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Esenzioni del ticket per bambini sotto ai 6 anni

Da Acsylvya @mammemacerata

Ho ricevuto di recente la mail di una mamma che mi informava riguardo ad una situazione che può interessare molti di noi. La mamma mi diceva:

“mi è successo che dovevo fare delle visite oculistiche per mio figlio di 4 anni, però nell’impegnativa risultava non esente. Invece un’amica mi ha messo la pulce nell’orecchio, dicendomi che fino a 36.000€ i bimbi sotto 6 anni non devono pagare. La mia pediatra però non mi ha informato di questo, né lo hanno fatto al CUP quando ho prenotato la visita. Solo oggi pomeriggio al Poliambulatorio di Trodica l’impiegata amministrativa mi ha spiegato che l’Agenzia delle Entrate manda ogni anno ai pediatri un elenco aggiornato dei bambini esenti, solo che se i pediatri non lo leggono, tante famiglie continuano a pagare per di più”.

A questo punto mi sono informata e ho scoperto quanto riporto qui di seguito, perché possa servire a tutti gli interessati:

“Tutte le Regioni applicano la normativa nazionale (art.8, comma 16, legge n. 537/93 e successive modifiche) in base alla quale sono esenti da ticket le prestazioni specialistiche ambulatoriali (visite, analisi laboratorio, diagnostica strumentale, ecc.) a due condizioni:

  • che si tratti di cittadini di età inferiore a sei anni e
  • che appartengano a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 (codice E01)

Come si calcola il reddito del nucleo familiare: il bambino minore di sei anni fa parte del nucleo familiare formato da entrambi i genitori se coniugati. Nel caso in cui mamma e papà non siano invece sposati, il piccolo deve essere considerato appartenente al nucleo del genitore di cui è fiscalmente a carico (vale a dire del genitore che gode delle detrazioni fiscali per il minore).”

(http://www.nostrofiglio.it/famiglia/soldi-e-lavoro/esenzioni-ticket-per-bambini-chi-ne-ha-diritto.html )Nel sito dell’Asur della Regione Marche si legge: Esenzioni del ticket per bambini sotto ai 6 anni

“Le AZIENDE SANITARIE dispongono, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, di uno specifico elenco dei soggetti esenti (E01, E03 ed E04). Gli ASSISTITI che rientrano nelle condizioni che danno diritto alle esenzioni per reddito e che risultano inseriti nell’elenco regionale possono richiedere agli sportelli CUP/CASSA delle Aziende Ospedaliere/Zone Territoriali solo al momento della fruizione di una prestazione sanitaria il CERTIFICATO DI ESENZIONE PER REDDITO.”

“ALL’ATTO DELLA PRESCRIZIONE, l’assistito potrà richiedere al Medico prescrittore di indicare sulla ricetta il codice di esenzione per condizione economica. Il medico rileva il codice esenzione dal Certificato di esenzione per reddito e riporta il codice nella ricetta. In caso contrario non indica alcun codice esenzione e barra la casella N della ricetta.
Il Sistema Tessera Sanitaria aggiorna annualmente entro il 31 marzo di ogni anno l’elenco degli assistiti esenti per condizione economica, pertanto i Certificati di esenzione hanno validità fino al 31.03.2012. Il certificato verrà sostituito alla scadenza, analogamente l’autocertificazione va rinnovata annualmente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI GLI ASSITITI DEVONO RIVOLGERSI ALLA ZONA TERRITORIALE DI COMPETENZA”

Per ulteriori approfondimenti vedi: http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=6925

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