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Enigma Pasolini. Pasolini fa alcuni nomi.

Creato il 01 novembre 2011 da Malacarne_nonconunlamento

 

Enigma Pasolini. Pasolini fa alcuni nomi.

Enigma Pasolini . Pasolini fa alcuni nomi

Di Angela Molteni

«La Democrazia cristiana non ha fatto altro che celare le vecchie retoriche fasciste in chiave ipocritamente democratica, assumendo
però a protezione del proprio smisurato potere le stesse istituzioni create durante il fascismo: la scuola pubblica,
l’esercito, la magistratura. […] La Democrazia cristiana è vissuta nella più spaventosa assenza di cultura, ossia nella più totale,
degradante ignoranza» Pier Paolo Pasolini

La lucidità di Pasolini nel ricostruire il degrado e l’anomalia italiana
non sfuggono a chi abbia letto i suoi articoli apparsi all’epoca
sulla stampa quotidiana, e neppure a chi legga oggi i suoi Scritti
corsari magari avendo diciotto o vent”anni e quindi una conoscenza
soltanto indiretta dei fatti di trenta o quarant’anni prima. Internet,
frequentato in larga misura da giovani, offre testimonianze
concrete di persone anche giovanissime che lo apprezzano proprio
per la sincerità, la profondità, la chiarezza e anche una certa rudezza
con cui lanciò le proprie accuse alla classe politica ed economica
italiana. Accuse che Pasolini non risparmia neppure nell’opera
narrativo-politica Petrolio, in cui lo scrittore si è riferito anche – e
perfino nel titolo assegnato a questo suo ultimo romanzo – al “caso
Mattei” e alle vicende dell’ente petrolifero italiano, indicando e ricostruendo
attraverso molte testimonianze sia la figura del burattinaio
principale Eugenio Cefis sia quella dello stesso Enrico Mattei, e
ipotizzando che quello di Mattei sia stato un assassinio pianificato
da chi voleva prenderne il posto per sovvertirne le politiche economiche.

In un articolo del “Corriere” che ho già richiamato, Pasolini dichiarava
di conoscere i nomi di coloro che erano oggetto dei suoi
attacchi, ma di non avere prove per rendere compiuta la propria
pubblica denuncia. Ma in Petrolio, alcuni nomi li scrive in chiaro,
eccome, anche se “romanzati”, come nel caso di Enrico Mattei che
diventa Enrico Bonocore o Eugenio Cefis che si muta in Aldo Troya.
Così come alcuni nomi aveva fatto in un suo articolo pubblicato da
“Il Mondo”, elencando anche tutti i motivi per cui occorreva ricorrere
a un vero e proprio processo penale nei confronti della classe
politica italiana [**]:

«[…] credo che mi resterà a lungo impressa nella memoria la
prima pagina del “Giorno” del 21 luglio 1975. Era una pagina
anche tipograficamente particolare: simmetrica e squadrata
come il blocco di scrittura di un manifesto, e, al centro, un’unica
immagine anch’essa perfettamente regolare, formata dai riquadri
uniti di quattro fotografie di quattro potenti democristiani.
Quattro: il numero di De Sade. Parevano infatti le fotografie
di quattro giustiziati, scelte dai familiari tra le loro migliori, per
essere messe sulla lapide. Ma, al contrario, non si trattava di
un avvenimento funebre, bensì di un rilancio, di una resurrezione.
Quelle fotografie al centro della monolitica pagina del “Giorno”
parevano infatti voler dire allo sbalordito lettore, che quella
lì era la vera realtà fisica e umana dei quattro potenti democristiani.
Che gli scherzi erano finiti. Che le raggianti risate di chi
detiene il potere non sfiguravano più le loro facce. Né le sfigu-

rava più l’ammiccante furbizia. Il brutto sogno si era dissolto
nella chiara luce del mattino. Ed eccoli lì, veri. Seri, dignitosi,
senza smorfie, senza ghigno, senza demagogia, senza la bruttura
della colpevolezza, senza la vergogna della servilità, senza
l’ignoranza provinciale. Si erano rinfilati il doppiopetto e li baciava
in fronte il futuro delle persone serie. [Occorre] giungere
ad un processo degli esponenti democristiani che hanno governato
in questi trent’anni […] l’Italia. Parlo proprio di un processo
penale, dentro un tribunale. Andreotti, Fanfani, Rumor, e almeno
una dozzina di altri potenti democristiani (compreso forse
per correttezza qualche presidente della Repubblica) dovrebbero
essere trascinati […] sul banco degli imputati. […] E quivi accusati
di una quantità sterminata di reati, che io enuncio solo
moralmente […]: indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione
del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali,
con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento
in favore di una nazione straniera, collaborazione con la
CIA, uso illecito di enti come il SID, responsabilità nelle stragi
di Milano, Brescia e Bologna […], distruzione paesaggistica e
urbanistica dell’Italia, responsabilità della degradazione antropologica
degli italiani, […] responsabilità della condizione […]
paurosa delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica
primaria, responsabilità dell’abbandono “selvaggio” delle campagne,
responsabilità dell’esplosione “selvaggia” della cultura di
massa e dei mass media, responsabilità della stupidità delittuosa
della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa,
e infine, oltre a tutto il resto, magari, distribuzione borbonica
di cariche pubbliche ad adulatori. Senza un simile processo
penale, è inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro
Paese» [24].

Il 28 agosto 1975, a due mesi dal suo assassinio, Pasolini chiedeva
dunque un processo per i potenti democristiani. Era il risultato
di una critica serrata e senza sosta al potere in quanto tale più
che ai potenti Dc; contro quell’“anarchia del potere” crudamente
rappresentata in Salò o le 120 giornate di Sodoma, l’ultimo film
realizzato dallo scrittore-regista.

«La Democrazia cristiana non ha fatto altro che celare le vecchie
retoriche fasciste in chiave ipocritamente democratica, assumendo
però a protezione del proprio smisurato potere le
stesse istituzioni create durante il fascismo: la scuola pubblica,
l’esercito, la magistratura. […] La Democrazia cristiana è vissuta
nella più spaventosa assenza di cultura, ossia nella più totale,
degradante ignoranza» [25].

È un attacco alla borghesia, di cui la Dc è espressione; una borghesia
ignorante e inetta che nel consumismo (ma non solo) ha il

suo più saldo strumento di potere. Potevano essere ignorate le
vere e proprie denunce di Pasolini, che tra l’altro la stampa dell’epoca
criticò ferocemente? Era sufficiente infangare continuamente
l’autore di quelle denunce, e le sue opere, oppure occorreva passare
a vie di fatto? Quest’ultima una pratica piuttosto diffusa in quei
giorni perversi.

Molti dei cosiddetti “misteri italiani” sono legati da un sottile ma
visibilissimo filo che parte dall’immediato dopoguerra e si allunga
fino a improntare di sé la nostra storia recente. Un filo che attraversa
realisticamente tutta la storia sottotraccia del nostro Paese
negli ultimi sessant’anni, emerge da numerose inchieste e sentenze
giudiziarie ed è strettamente collegato anche ai risultati delle
Commissioni parlamentari sul terrorismo, la mafia, le stragi. È fuori
di dubbio che Pasolini fosse ben cosciente di tutto ciò, anche nel
fornire alcuni nomi: non ha usato nei suoi scritti alcuna parola a
sproposito.

Non ha potuto comunque sapere che almeno uno dei personaggi
sui quali esercitò senza remissione la propria critica sarebbe stato
realmente processato per i suoi collegamenti con l’associazione per
delinquere denominata Cosa Nostra:

«[…] giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di
Giulio Andreotti perché risponda delle seguenti imputazioni: a)
del reato di cui all’art. 416 c.p., per avere messo a disposizione
dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la
tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali
della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione
di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni
intessute nel corso della sua attività; partecipando in
questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all’espansione
dell’associazione medesima […] e b) del reato di cui all’art.
416 bis CPP., per le stesse imputazioni riguardanti l’art. 416].
[…]

[Conclusioni del Collegio giudicante, Cassazione]
1) la Corte di Appello ha delineato il concetto di partecipazione
nel reato associativo in termini giuridici non condivisibili, ma
l’erronea definizione teorica è stata emendata per effetto della
successiva ricostruzione dei fatti, da cui essa ha tratto il convincimento
di specifiche attività espletate a favore del sodalizio; 2)
pure la cessazione di tale partecipazione è stata delineata secondo
una prospettazione giuridica non corretta, ma poi anche
riguardo ad essa la Corte territoriale ha non irrazionalmente valutato
come concreta dimostrazione del necessario recesso un
episodio che ha insindacabilmente ritenuto essere di certo avvenuto;
3) gli episodi considerati dalla Corte palermitana come dimostrativi
della partecipazione al sodalizio criminoso sono stati
accertati in base a valutazioni e apprezzamenti di merito

espressi con motivazioni non manifestamente irrazionali e prive
di fratture logiche o di omissioni determinanti; 4) avendo ritenuto
cessata nel 1980 la assunta partecipazione nel sodalizio
criminoso, correttamente il giudice di appello è pervenuto alla
statuizione definitiva senza considerare e valutare unitariamente
il complesso degli episodi articolatisi nel corso dell’intero periodo
indicato nei capi d’imputazione; 5) le statuizioni della Corte
di Appello concernenti l’insussistenza di una delle circostanze
aggravanti contestate e la teorica concedibilità delle circostanze
attenuanti generiche non hanno formato oggetto di impugnazione
specifica e, quindi, sono passate in giudicato, precludendo
qualsiasi ulteriore indagine perché la cessazione della consumazione
del reato nel 1980 ne ha determinato la prescrizione […];
6) al termine di questo articolato “excursus”, il Collegio ritiene
di dover riprendere l’osservazione iniziale: i giudici dei due gradi
di merito sono pervenuti a soluzioni diverse; non rientra tra i
compiti della Corte di Cassazione, come già reiteratamente precisato,
operare una scelta tra le stesse perché tale valutazione
richiede l’espletamento di attività non consentite in sede di legittimità.
In presenza dell’intervenuta prescrizione, poi, questa
Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove
acquisite presentino una evidenza tale da conclamare la manifesta
illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla
sussistenza del fatto o all’estraneità allo stesso da parte dell’imputato;
7) ne deriva che, mancando tali estremi, i ricorsi vanno
rigettati. Al rigetto del ricorso dell’imputato consegue per il medesimo
l’onere delle spese ai sensi dell’art. 616 CPP [26].

Angela Molteni, Enigma Pasolini
www.pasolini.net -www.pierpaolopasolini.eu
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note


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