Tutti i bambini hanno diritto ad avere un padre e una madre. Questa affermazione, ovvia, ha avuto un “riconoscimento legale” e, forse , anche sociale nel 2006, grazie alla legge n. 54 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”) .In caso di separazione dei genitori, la legge n.54, stabilisce, infatti, che i figli siano affidati come regola ad entrambi i genitori e in modo esclusivo ad uno di essi solo in casi eccezionali quando l’affidamento condiviso produca una situazione di pregiudizio per il minore stesso. Evidente la differenza con la legislazione precedente che, invece, prevedeva l’affido esclusivo come regola e l’affido congiunto come eccezione solo se richiesto da entrambi i coniugi (legge sul divorzio del 1970). La legge sull’affido condiviso ha determinato, dunque, un cambiamento epocale nel diritto di famiglia italiano introducendo concetti quali la condivisione, la corresponsabilità, la codecisione e, soprattutto, il concetto di bigenitorialità. L’ovvietà biologica della principio della bigenitorialità (principio affermatosi da tempo negli ordinamenti europei e presente anche nella Convenzione sui diritti del fanciullo -New York 1989) ha così acquisito un valore aggiunto, quello della pari rilevanza “legale” tra padre e madre garantendo al figlio minore il mantenimento di “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi” (art.1) Questo sulla carta, ma cosa è cambiato dal 2006 ad oggi? Esaminiamo alcuni dati di ricerca dell’ADIANTUM (Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori), citati in un quesito a risposta scritta rivolto al Ministro della Giustizia dal Partito Radicale nello scorso Febbraio. Su un campione di poco più di 1000 sentenze : -969 sentenze prevedono il domicilio prevalente presso la madre con distribuzione del tempo da trascorrere con i genitori secondo queste percentuali: 83% madre, 17% padre. -20 sentenze prevedono il domicilio presso il padre con distribuzione del tempo da trascorrere con i genitori secondo queste percentuali : 31% madre, 69 % padre. -Solo 31 sentenze prevedono tempi di permanenza partitetici. -La media mensile di pernottamenti presso il genitore non domiciliatario (quindi, di regola , il padre) è di 6,5 per i bambini di età superiore a tre anni e di 2,5 per i bambini di età inferiore a 3 anni. Il cambiamento, l’innovazione che la legge sull’affido condiviso avrebbe dovuto apportare, da quanto si evince dai dati citati , non c’è stato e dall’entrata in vigore della legge stessa si è assistito alla introduzione , quasi plebiscitaria di una “abitudine” giudiziaria – non una norma – ben consolidata : quella del “collocamento” o “domiciliazione prevalente” del minore presso la madre. Le potenzialità della legge e dell’affermazione di quei concetti innovativi citati all’inizio, sono così rimaste lettera morta e il tempo che a Figli e Padri è dato condividere è rimasto identico al passato. In alcuni casi, l’applicazione dell’affidamento condiviso viene esclusa in base a motivazioni la cui rilevanza è esclusa dalla legge (ad esempio, la conflittualità tra i genitori, l’età dei figli o la distanza tra le abitazioni) e, in altri, si limita la frequentazione tra il minore e il genitore non domiciliatario –quasi sempre il padre- con modalità assai simili a quelle previste per l’affido esclusivo (ad esempio:permanenza del minore presso il padre per poche ore, uno o al massimo due pomeriggi a settimana). Basterebbe , forse, ricordarsi che la legge sull’affido condiviso è stata emanata a tutela del minore, non dei genitori per evitare nei fatti ciò che il legislatore ha evitato con la parole: la prevalenza di uno dei genitori a danno dell’altro, nell’interesse , questo si esclusivo, dei minori. Non deve essere una guerra di madri contro padri, ma si deve tendere a dare alle famiglie gli strumenti necessari alla realizzazione di un progetto genitoriale paritario. Doveri e diritti uguali per tutti perché come dicevamo all’inizio ogni bambino ha diritto ad una mamma… ma anche ad un papà.
Essere padre è anche un diritto tabule rase