L’art. 59 della LR 30/7/2013 n. 15 semplificazione della disciplina edilizia in vigore dallo scorso 28 settembre, ha abrogato tout court la norma [1]che prevedeva l’obbligo dell’esame preventivo dei requisiti igienico sanitari da parte delle Aziende USL, sugli interventi per insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio, comportanti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità in quanto caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute.[2]
Il superamento del parere preventivo sui requisiti igienico-sanitari, nell’impianto della legge regionale risulterebbe motivato dalla previsione contenuta all’art. 12 , comma 4, lett. f), che, tutti i requisiti igienico sanitari per tali insediamenti, devono essere definiti in uno specifico atto di coordinamento tecnico regionale, non ancora emanato, che deve assicurare trattamento omogeneo e trasparenza su tutto il territorio regionale nell’attività tecnico-amministrativa della materia edilizia.
Le competenze e l’esame preventivo delle Aziende USL, che si basano su esperienza e professionalità maturati in decenni di formazione sul campo, viene quindi ad essere sostituito da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni dei professionisti incaricati, il cui controllo spetta in prima battuta ai tecnici comunali dello Sportello Unico e, ad intervento ultimato, alle stesse Aziende USL.
La semplificazione dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore regionale nel caso in questione con l’eliminazione del parere preventivo igienico-sanitario, si è scontrata con reali difficoltà applicative.
In mancanza dell’atto di coordinamento regionale che dovrà codificare i requisiti tecnici degli insediamenti produttivi e servizio con impatto rilevante sulla salute pubblica, il supporto delle Aziende USL nella fase di valutazione dei progetti degli interventi, non risulta affatto un passaggio procedurale inutile.
Tagliare questo controllo preventivo e quindi rinviare tutte le verifiche al termine dei lavori, genera il rischio che i risultati in termini di danni, siano ben maggiori della semplificazione perseguita.
Lo spostamento di responsabilità sui professionisti che dichiarano la sussistenza delle condizioni per effettuare gli interventi e sui tecnici comunali che ne controllano in fase istruttoria la veridicità, deve e può avvenire solo in presenza di regole chiare. La famosa “certezza del diritto”.
Queste le ragioni che hanno portato la Giunta regionale ad assumere la deliberazione n. 193 del 17 febbraio 2014, con la quale ha ripristinato la possibilità di chiedere pareri preventivi ai Dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL, in via transitoria fino all’emanazione dell’atto di coordinamento tecnico.
Il procedimento che la delibera delinea, rimette la valutazione sulla necessità o meno di richiedere il parere in capo allo Sportello Unico, nonché ai privati interessati nel caso di presentazione di SCIA con inizio lavori differito. L’USL deve esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta.
Per ora quindi, tutto è cambiato, ma si procede come prima dei cambiamenti!
articolo di Valeria Tarroni, Responsabile Servizio Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Imola
[1] La norma abrogata è l’art. 19 comma 1 lett. h bis) della legge regionale n. 19 del 1982
[2] Si tratta di: attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale non connesse alla somministrazione diretta, nonché la macellazione, mangimificio e rendering; strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande caratterizzate da rischio significativo per il consumatore (centri di produzione pasti, ristorazione collettiva); attività zootecniche; attività di servizio (ospedali, strutture sanitarie, cliniche veterinarie); attività di servizio (scuole, asili nido, strutture ricettive, strutture aperte al pubblico destinate allo spettacolo, sport e tempo libero (impianti sportivi, piscine, palestre, cinema e teatri); strutture termali; artigianato di servizio (autocarrozzeria; lavanderia industriale); attività commerciali e del terziario (strutture di vendita e centri commerciali con superficie lorda oltre 1.000 mq.)