La responsabilità della banca scatta ogni qualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti alle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia comunque rimasto nell’ambito dell’incarico affidatogli.
Corte di Cassazione, sez. III, 4 aprile 2013, n. 8210
Teramo, 25 Ottobre 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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