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Esodati V. Istanze al rush finale

Da Pukos
Esodati V. Istanze al rush finale

Ancora pochi giorni per l’invio delle domande di accesso alla quinta tranche di salvaguardia

Premessa Ultimatum per gli esodati appartenenti alla quinta salvaguardia. Infatti, entro il 16 giugno 2014, va presentata all’INPS ovvero alla DTL la domanda per accedere alla salvaguardia in questione. È necessario il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, entro il 6 gennaio 2015. Mentre la decorrenza dei trattamenti pensionistici non può avere data anteriore al 1° gennaio 2014. Le domande inviate dagli interessati, inoltre, saranno gestite direttamente dall’INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Legge di Stabilità 2014
Si rammenta che stiamo parlando della salvaguardia addizionale prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 194-198 della L. n. 147/2013), che ha quantificato in 17.000 le unità che possono accedere al pensionamento, con una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014.

D.I. 14 febbraio 2014

Il D.I. 14 febbraio 2014 all’art. 8 ha stabilito la ripartizione dei soggetti interessati ai benefici previsti dal decreto stesso, tra le tipologie dei soggetti interessati e nel limite delle risorse indicate. Nel dettaglio, i soggetti interessati sono:
• 900 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
• 400 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012;
• 500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012;

• 5.200 lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
• 1.000 lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
• 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Le domande

Per accedere alla salvaguardia, gli interessati di cui alle lettere a), e) e f) devono presentare all’INPS istanza di accesso ai benefici previsto dalla salvaguardia entro il 16 giugno 2014. La presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini. Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica “[email protected]”, utilizzando il modello pubblicato nella sezione “MODULISTICA” presente nella pagina del sito istituzionale dell’Istituto Gestione Dipendenti Pubblici. Mentre i soggetti interessati che rientrano nella casistica elencata alle lettere b), c) e d) devono presentare le richieste di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia entro il 16 giugno 2014 secondo le seguenti modalità:
• per le casistiche di cui alle lettere b) e c) l’istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi individuali, anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., deve essere presentata presso la Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti, negli altri casi l’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato;
• per la casistica di cui alla lettera d), l’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza dell’istante.

Le istanze potranno essere inviate alle DTL competenti tramite PEC, o all’indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R. Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Fonte: FiscalFocus

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