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Demolizione opera abusiva, ordinanza al responsabile dell’abuso o al proprietario attuale?

Creato il 22 gennaio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Demolizione opera abusiva, ordinanza al responsabile dell’abuso o al proprietario attuale?

La realizzazione di un’opera abusiva comporta l’applicazione delle relative sanzioni e, nei casi previsti dalla Parte I, Titolo IV, Capo II, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il provvedimento che ordina al responsabile dell’abuso la sua demolizione.

Nei casi di trasferimento di proprietà del bene oggetto di intervento abusivo, l’ordinanza di demolizione deve essere emanata nei confronti del responsabile degli abusi edilizi ovvero del proprietario attuale?

A far luce sull’argomento interviene la II Sezione del Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 5567, del 5 dicembre 2013 con la quale ha stabilito che l’ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, in considerazione del fatto che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l’adozione dell’ordinanza, di carattere ripristinatorio, non richiede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato.

In merito al procedimento seguito, la citata sentenza n. 5567  del 2013 ha rilevato che,  attribuendosi valore decisivo al profilo funzionale della partecipazione procedimentale, ritiene che talvolta non sussista l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento qualora non vi sia alcuna utilità all’azione amministrativa che scaturisca dalla comunicazione stessa.

L’obbligo sarebbe sancito in funzione dell’arricchimento che deriva all’azione amministrativa, sul piano del merito e della legittimità, dalla partecipazione del destinatario al provvedimento, e, qualora questo non sussista, tale comunicazione sarebbe superflua e quindi l’obbligo non sussiste (T.A.R. Lazio, Sez. III, 17 giugno 1998, n. 1405).

Nel merito, quindi, ha ritenuto che l’omissione della comunicazione di inizio del procedimento comporti l’illegittimità dell’atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un’incidenza causale nel provvedimento finale.

Il contesto di fatto in cui si è mossa l’Amministrazione presenta aspetti certi e incontestabili, in quanto connesso a opere già eseguite, senza quindi la necessità di acquisire l’apporto partecipativo del privato, il quale non ha introdotto elementi tali da evidenziare l’utilità della sua partecipazione al procedimento.


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