Vediamo come approcciare la successione o eredità di un immobile da parte di un familiare e cosa avviene in pratica oltrechè ovviamente le imposte e le tasse di successione da versare.
Dal punto di vista giuridico come specificato dall’agenzia delle entrate, la successione è l’evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori) subentrano in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare un’altra persona (il de cuius), e talvolta si dovrà pagare l’imposta sulle successione anche se negli ultimi anni i governi sono molto battagliati su questo punto per cui un governo l’aboliva e l’altro la reintroduceva e viceversa. Mentre è sempre dovuto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale sui beni immobili e sui diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario anche se talvolta vangolo poco perchè vanno in misura fissa di 168 euro.
Dal punto di vista degli adempimenti dichiarativi abbiamo già affrontato l’obbligo relativo alla dichiarazione di successione. Per immobili in eredità si intende beni immobili siti nel territorio dello Stato o diritti immobiliari sugli stessi. Per la successione dei beni immobili sono dovute le seguenti imposte:
- Imposta di registro o imposta di successione;
- Imposte ipotecaria;
- Imposta catastale
Per sapere quanto pesano vi ricordo l’articolo dedicato al trattamento fiscale sulle successioni, dove trovate proprio la tabella con il riepilogo delle tasse da versare sulla successione. Importante è sapere anche su cosa calcolare queste imposte, in quanto si calcolano sul valore catastale o rendita catastale rivalutata del 5% dell’immobile ricevuto in eredità che sarà dato dalla rendita catastale moltiplicato per alcuni coefficienti:
- 110 per la prima casa
- 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
- Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.
Vi ricordo che abbiamo anche scritto l’articolo dedicato alla successione della prima casa che tratta appunto il caso di immobili ricevuti in eredità che hanno le caratteristiche della prima casa.
Cosa si intende per “prima casa”
Le agevolazioni fiscali sono concesse se chi eredita l’immobile
- non è titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato;
- non è titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
A tal proposito vi ricordo cosa succede nel caso di successione prima casa e delle agevolazioni fiscali connesse sotto l’aspetto dell’imposta di registro agevolata.
I due predetti requisiti devono sussistere entrambi
Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi (salvo alcuni casi particolari in cui tale requisito non è richiesto, come ad esempio per il personale delle forze di polizia o per i cittadini italiani.
Inoltre, nei casi di successione “mortis causa” l’agevolazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma più in generale con riferimento a tutti gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione. In tal caso, è necessario attestare nella dichiarazione di successione l’esistenza delle condizioni che la legge richiede.
Eredità e 730
Ai fini Irpef l’erede indicherà nella propria dichiarazione, a partire dal giorno di apertura della successione, i redditi fondiari degli immobili ereditati. Per la parte dell’anno antecedente la successione, detti redditi saranno indicati nell’ultima dichiarazione che gli eredi presenteranno per conto della persona deceduta.
Vi ricordo anche l’articolo scritto sulla denuncia di successione e come sempre l’invito a condividere questo articolo su Facebook, Google+ o Twitter ;-)