Il testo modifica il Codice civile nella definizione di parentela e stabilisce che «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo, escludendo solo i casi di adozione di maggiorenni. Riconoscibili anche i figli nati da unioni di fatto tra persone già sposate in passato.
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Ha inoltre il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore (che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento) ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. In tutti gli articoli del Codice le parole ‘figli legittimì e ‘figli naturalì sono sostituite semplicemente da “figli”.