Nella compilazione del 730 o anche nel modello Unico esistono alcuni casi particolari in cui valgono le previsioni normative e tribuatrie previste ai fini della detrazione per le spese sostenute per i familiari a carico nel caso di coniugi separati, divorziati o in caso di extracomunitari e per cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare del 9 gennaio del 2008 il caso di presenza di famiglie numerose per esempio con di almeno quattro figli a carico sui quali è riconosciuta una maggiore deduzione di 1.200 euro:
- non parametrata al reddito complessivo del contribuente;
- spettante al 50% a ciascun genitore non separato.
Trattandosi di una "ulteriore detrazione", la stessa non spetta se il contribuente, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha diritto alle "ordinarie" detrazioni di cui all'art. 12 comma 1, lett. c) del Tuir, in conseguenza dell'elevato ammontare del suo reddito complessivo; l'ulteriore detrazione trova applicazione in misura intera, anche se la condizione dell'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (es. dalla nascita del quarto figlio);
Tuttavia i genitori non potranno accordarsi per suddividere la detrazione in maniera diversa dal 50% a testa.
DETRAZIONI SPETTANTI AI SOGGETTI CHE PERCEPISCONO ASSEGNI DAL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO I soggetti che percepiscono degli assegni diversi da quelli per il mantenimento dal coniuge separato o divorziato, successivi all'emanazione di provvedimenti da parte del Giudice, spetta la stessa detrazione prevista per i soggetti pensionati con meno di 75 anni di età, ex art. 13, comma 3 del Tuir, invece di quella di cui al comma 5 (meno favorevole).
ASSEGNI PERCEPITI SOLO IN UN PERIODO DELL'ANNO La detrazione compete in misura piena (con efficacia retroattiva a partire dall'anno di imposta 2007) anche qualora gli assegni in oggetto siano stati percepiti solo in un periodo dell'anno. Il parametro reddituale relativo al reddito complessivo Irpef su cui verificare il rispetto del requisito per fruire delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, deve essere considerato al netto del reddito (rendita catastale o canone di locazione) derivante dall'abitazione principale e delle relative pertinenze.
Il recupero delle maggiori detrazioni spettanti può avvenire:
- ad opera del sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno 2007 dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- oppure nell'ambito della dichiarazione dei redditi relativa al 2007 (modello 730/2008 o UNICO 2008 Persone fisiche).
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA SPETTANTI A ITALIANI RESIDENTI IN PAESI EXTRA-COMUNITARI I soggetti considerati non residenti fiscalmente in italia ma che vivono in Italia (che in questa sede possiamo intendere semplicisticamente coloro che soggiornano in Italia meno di 183 giorni l'anno) devono presentare la documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana, con asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio; I soggetti non residenti che non vivono in Italia possono presentare, in alternativa, la documentazione con apposizione dell'Apostille, nel caso in cui i soggetti provengano da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5.10.61, ovvero la documentazione validamente formata dal Paese d'origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine. I soggetti non residenti di origine italiana dovranno presentare la documentazione validamente formata nel Paese ove sono considerati. I soggetti non residenti possono richiedere la documentazione per ottenere la detrazione anche alle competenti autorità del Paese di residenza (e non solo, quindi, a quelle del Paese d'origine).
Indicazione del 730 e compilazione
Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli": è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.
In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed ef- fettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta supe- riore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.
Casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente": va compilata se in uno o più righi del prospetto il contribuente non ha potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D"), In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare in questa casella il numero di figli residenti all'estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico, che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.
Approfondimento sulle detrazioni: Elenco della documentazione da portare al CAF Detrazione per familiari a carico Deduzione interessi passivi su mutuo Detrazione delle spese mediche Tabella Deduzioni e detrazioni 730 e mod.Unico Detrazioni per i familiari a carico nel modello 730Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a darvi spunti gratuiti, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!





