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Diritti TV: previste modifiche alla Legge Melandri?

Creato il 11 marzo 2016 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Da un articolo di Andrea Ramazzotti su " Il Corriere dello Sport ", pag. 9, del 6 marzo scorso, si apprende che il Governo starebbe per apportare modifiche alla così detta "Legge Melandri".

Quest'ultima consiste nel Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante " Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

Federsupporter ha avuto modo, sin dal 2011, di occuparsi più volte di tale legge e delle sue interpretazioni ed applicazioni.

Fra tutti questi interventi, quello più attinente alla materia in oggetto è la mia Nota " Diritti TV: indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano" dell'1 ottobre 2015 che, pertanto, ritengo utile ed opportuno, per comodità di riferimento, ritrascrivere di seguito nella sua interezza.

"In un articolo apparso su " La Repubblica" del 26 settembre scorso, a firma di Marco Mensurati ed Emilio Randacio, si da notizia che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano avrebbe aperto un'indagine relativa alla attribuzione e spartizione dei diritti tv sulle partite di calcio concernenti i Campionati di Serie A del triennio 2015 - 2018.

L'indagine, secondo quanto riportato dal suddetto articolo, avrebbe preso le mosse dall'istruttoria avviata il 13 maggio scorso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCOM): istruttoria che ipotizzava un'intesa restrittiva della concorrenza intervenuta tra Sky, Mediaset, Lega Calcio e Infront.

Ciò premesso, si tratta di materia e argomenti di cui Federsupporter aveva avuto modo di occuparsi sin dal giugno 2011.

Al riguardo si rinvia al dettaglio cronologico delle Note redatte dall'Avv. Rossetti sul problema, consultabili sul sito www.federsupporter.it.

In particolare, l'attenzione veniva richiamata nel 2013, allorchè l'allora Presidente dell'AGCOM, Giovanni Pitruzzella, aveva inviato al Parlamento una nota critica circa i criteri di ripartizione dei diritti tv derivanti dall'applicazione della cosiddetta " Legge Melandri " (Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9).

Con riferimento a tale nota evidenziavo come fosse stata sottolineata l'esigenza di modificare le norme in vigore nel senso di dare vita a un meccanismo che premiasse il merito, cioè i risultati sportivi conseguiti, piuttosto che incoraggiare e premiare le rendite di posizione costituite dai bacini di utenza e dai risultati sportivi storicamente conseguiti nel tempo.

Nella nota, inoltre, si sottolineava la necessità di dare maggior peso agli interessi del tifoso - consumatore, essendo la normativa Melandri troppo sbilanciata a favore della tutela degli interessi delle società sportive e delle pay tv.

A tutt'oggi, evidentemente, nè i Governi nè il Parlamento hanno tenuto alcun conto di quanto suggerito dall'AGCOM.

Successivamente, con riferimento agli esiti dell'aggiudicazione dei diritti audiovisivi concernenti le partite della Serie A per il triennio 2015 - 2018, in una nota del 7 luglio 2014 intitolata " Diritti Tv: "Legge Melandri" o "Legge Malandrina " ?", , nel più ampio contesto delle criticità e degli aspetti relativi a tale Legge, rilevavo come la suddetta aggiudicazione non si fosse svolta nel rispetto del principio di competitività delle procedure per l'aggiudicazione stessa, secondo quanto stabilito all'art. 6 delle Linee Guida della Legge, bensì come essa fosse stata frutto di un sostanziale patto spartitorio intervenuto ex post e indipendentemente rispetto agli esiti di tali procedure.

In particolare, mettevo in luce il ruolo, sempre a mio avviso, anomalo di Infront.

Più precisamente, appariva, come appare, generica ed ambigua la definizione di Infront quale "advisor", posto che il ruolo e le funzioni in concreto svolte da Infront, nell'ambito delle operazioni per l'aggiudicazione dei diritti tv relativi al triennio 2015 - 2018, fossero stati quelli di vera e propria intermediazione.

Quest'ultima vietata dal Decreto Legislativo n. 9/2008 che, per l'appunto, proibisce il collegamento degli organizzatori degli eventi sportivi, vale a dire le società, con soggetti intermediari.

Risultava e risulta, viceversa, che Infront avesse avuto e abbia rapporti commerciali con non poche società di calcio e che, addirittura, secondo quanto riportato nell'articolo su " La Repubblica", essa sarebbe partecipe di quote di alcune di tali società, tra le quali vengono indicate il Bari, il Brescia e il Parma.

Rilevavo, altresì, che, ai fini dell'aggiudicazione dei diritti tv, non vi era e non vi è, in realtà, nulla da consigliare o da intermediare, non sussistendo un sostanziale mercato in ordine a tali diritti, dovendosi intendere per "mercato" l'esistenza di una pluralità di venditori di un bene e di un servizio, in concorrenza tra loro, nonché l'esistenza di una pluralità di potenziali acquirenti di tale bene o servizio, pure in concorrenza tra loro, poiché vi è, da un lato, un venditore monopolista (la Lega Calcio) e, dall'altro, vi sono acquirenti duopolistici (Sky e Mediaset).

Nessuna meraviglia, dunque, che la materia dell'aggiudicazione dei diritti tv e il ruolo in essa svolto dai protagonisti di tale aggiudicazione abbia suscitato, per così dire, l'attenzione e l'interesse, non solo dell'AGCOM, ma, a quanto pare, anche della Magistratura Penale.

D'altronde, non è un caso che il dr. Raffaele Cantone, attuale Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel suo libro " Football Clan", Rizzoli Editore, 2012, avesse osservato che il sistema calcio " E' oggi succube dei diritti televisivi che condizionano i bilanci in maniera sproporzionata...Le altre stelle europee non dipendono dalla televisione, che rappresenta una voce importante nei conti ma comunque minoritaria rispetto alla capacità di fare impresa...I diritti televisivi arrivano di stagione in stagione: stimolano l'abitudine a navigare a vista, con programmi sul breve periodo...I criteri per la suddivisione tra società sono alquanto bizantini...In questa equazione oscura il peso delle prestazioni è bassissimo: solo un quinto dei fondi viene ripartito in base alla classifica degli ultimi campionati...Questo affare è interamente gestito dalla Lega Nazionale Professionisti, più spesso chiamata Lega Calcio, una sorta di autogoverno del pallone diverso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ma molto più potente perché organizza i tornei e domina la risorsa principale" (pagg. 270 - 271). "

Aggiungo che nella mia Nota, icasticamente intitolata " Diritti TV: Legge Melandri o Legge malandrina? " del 7 luglio 2014, richiamata nella sopratrascritta Nota dell' 1 ottobre 2015, avevo sottolineato che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza depositata il 30 maggio 2011, aveva sancito che la Lega Calcio detiene una posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi concernente gli eventi calcistici e che la mancanza o il minor grado di concorrenza tra gli operatori delle PayTv in tema di aggiudicazione di tali diritti era idoneo, oltreché a produrre effetti negativi sulle dinamiche concorrenziali fra detti operatori, a produrre effetti negativi anche sui consumatori, contribuendo a determinare prezzi di fruizione delle trasmissioni di cui trattasi potenzialmente più elevati e con inferiore varietà e qualità dell'offerta.

Aggiungevo, poi, che, in base a sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 ottobre 2011 e del 26 luglio 2013, non sono applicabili le norme, in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, alla trasmissione di eventi sportivi, non incidendo tale trasmissione sulla liceità di atti di riproduzione degli eventi stessi effettuate nella memoria di decoder satellitari e su schermi televisivi.

Le citate sentenze hanno sancito, altresì, che un campionato di calcio deve essere considerato, ai fini delle trasmissioni audiovisive e della commercializzazione dei relativi diritti, come un evento unico non parcellizzabile ed atomizzabile in singole partite.

Alla luce di tutto quanto precede, è da apprezzare, quindi, che, così come annunciato nel citato articolo di Andrea Ramazzotti, il Governo voglia ora valorizzare, nella ripartizione dei ricavi dai diritti televisivi in questione, sia il principio solidaristico che deve sussistere fra tutte le società facenti parte dei campionati di calcio sia il principio meritocratico legato ai risultati sportivi conseguiti in un periodo temporale più vicino (3 anni, anziché, come oggi, 5) a quello di riferimento ai fini della ripartizione dei suddetti ricavi.

Andrebbe anche, a mio avviso, maggiormente valorizzato il risultato che ciascuna società, sempre nel periodo temporale più ravvicinato di cui sopra, consegue sotto il profilo della fidelizzazione dei componenti del rispettivo bacino di utenza.

In altre parole, andrebbero premiate quelle società che, in rapporto al proprio bacino di utenza, abbiano, sempre nel predetto periodo temporale di riferimento, una media di spettatori paganti ( abbonati o acquirenti di biglietti) allo stadio pari o maggiore a un indice predeterminato.

Quanto sopra al precipuo scopo, come già rilevato nella mia Nota qui trascritta dell'1 ottobre 2015, di limitare rendite di posizione derivanti dall'entità dei bacini di utenza e dai risultati sportivi ottenuti, intesi entrambi, solo o prevalentemente, come dati storici e statici consolidati e immutabili.

Andrebbe, infine, ma non certo per importanza, vietata ogni forma, anche solo potenziale, di conflitto di interessi fra intermediari o advisor, che dir si voglia, e le Leghe calcio, o componenti degli organi di amministrazione e controllo di queste ultime, relativamente alla commercializzazione dei diritti televisivi.

In particolare, andrebbe ribadito e rafforzato il divieto, peraltro già contenuto nella Legge Melandri, di qualsivoglia collegamento, diretto o indiretto, tra l'intermediario/advisor scelto dalle Leghe calcio per la suddetta commercializzazione e singole società appartenenti alle Leghe stesse.

Avv. Massimo Rossetti

(Responsabile dell'Area Giuridico-Legale Federsupporter)


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