal testo si legge comunque che l’Autorità, per quanto riguarda i siti esteri, potrà richiamarli a rimuovere contenuti ritenuti illegali in materia di tutela del diritto d’autore e, in mancanza di risposta, rivolgersi alla magistratura. Anche su questo aspetto, però, manca chiarezza laddove si legge che “l’organo collegiale può ordinare al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore”
Ok, la consultazione pubblica è aperta.