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Estinzione parziale o totale del mutuo

Creato il 07 maggio 2011 da Mutuonews
unicredit banca

Nel momento in cui si procede all’estinzione parziale tutto il capitale che è stato versato in anticipo andrà dedotto dal debito residuo del mutuo; per tutta la durata residua del mutuo, la banca non avrà più diritto ad alcun interesse su quella quota. L’effetto della rata avverrà in proporzione alla frazione di debito estinto. In alternativa si può optare per il mantenimento di una stessa rata in cambio della riduzione della durata residua del rimborso.

In questo caso, l’effetto prodotto dalla diminuzione della rata si assommerà a quello causato dall’abbattimento del debito residuo, con l’estinzione parziale o totale. Di solito le estinzioni parziali avvengono in concomitanza con la scadenza di una rata. L’estinzione totale del mutuo, invece, corrisponde alla chiusura del mutuo: la somma da riconoscere sarà composta dal capitale residuo, come risulta dal piano di ammortamento, alla scadenza dell’ultima rata pagata.

Se il tasso è variabile il piano di ammortamento viene ricalcolato ad ogni variazione, e ciò origina una nuova serie di valori di capitale residuo. Alcune banche si attengono ai debiti residui del piano originario per tutta la durata del mutuo. Per l’estinzione parziale o totale, questi si calcolano moltiplicando il debito residuo per il numero di giorni e per il tasso giornaliero, che è pari al tasso annuo diviso per 365. L’estinzione non obbliga alla cancellazione dell’ipoteca.

 


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