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Estinzione mutuo anticipata

Creato il 07 maggio 2011 da Mutuonews
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Quando si accende un contratto di mutuo fondiario si guadagna la possibilità di estinguere in anticipo il proprio debito, prima cioè della scadenza concordata. Questa estinzione del mutuo richiede il pagamento da parte del debitore, di una ‘penale di estinzione mutuo’; questo a beneficio dell’istituto erogante il credito, perchè, con l’estinzione anticipata si verifica una interruzione di contratto. Questo gioverà al creditore, che non dovrà più pagare gli interessi, che andranno persi da parte della banca.

Quindi la banca erogante il credito ha la liceità di affiancare alla penale le spese di chiusura del mutuo, per estinzione mutuo, con un importo fisso e decisamente contenuto. Le penali relative ai mutui a tasso fisso sono di solito superiori a quelle per i mutui a tasso variabile; a volte le banca stabiliscono un periodo minimo di contratto, di solito pari a 18 mesi. Se il debito viene estinto prima di questo limite temporale, viene meno la condizione di debito a edio o lungo termine, che è alla base della qualificazione come fondiario del mutuo, con i relativi vantaggi di tutela per la banca.

L’estinzione mutuo anticipata non comporta automaticamente la cancellazione dell’ipoteca; se il mutuarlo ha necessità di cancellare l’ipoteca, occorre che tenga conto dei costi associati a questa procedura. Nel caso si estingua un vecchio mutuo e se ne accenda uno nuovo con un altro istituto di credito, si può continuare a detrarre gli interessi passivi se risulta valida la condizione che l’immobile ipotecato resti sempre lo stesso e che il nuovo mutuo non superi il capitale residuo da rimborsare, maggiorato di spese.

 


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