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Disposizioni in materia di incandidabilità

Creato il 07 dicembre 2012 da Marvigar4

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69999

Consiglio dei Ministri n. 57 del 06/12/2012

6 Dicembre 2012

Il Consiglio dei Ministri è iniziato alle ore 11.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.

Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.

Il Consiglio ha approvato lo schema di decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

Le disposizioni in materia di incandidabilità creano le condizioni per un sistema trasparente di rappresentanza in Parlamento e mirano così a restituire ai cittadini la necessaria fiducia nei confronti dei candidati alle elezioni politiche europee, nazionali e locali, e delle istituzioni che rappresentano. Negli ultimi anni, infatti, il susseguirsi delle indagini giudiziarie e delle condanne a carico dei rappresentanti della classe politica ha contribuito ad alimentare un clima di sfiducia diffusa, soprattutto da parte delle giovani generazioni, e di delegittimazione nei confronti delle istituzioni della Repubblica e dei loro rappresentanti.

Il provvedimento si pone segue la stessa linea del rispetto della legalità, della trasparenza e del contrasto a fenomeni di corruzione. Tra le misure già approvate dal Consiglio dei Ministri alcune sono relative a un regime di controlli più stringente. È il caso del Commissario anticorruzione, istituito dal Consiglio il 9 ottobre, all’interno della legge di stabilità (Cfr. comunicato stampa n. 49 del 9 ottobre 2012). Una volta a regime il Commissario presiederà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che potrà avvalersi della Guardia di finanza e potrà richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.

Il nuovo regime di incandidabilità mira a dettare una disciplina organica in materia di incandidabilità estendendo le cause ostative alla candidabilità alle cariche politiche nazionali e sopranazionali (attualmente le cause di incandidabilità sono previste solo a livello locale).

Di seguito i punti principali del testo, che sarà trasmesso al parere delle Commissioni parlamentari:

1) INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE DI DEPUTATO, SENATORE E MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO.

Il decreto prevede l’incandidabilità al Parlamento italiano ed europeo per le seguenti categorie:

- di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone).

- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato)

- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Si tratta, in questo caso, di tutte le fattispecie criminose più gravi per le quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione dell’elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell’ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria.

2) ACCERTAMENTO INCANDIDABILITÀ SOPRAVVENUTA

Il decreto prevede che l’accertamento d’ufficio della condizione di incandidabilità comporta la cancellazione dalle liste. Nel caso in cui la condanna definitiva per uno dei delitti ‘ostativi’ sopravvenga nel corso del mandato elettivo, le Camere deliberano ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione.

3) CAUSE OSTATIVE ALL’ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI GOVERNO O PARLAMENTO

Le condizioni che determinano l’incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l’assunzione e lo svolgimento delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Commissari straordinari di Governo). Se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in questo caso si determina la decadenza dall’incarico.

4) DURATA DELL’INCANDIDABILITÀ

L’incandidabilità alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria, l’incandidabilità non è inferiore a sei anni. Altrettanto vale per gli incarichi di Governo nazionale. In tutti i casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell’incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo.

5) INCANDIDABILITÀ IN CASO DI PATTEGGIAMENTO

Le norme sull’incandidabilità valgono anche quando la sentenza definitiva dispone l’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ma in nessun caso l’incandidabilità può essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione è l’unica causa di estinzione anticipata sull’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.

6) INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI E A QUELLE NEGLI ENTI LOCALI

Il decreto, conformemente alla sua natura di testo unico, reca anche norme sull’incandidabilitá degli amministratori regionali e locali, già disciplinata nel nostro ordinamento, provvedendo ad armonizzarne il contenuto con la nuova regolamentazione dell’istituto.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto presidenziale che indice nel territorio della Provincia di Piacenza e nel territorio dei Comuni veneti di Arsiè, di Canale d’Agordo, di Cesiomaggiore, di Falcade, di Feltro, di Gosaldo e di Roccapietone (Belluno) otto referendum popolari per il distacco, rispettivamente, della Provincia di Piacenza dalla Regione Emilia-Romagna e sua aggregazione alla Regione Lombardia e per il distacco dei 7 Comuni dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.

I comizi sono convocati per domenica 10 febbraio 2013, con prosecuzione del voto fino a lunedì 11 febbraio 2013.

Il Consiglio si è pronunciato sulle seguenti materie:

A. Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE

B. Ratifica ed esecuzioni atti internazionali

C. Concessione ai Comuni di contributi per le spese degli uffici giudiziari

D. Modalità di adozione del piano dei conti integrato dalle PA

E. Riordino scuole militari e istituti militari di formazione

F. Leggi regionali

G. Nomine

A. DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UE

Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari europei, il Consiglio ha approvato un decreto legge che risponde alla necessità di adempiere agli obblighi europei oggetto di contestazione da parte della Commissione europea. Il ritardo nell’attuazione o il non corretto recepimento della normative UE da parte dello Stato italiano è causa di numerose procedure di accertamento di infrazioni da parte della Commissione europea che, nei casi più gravi, ha assunto la decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia UE per far giudicare l’inadempimento dello Stato.

Le norme del decreto potranno contribuire, nell’auspicio del Governo, alla chiusura di svariate procedure, evitando le probabili sanzioni pecuniarie a carico dello Stato.

Il decreto legge “Salva sanzioni” contiene disposizioni urgenti per il tempestivo adeguamento statale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Si tratta di obblighi specifici di cui alla normativa UE, quali appunto il superamento di procedure di infrazione e di contestazioni, ovvero atti normativi e amministrativi, non pienamente conformi al diritto dell’UE.

Con tale provvedimento, in particolare, si potrebbero chiudere 4 procedure di infrazione, recepire 2 direttive i cui termini sono scaduti e adempiere a una sentenza della Corte di Giustizia UE, migliorando ulteriormente il livello raggiunto in questi 12 mesi di azione dal Governo. Azione che consente all’Italia, per la prima volta da decenni, di portarsi al di sotto del livello delle 100 procedure in corso.

Tra le maggiori contestazioni presentate da Bruxelles e che potrebbero, se non sanate in tempo, portare il nostro Paese davanti al giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione (con il pericolo, in caso di condanna, di pesanti sanzioni pecuniarie) troviamo questioni rilevanti la libera circolazione delle persone e della parità di trattamento, la materia della concorrenza e degli Aiuti di Stato; fiscalità e dogane; lavoro e politica sociale; sanità; ambiente.

B. RATIFICA ED ESECUZIONI ATTI INTERNAZIONALI

Il Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri, ha ratificato i seguenti atti internazionali:

1) Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

Si tratta di un ulteriore tassello della già vasta rete di strumenti analoghi per evitare le doppie imposizioni stipulati dall’Italia. La conclusione con San Marino di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, e del relativo Protocollo di modifica, costituisce un rilevante complemento all’insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall’Italia con quel Paese. È un valido quadro giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici italiani, ed allo stesso tempo garantisce l’interesse generale dell’Amministrazione finanziaria italiana.

La struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall’OCSE, con particolare riferimento allo scambio di informazioni fiscali ed al superamento del segreto bancario.

2) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale.

L’accordo italo-turco di sicurezza sociale intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale. In particolare verranno rafforzati gli aspetti amministrativi per migliorare la tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi, semplificando le procedure per l’esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese.

C. CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il Consiglio ha approvato in via preliminare, su proposta della Presidenza del Consiglio e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un provvedimento che introduce alcune modificazioni al procedimento per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni presso i quali questi uffici hanno sede.

Il meccanismo attuale di rimborso delle spese (disciplinato dalla legge n. 392 del 1941 e dal DPR n. 187 del 1998) prevede l’erogazione di un anticipo all’inizio di ogni esercizio finanziario, pari al 70% del contributo erogato nell’anno precedente, e un successivo saldo a consuntivo, entro il 30 settembre di ogni anno. Il nuovo intervento rende la spesa più facilmente controllabile da parte dell’amministrazione della giustizia e incentiva prassi virtuose di gestione dei flussi finanziari attraverso la destinazione dei risparmi ottenuti in favore degli enti locali interessati.

D. MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO DALLE PA

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il Consiglio ha approvato un provvedimento che riguarda le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 31 maggio (disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 196 del 2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) ha disposto che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e in termini di contabilità economico-patrimoniale e da conti economico-patrimoniali. Tale piano deve essere redatto dalle PA – ad eccezione dei Ministeri e degli enti territoriali – secondo comuni criteri di contabilizzazione indicati dal provvedimento.

All’esito dell’adozione del piano dei conti integrato sarà effettuata una sperimentazione di due anni, che consentirà alle amministrazioni aderenti di verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile

E. RIORDINO SCUOLE MILITARI E ISTITUTI MILITARI DI FORMAZIONE

Su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Consiglio ha approvato in via preliminare un provvedimento per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione che attua il decreto-legge n. 95 del 2012 concernente la spending review.

Il provvedimento mira a 4 obiettivi: (1) evitare sovrapposizioni e duplicazioni di strutture e funzioni; (2) disciplinare con precisione i compiti di ciascuna struttura; (3) concentrare in un’unica scuola centrale tutte le funzioni di formazione di digerenti e funzionari; (4) ottimizzare i locali adibiti alla formazione, cercando di favorire l’uso gratuito da parte di altre strutture pubbliche.

Il riordino assicurerà un livello professionale e culturale di rilievo, di modo da fornire al personale militare quelle conoscenze e competenze necessarie per spaziare dalle attività di comando a quelle negoziali e logistico-amministrative.

F. LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato ventidue leggi regionali. Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale:

- della legge Regione Legge Regione Umbria n. 15 del 5/10/2012 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)” in quanto contiene alcune disposizioni in materia di provvidenze sociali in contrasto con le norme comunitarie e statali e, pertanto, viola gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione;

- della legge Regione Sardegna n. 19 del 12/10/2012 “Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura” ” in quanto contiene una proroga di concessioni demaniali in scadenza in contrasto con il principio di derivazione comunitaria di libertà di stabilimento e con la tutela della concorrenza , in violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e), della Costituzione;

- della legge Regione Sardegna n. 20 del 12/10/2012 “Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici” in quanto contiene alcune disposizioni in contrasto con i principi statali in materia di tutela del paesaggio e, pertanto, viola l’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione;

- della legge Provincia di Bolzano n. 16 dell’11/10/2012 “Assistenza farmaceutica” in quanto contiene alcune disposizioni in contrasto con i principi statali in materia di tutela della salute e, pertanto, viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Per altre leggi regionali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa. Si tratta delle seguenti:

1) Legge Regione Basilicata n. 21 del 4/10/2012 “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2011 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”.

2) Legge Regione Calabria n. 41 dell’1/10/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)”.

3) Legge Regione Calabria n. 42 dell’1/10/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari)”.

4) Legge Regione Calabria n. 43 dell’1/10/2012 “Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 2012, n. 22 e 14 agosto 2008, n. 29, in materia di consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero”

5) Legge Regione Calabria n. 44 dell’1/10/2012 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)”.

6) Legge Regione Liguria n. 33 del 9/10/2012 “Sospensione temporanea della presentazione di domande per Medie Strutture di Vendita, Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni

7) Legge Regione Campania n. 29 del 9/10/2012 “Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”.

8) Legge Provincia di Bolzano n. 17 dell’11/10/2012 “Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici)”.

9) Legge Provincia di Bolzano n. 18 dell’11/10/2012 “Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni”.

10) Legge Regione Molise n. 21 del 5/10/2012 “ Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

11) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 dell’11/10/2012 “Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti”.

12) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 dell’11/10/2012 “Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi”.

13) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 dell’11/10/2012 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”.

14) Legge Regione Sardegna n. 18 del 12/10/2012 “Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977”.

15) Legge Regione Veneto n. 41 del 12/10/2012 “Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Senza Confini r.l.”

16) Legge Regione Calabria n. 45 del 12/10/2012 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale Regionale”.

17) Legge Regione Calabria n. 46 del 12/10/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 16 ottobre 2009, n. 35, recante: «Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva antisismica”.

18) Legge Regione Calabria n. 47 del 12/10/2012 “Interventi a favore dei soggetti celiaci”.

G. NOMINE

Il Consiglio ha infine approvato le seguenti nomine:

Su proposta del Ministro della Difesa:

- nomina a Capo di stato maggiore della Difesa dell’ammiraglio di squadra Luigi Mario BINELLI MANTELLI;

- nomina a Capo di stato maggiore della Marina militare dell’ammiraglio di squadra Giuseppe DE GIORGI;

- nomina a Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare del generale di squadra aerea Pasquale PREZIOSA.

Il Consiglio ha rivolto un vivo ringraziamento ai generali Abrate e Bernardis per l’impegno che hanno costantemente dimostrato negli incarichi di Capi di stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica.

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha nominato il Professor Pietro Antonio VARESI a presidente dell’ISFOL, sul quale le Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole.

Su proposta del Ministro dell’interno ha nominato il Prefetto Silvana RICCIO a Presidente della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Casal di Principe (Caserta) già sciolto per collegamenti con la criminalità organizzata.

Su proposta del Ministro degli affari esteri, il Consiglio ha deliberato il collocamento fuori ruolo presso il Ministero della difesa del Ministro plenipotenziario Stefano PONTECORVO, quale consigliere diplomatico del Ministro;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha deliberato il collocamento fuori ruolo del dottor Andrea MONTANINO, in qualità di Direttore esecutivo presso il Fondo monetario internazionale con sede in Washington.

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha confermato per sei mesi il dottor Giuseppe SERINO, Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agro-alimentare e della pesca, nell’incarico ad interim di Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

La riunione è terminata alle ore 17.30



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