TERMINE VALIDITA’ AUTOCERTIFICAZIONE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
In base a quanto concesso dall’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. è stato possibile, per le aziende con meno di 10 addetti o lavoratori (compresi i soci lavoratori), avvalersi dell’Autocertificazione della Valutazione dei Rischi. Tale “agevolazione” verrà però a cessare il 30 giugno prossimo (tranne eventuali ed attualmente non prevedibili proroghe dell’ultima ora). Pertanto entro quella data occorrerà, secondo quanto richiesto dall’art. 17 comma 1 lettera a), elaborare lo specifico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Dal 1 luglio 2012, infatti, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo normativo rilevato da un organo di controllo, il Titolare sarà sanzionabile con un’ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00.
Abbiamo previsto, per la redazione del DVR specifico, un costo particolarmente contenuto, quantificabile in funzione del tipo di attività e delle valutazioni richieste (Es: fonometria, rischio chimico, rischio vibrazioni, ecc.).
ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011
Il 26 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regione del 21 dicembre 2011 che regolamentano l’informazione e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro.
Ciascun Datore di Lavoro deve provvedere affinché TUTTI i lavoratori ricevano un’informazione adeguata, differenziata a seconda della classificazione dell’Azienda in funzione del codice ATECO.
Sono in preparazione i corsi per addetti al primo soccorso e per la formazione nel rispetto degli Accordi Stato-Regione.
Siamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento allo 0161 – 213031 o al 330 – 460367.
Cordiali saluti.
Vercelli, 30 aprile 2012. Dott. Bianco Dario