Cari e Care, sono Felice Airoldi di Genova, Mercoledì 30 Marzo con inzio verso le 14.30, in consiglio provinciale a palazzo Spinola, l'assessore all'ambiente della provincia di Genova Sebastiano Sciortino dei Verdi risponderà "forse" ad un interpellanza che mi è già "costata" più di una querela / denuncia, (nemmeno loro sanno più come chiamarle) in pratica i Cittadini vogliono sapere dove và a finire il PERCOLATO che fuoriesce dalla discarica di Scarpino e viene a detta di AMIU INTUBATO dentro, sotto, il Rio Secco.
SAREBBE GRADITA LA PRESENZA DI QUALCHE SOSTENITORE DELLA "CAUSA" per Scarpino.
Da il Sabatini Coletti Dizionario della Lingua Italiana ultima edizione
PERGOLATO [per-go-là-to] s.m.
1 Grande pergola o serie di pergole
2 Tecnica di coltivazione della vite in cui i tralci sono stesi su impalcature fatte di pali tra i quali sono tirati dei fili di ferro.
PERCOLATO
LA PAROLA NON ESISTE.
Descrizione tecnica di questa "cosa" che pare, almeno in Liguria, NON ESISTE.
ll ‘percolato” può assumere la connotazione di “rifiuto”, come è confermato dall’attuale previsione dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 punti 19 07, 19 07 02 e 19 07 031 ma ciò soltanto allorquando lo stesso non si configuri quale acqua sostanzialmente “di processo” direttamente smaltita in un corpo idrico ricettore..........in Liguria MARE.
Il termine percolato, inteso (non esclusivamente) nell'ambito delle scienze ambientali, definisce un liquido che trae prevalentemente origine dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi. In misura minore è anche prodotto dalla progressiva compattazione dei rifiuti. Il percolato prodotto dalle discariche controllate di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) è un refluo con un tenore più o meno elevato di inquinanti organici e inorganici, derivanti dai processi biologici e fisico-chimici all’interno delle discariche.
Per legge, il percolato deve essere captato ed opportunamente trattato nel sito stesso della discarica o trasportato in impianti ad hoc debitamente autorizzati allo smaltimento di rifiuti liquidi.
A Scarpino, Genova "pare" che 70 ton. al giorno, quando non piove, vengano ..blandamnete.......o pesantemente, trattate, nelle vasche di decantazione ai piedi dell' omonima discarica.
Da anni chiediamo attraverso "faticose" interpellanze e esposti alla magistratura dove finisce poi questo "rifiuto", l'unica cosa certa è che viene "intubato" sotto il Rio Secco e che poi venga "inviato" al depuratore di Corniglano, 8,5 chilometri piu' a valle.
INCREDIBILE....pensateci, visto che un "privato" ha l'obbligo di allacciarsi alla rete fognaria nel più breve tratto possibile.
Credibile è invece che il depuratore di Cornigliano nemmeno riesce a trattare i reflui di tutta la Valpolcevera, prova ne è la "promessa" di chiudere il "vecchio" e costruirne uno nuovo sulla sponda destra della "fiumara" alla foce del Polcevera dal costo stimato 200 milioni di euro.
Anche se le cose dovessero stare così...... e statene certi che non lo sono, non si capisce perchè i sindaci di turno si attivino immediatamente a firmare le delibere di scarico, in via temporaneae provvisoria dei reflui della discarica ogni volta che piove un po' di più.
QUINDI, QUALE SAREBBE IL PROBLEMA? PERCHE' DELIBERARE se l'"intubato" finisce .......... in impianti ad hoc debitamente autorizzati allo smaltimento di rifiuti liquidi......come è confermato dall’attuale previsione dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 punti 19 07, 19 07 02 e 19 07 031.
IL PUNTO E' PROPRIO QUESTO, .....DOVE VA A FINIRE IL "RIO SECCO" ....SULLA LUNA ?????......
Meno male che IL PERCOLATO ESISTE, almeno per La Corte di appello di Potenza ( capoluogo della Regione Basilicata ) che ha pronunciato la seguente sentenza:
- sul ricorso proposto da:
l) COPETI FRANCESCO N. IL 03/08/1957
- avverso la sentenza n. 144/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 22/10/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito il difensore Avv.to Nicola D'Argento, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 22.10.2009, confermava la sentenza 14.11.2008 del Tribunale monocratico di Lagonegro, che aveva affermato la responsabilità penale di Copeti Francesco in ordine ai reati di cui:
- agli arti. 45 e 59 legge n. 152/1999 [per avere - in qualità di rappresentante legale della s.p.a. "Medio Agri", affidataria della gestione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sant'Arcangelo, di proprietà della locale Comunità montana - effettuato, senza autorizzazione, lo scarico del percolato prodotto in detto impianto nel corso d'acqua denominato "Fiumarella", all'interno del Parco nazionale del Pollino - acc. in Sant'Arcangelo, il 16.2.20061;
- all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 [per avere effettuato l'attività di scarico anzidetta, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo] e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena complessiva (condizionalmente sospesa) di mesi quattro di arresto ed euro 22.500,00 di ammenda, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Copeti
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Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va affermata, anzitutto, la correttezza dell'inquadramento giuridico della vicenda operato dai giudici del merito ed in particolare la esattezza dell'applicazione, nella specie, della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e non di quella dettata in materia di rifiuti.
I fatti (accertati il 16.2.2006) sono antecedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e l'art. 8, 1° comma - lett. e), del D.Lgs. n. 22/1977, all'epoca vigente [attualmente art. 185, 1° comma - lett. b), n. 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modif.], già escludeva dal novero dei rifiuti le acque di scarico, ad eccezione dei rifiuti allo stato liquido. I "rifiuti allo stato liquido" sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto, non convogliandoli cioè in via diretta in corpi idrici ricettori, bensì avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto (vedi Cass., sez. III, 4.5.2005, n. 20679).
Alla stregua del principio generale - secondo il quale è l'interruzione del nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore a ricondurre la gestione delle acque reflue medesime nell'ambito dei rifiuti - va individuata la disciplina del "percolato", che l'art. 2, lett. m), del D.Lgs. 13.1.2003, n. 36 {Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti] definisce quale "liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi".
Il "percolato", dunque, ben può assumere la connotazione di "rifiuto" [come è confermato dall'attuale previsione dell'Allegato D) alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006: punti 19 07, 19 07 02 e 19 07 03] ma ciò soltanto allorquando lo stesso non si configuri quale acqua sostanzialmente "di processo" direttamente smaltita in un corpo idrico ricettore.
Nella specie, invece, non si adduce in ricorso l'insussistenza di un nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore.
2. Non si ravvisa, inoltre, alcun elemento che possa dare consistenza alla denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p.
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Nella vicenda in esame, i contenuti essenziali dell'addebito risultano riferiti, nel capo di imputazione, alla effettuazione dello scarico, nel corso d'acqua denominato "Fiumarella", del percolato prodotto nell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sant'Arcangelo ed in relazione a tale condotta illecita l'imputato ha avuto piena possibilità di difendersi ed è stato condannato previa corretta qualificazione di quel percolato quale acqua di scarico non domestica e senza alcuna immutazione dell'addebito.
La qualificazione è corretta, perché le "acque reflue domestiche" sono quelle "provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche"; mentre la nozione di "acque reflue industriali' ricomprende "qualsiasi tipo di scarico di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali e industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".
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4. Il Collegio ritiene - conformandosi all'orientamento di carattere generale espresso, in tema di reati ambientali, dalla giurisprudenza costante di questa Corte (vedi ad esempio Cass., sez. III: 8.5.2009, n. 19332, Soria; 3.3.2009, n. 9497, Martinengo; 26.11.2001, Spada) - di dovere affermare il principio secondo il quale il legale rappresentante di una società esercente un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani è tenuto, quale destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore, ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari e provvedimentali in materia di tutela dell'ambientale, nonché a richiedere tutte le prescritte autorizzazioni.
Tale soggetto, inoltre, non può essere esonerato dalla responsabilità personale a causa dell'eventuale responsabilità concorrente di colui che in concreto gestisce l'impianto, tenuto conto che il legale rappresentante dell'ente imprenditore risponde pur sempre a titolo di colpa per inosservanza del dovere di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno da inquinamento (vedi Cass., sez. III, 10.5.2005, n. 20512).
5. L'affermata sussistenza del reato paesaggistico risulta conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di tutela delle zone paesistiche, configura il reato di cui all'art. 181, 1° comma, del D.Lgs. n. 42/2004 qualunque modificazione dell'assetto del territorio, in assenza di autorizzazione, attuata attraverso interventi di qualsiasi genere, in quanto con le disposizioni a tutela del paesaggio si è inteso assicurare una immediata informazione ed una preventiva valutazione da parte della pubblica Amministrazione dell'impatto sul paesaggio di ogni tipo di attività intrinsecamente idonea a comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche.
Nella specie, l'esistenza del vincolo paesaggistico non può porsi in dubbio allorché si consideri che l'attività incriminata si è svolta all'interno del Parco nazionale del Pollino [area tutelata ex lege già ai sensi della legge n. 431/1985 ed attualmente a norma dell'art. 142, 1° comma - lett. f), del D.Lgs. n. 42/2004] ed i giudici del merito (pure a fronte di un reato formale e di pericolo) hanno accertato una effettiva compromissione dei valori del paesaggio indotta dall'insudiciamento evidente delle acque di un torrente e dell'invaso di una diga.
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7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
ROMA, 17.1 1.2010
sentenza completa
esposto di Oras alla Magistratura