Tutto pronto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Dal oggi iniziano le votazioni del Parlamento riunito in seduta comune. La procedura è delineata dall'articolo 83 della Costituzione.
Chi può essere eletto Capo dello Stato? - In base alla Costituzione della Repubblica italiana può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto i cinquant'anni e goda dei diritti civili e politici. Sono in tutto otto su 138 (dall'articolo 83 al 91) gli articoli della Carta dedicati al Capo dello Stato.
Il corpo elettorale - Ad eleggere il Presidente della Repubblica è il Parlamento riunito in seduta comune, dunque con tutti i senatori e i deputati riuniti alla Camera. Il primo atto è la convocazione dei comizi elettorali da parte del presidente della Camera (che presiede il Parlamento in seduta comune). A integrare il corpo elettorale, costituito dai parlamentari più i senatori a vita, la Costituzione prevede la presenza, tra i grandi elettori, di tre delegati per ogni regione italiana, tranne la Valle d'Aosta che ne designa uno solo. Attualmente, dunque, ci sarà una platea di 1007 votanti: 945 parlamentari (630 deputati e 315 senatori), quattro (attualmente) senatori a vita, 58 delegati regionali.
Maggioranze - È necessaria la maggioranza di due terzi (671 voti) dei componenti dell'assemblea nei primi tre scrutini e la maggioranza assoluta degli stessi (504 voti) dal quarto in poi.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune - Il Parlamento viene riunito dal presidente della Camera in seduta comune 30 giorni prima che scada il mandato presidenziale. Il mandato di Giorgio Napolitano scade il 15 maggio, dunque le nuove elezioni sarebbero dovute iniziare il 15 aprile, ma la presidente Boldrini ha dato comunicazione ufficiale per la prima convocazione dei "grandi elettori" per il 18 aprile.
Elezione a scrutinio segreto - L'elezione del capo dello Stato avviene a scrutinio segreto all'interno dell'aula della Camera dei deputati eletta a seggio unico. Nella cabina elettorale, un palchetto oscurato posto sotto la presidenza, i grandi elettori scrivono la loro preferenza (nome e cognome, oppure solo il cognome, scheda bianca o scheda nulla) che poi depositano nell'urna. Per consuetudine votano prima i senatori, poi i deputati, infine i delegati regionali.
La durata del mandato - Il mandato presidenziale dura sette anni. La carica è volutamente sfalsata rispetto alla durata ordinaria delle Camere (cinque anni), rendendo impossibile che le stesse Camere possano rieleggere due volte lo stesso presidente. Anche se ciò non impedisce la rielezione di un capo dello Stato. Fatto che in Italia non è mai successo, ma che non è vietato dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica entra in carica al momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, giuramento che avviene con un messaggio davanti alle Camere riunite in seduta comune.
Incompatibilità - L'ufficio di Capo dello Stato è incompatibile con qualsiasi altra carica, pubblica o privata. Durante il mandato non si possono svolgere attività professionali. Il mandato presidenziale non può essere sospeso: in caso di prolungata assenza dalla sede per viaggio all'estero o impedimento fisico, la supplenza dell'incarico è affidata al presidente del Senato, che è un presidente "supplente", non un suo "vice". Cause di interruzione definitiva del mandato sono le dimissioni volontarie, la morte, malattia permanente, la destituzione per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
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Tutto pronto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Dal oggi iniziano le votazioni del Parlamento riunito in seduta comune. La procedura è delineata dall'articolo 83 della Costituzione.
Chi può essere eletto Capo dello Stato? - In base alla Costituzione della Repubblica italiana può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto i cinquant'anni e goda dei diritti civili e politici. Sono in tutto otto su 138 (dall'articolo 83 al 91) gli articoli della Carta dedicati al Capo dello Stato.
Il corpo elettorale - Ad eleggere il Presidente della Repubblica è il Parlamento riunito in seduta comune, dunque con tutti i senatori e i deputati riuniti alla Camera. Il primo atto è la convocazione dei comizi elettorali da parte del presidente della Camera (che presiede il Parlamento in seduta comune). A integrare il corpo elettorale, costituito dai parlamentari più i senatori a vita, la Costituzione prevede la presenza, tra i grandi elettori, di tre delegati per ogni regione italiana, tranne la Valle d'Aosta che ne designa uno solo. Attualmente, dunque, ci sarà una platea di 1007 votanti: 945 parlamentari (630 deputati e 315 senatori), quattro (attualmente) senatori a vita, 58 delegati regionali.
Maggioranze - È necessaria la maggioranza di due terzi (671 voti) dei componenti dell'assemblea nei primi tre scrutini e la maggioranza assoluta degli stessi (504 voti) dal quarto in poi.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune - Il Parlamento viene riunito dal presidente della Camera in seduta comune 30 giorni prima che scada il mandato presidenziale. Il mandato di Giorgio Napolitano scade il 15 maggio, dunque le nuove elezioni sarebbero dovute iniziare il 15 aprile, ma la presidente Boldrini ha dato comunicazione ufficiale per la prima convocazione dei "grandi elettori" per il 18 aprile.
Elezione a scrutinio segreto - L'elezione del capo dello Stato avviene a scrutinio segreto all'interno dell'aula della Camera dei deputati eletta a seggio unico. Nella cabina elettorale, un palchetto oscurato posto sotto la presidenza, i grandi elettori scrivono la loro preferenza (nome e cognome, oppure solo il cognome, scheda bianca o scheda nulla) che poi depositano nell'urna. Per consuetudine votano prima i senatori, poi i deputati, infine i delegati regionali.
La durata del mandato - Il mandato presidenziale dura sette anni. La carica è volutamente sfalsata rispetto alla durata ordinaria delle Camere (cinque anni), rendendo impossibile che le stesse Camere possano rieleggere due volte lo stesso presidente. Anche se ciò non impedisce la rielezione di un capo dello Stato. Fatto che in Italia non è mai successo, ma che non è vietato dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica entra in carica al momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, giuramento che avviene con un messaggio davanti alle Camere riunite in seduta comune.
Incompatibilità - L'ufficio di Capo dello Stato è incompatibile con qualsiasi altra carica, pubblica o privata. Durante il mandato non si possono svolgere attività professionali. Il mandato presidenziale non può essere sospeso: in caso di prolungata assenza dalla sede per viaggio all'estero o impedimento fisico, la supplenza dell'incarico è affidata al presidente del Senato, che è un presidente "supplente", non un suo "vice". Cause di interruzione definitiva del mandato sono le dimissioni volontarie, la morte, malattia permanente, la destituzione per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
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