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Direzione lavori, la valutazione del rischio nel PSC per i cantieri

Creato il 19 giugno 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Direzione lavori, la valutazione del rischio nel PSC per i cantieri

Proseguono costanti i nostri approfondimenti, realizzati con la collaborazione dell’arch. Marco Agliata, dedicati al tema della Direzione Lavori, a cui Ediltecnico.it ha dedicato una Pagina Speciale costantemente aggiornata.

Oggetto di questo post è quello della sicurezza nel cantiere, aspetto che riveste una fondamentale importanza nell’ambito della direzione lavori.

Nella valutazione del rischio all’interno dei cantieri, il punto di riferimento che deve costituire la base di ogni attività legata alla prevenzione degli infortuni è rappresentato dalla prevedibilità di un evento; questo dovrebbe essere il fattore guida di fronte alla necessità della pianificazione delle misure di prevenzione nell’ambito delle attività di cantiere.

La prevedibilità dell’evento costituisce il senso del progetto della prevenzione degli infortuni che deve essere approntato prima dell’inizio dei lavori per garantire la costruzione di un insieme di indicazioni, norme, procedure in grado di prevedere i possibili rischi eliminando o limitando gli eventuali danni.

A questo obiettivo è finalizzata l’attività delle figure impegnate in questo ambito, con i diversi livelli di responsabilità, e che sono chiamate a redigere un vero e proprio progetto della sicurezza e a controllarne la sua scrupolosa applicazione.

Il coordinamento normativo operato dal d.lgs. 81/2008 s.m.i. ha determinato una maggiore chiarezza anche nelle procedure metodologiche che dovranno essere affrontate per realizzare una condizione concretamente efficace sia in termini normativi che operativi ai fini della prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei e mobili.

Come indicato dall’art. 29, comma 5 del d.lgs. 81/2008 s.m.i. il documento di valutazione dei rischi viene elaborato sulla base di procedure standardizzate che, come previsto dal successivo Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sono state emanate sotto forma di modulistica attraverso la quale potranno essere riconosciuti i vari ambiti di intervento e individuate le diverse situazioni di rischio (sul tema consulta anche la nostra Pagina Speciale Valutazione del Rischio)

Il passaggio di fondamentale importanza è rappresentato dall’analisi preliminare che dovrà essere effettuata durante la preparazione dei vari strumenti (piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza, fascicolo dell’opera) attraverso la valutazione del rischio, che richiede il conseguente riconoscimento degli elementi di rischio in base alle singole situazioni che si potranno verificare durante i lavori.

La valutazione del rischio, che è un obbligo assegnato al datore di lavoro (POS) e al coordinatore per la progettazione (PSC), trova la sua motivazione nella necessità preliminare di analisi e individuazione dei possibili rischi per poter definire:

- le misure di prevenzione adeguate per le varie fasi di lavoro;

- le attrezzature di lavoro;

- l’organizzazione delle aree di lavoro;

- la gestione delle situazioni di interferenza e sovrapposizione di lavoratori e mezzi;

- la prevenzione di rischi particolari (chimici, biologici, meccanici);

- la valutazione di fattori quali l’età, la provenienza da altri paesi;

- lo stress lavoro-correlato.

Altro aspetto di fondamentale importanza è costituito dall’obbligo della formazione e informazione dei lavoratori, da parte del datore di lavoro, per garantire la puntuale conoscenza delle misure, delle fasi di lavoro, dei processi di prevenzione durante le singole lavorazioni, dell’uso corretto delle macchine, che viene realizzato con la diffusione e la trasmissione delle specifiche contenute nel PSC e nel POS.

La parte del PSC destinata alla valutazione del rischio redatta nell’ambito della direzione lavori dovrebbe contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa e i criteri utilizzati per tale valutazione.

L’esposizione di questi elementi dovrà essere caratterizzata dalla semplicità ed efficacia delle indicazioni in modo che sia garantita la completezza dello strumento operativo che sarà predisposto (PSC e POS) sulla base di queste informazioni:

1. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione, l’elenco dei dispositivi di protezione individuali necessari;

2. il programma delle misure da attuare nel corso dei lavori in funzione delle diverse fasi e necessità legate all’avanzamento dei lavori;

3. la definizione delle procedure da attuare e l’indicazione delle figure chiamate a svolgere le varie attività di prevenzione in ragione delle singole capacità e competenze acquisite;

4. l’indicazione dei nominativi delle varie persone inserite, secondo le varie mansioni, nel sistema di tutela e prevenzione degli infortuni;

5. l’individuazione di eventuali attività che espongano i lavoratori a rischi specifici per i quali è prevista o richiesta una particolare comprovata capacità professionale e relativa formazione mirata.

Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere posta particolare attenzione alla individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori facendo riferimento anche a quelli particolari di cui all’allegato XI e riportati di seguito, insieme ad un elenco complessivo.

Le situazioni di rischio nei cantieri
Le situazioni di rischio di maggior rilevanza sono:

1. lavori eseguiti in particolari condizioni ambientali;

2. rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiori a m 1,5;

3. lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con rischi particolari;

4. lavori con sistemi di sicurezza mediante funi;

5. lavori in prossimità di linee o impianti elettrici;

6. lavori a rischio annegamento;

7. lavori di splateamento o sbancamento senza l’impiego di escavatori meccanici (art. 118 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

8. lavori di scavo di pozzi e di trincee, gallerie e sterri sotterranei;

9. lavori con materiali e gas vicino agli scavi;

10. lavori eseguiti ad un’altezza superiore a mt 2,00, ponteggi e impalcature, con rischio di cadute dall’alto;

11. lavori subacquei con respiratore;

12. montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (ponteggi e impalcature) e deposito di materiali sulle impalcature (artt. 123 e 124 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

13. lavori in cassoni ad aria compressa;

14. lavori con impiego di esplosivi;

15. realizzazione di ponteggi provvisionali (artt. da 125 a 128 d.lgs. 81/ 2008 s.m.i.);

16. impalcature per le costruzioni in conglomerato cementizio (art. 129 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

17. passerelle, larghezza non inferiore a mt 0,60 per passaggio lavoratori e non inferiore a mt 1,20 per passaggio materiali (art. 130 d.lgs. 81/ 2008 s.m.i.);

18. realizzazione di ponteggi con elementi portanti prefabbricati, metallici e non (artt. da131 a138 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

19. ponteggi su cavalletti, non superiori a mt 2,00, ponti su ruote (artt. 139 e 140 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

20. strutture speciali per la costruzione o consolidamento di cornicioni di gronda (art. 141 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

21. costruzione di archi e volte, armature provvisorie, disarmo (artt. da142 a145 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

22. difesa delle aperture su solai o piattaforme di lavoro (art. 146 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

23. scale in muratura, rampe e pianerottoli fissi e in costruzione (art. 147 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

24. lavori su lucernari, tetti, coperture (art. 148 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

25. realizzazione di paratoie e cassoni (art. 149 d.lgs. 81/2008 s.m.i.);

26. lavori di demolizione, convogliamento materiali, sbarramenti (artt. da150 a156 d.lgs. 81/2008 s.m.i.).

In merito alla valutazione del rischio l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha indicato nella Determinazione 3/2008 del 5 marzo 2008 alcuni elementi utili per la definizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi), che nel caso dei cantieri temporanei si identifica con la valutazione del rischio che viene svolta all’interno del Piano di sicurezza e coordinamento, indicandone anche gli elementi essenziali.

Emerge con evidenza anche da queste brevi indicazioni, che il lavoro da svolgere è costituito essenzialmente da un’analisi approfondita di tutte le condizioni che potranno verificarsi in relazione al tipo di lavorazioni da eseguire: maggiore è il livello di approfondimento delle situazioni di rischio maggiori saranno le possibilità di riuscire a costruire un quadro completo ed efficace per la valutazione di tali circostanze.

9788838780349 Direzione lavori, la valutazione del rischio nel PSC per i cantieri

GUIDA ESSENZIALE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI


Marco Agliata

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