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Entra in vigore il DL sulla Sicurezza negli stadi: ecco il testo

Creato il 25 agosto 2014 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 22 agosto 2014 è stato pubblicato fra gli altri il testo del Decreto Legge 22 agosto 2014, n. 119 dal titolo "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno."

 

Si tratta della modifica della precedente normativa in vigore e che ha portato una serie di modifiche sostanziali:

  • il DASPO per chi viola le regole di utlizzazione degli impianti sportivi è portato da 1 a 3 anni (oggi sono previsti da 3 mesi a 1 anno), mentre per i recidivi la durata minima è portata a 5 anni e quella massima a 8 anni;
  • sarà possibile il cosiddetto "arresto differito" per i casi di inneggiamento all'odio razziale;
  • l'inasprimento delle pene per le frodi sportive: nel caso di gare che siano oggetto di "concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitate" è prevista la reclusione da 3 a 9 anni ed una multa compresa da 10mila e 100mila euro.

Di seguito il testo completo del Decreto Legge:

  

IL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni rende necessario, anche in vista dell’avvio della prossima stagione calcistica, adottare interventi urgenti finalizzati a rafforzare la prevenzione di tali fatti e a inasprire il trattamento puniti-vo di coloro che se ne rendono responsabili;

(omissis)

EMANA  il  seguente  decreto-legge:

Capo   I   DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Art.  1.   Misure  per  il  contrasto  della  frode in  competizioni  sportive

1. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:  a)   al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»; b)   al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fi no alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art.  2.  Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

 1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al  comma  1:   1) al primo periodo, dopo le parole: «e all’articolo 6-ter   della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonché per il reato di cui all’articolo 2-bis del  decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere   f)   ed   h)   del codice di procedura penale»;  2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo.»; b)   al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»; c)   dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8  bis.  Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l’interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l’interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l’ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».


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