Care Womoms, come preannunciato, questo mese vi parlo di “famiglia legittima” e “famiglia di fatto”.
La “famiglia legittima” è quella fondata sul matrimonio e trova la sua disciplina nell’art. 29 comma 1 della Costituzione Italiana.
La “famiglia di fatto” invece è quella costituita da persone che convivono tra loro ma non sono legate da alcun vincolo matrimoniale.
Fino al dicembre 2013 la legge italiana distingueva i figli legittimi, quelli nati da genitori uniti in matrimonio, dai figli naturali, quelli nati da genitori conviventi e non coniugati; con il d.lgs. 154 del 28 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 08 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 07 febbraio 2014, tale distinzione viene superata eliminando definitivamente i termini “figlio naturale” e “figlio legittimo” a favore del termine universale “figlio”. Invariata invece resta la modalità di accertamento del rapporto di filiazione poiché il figlio nato fuori dal matrimonio deve essere “riconosciuto” mentre il figlio nato da genitori sposati acquisisce indiscutibilmente lo status di figlio della coppia.
Non esiste per la famiglia di fatto una vera e propria regolamentazione; il suo riconoscimento è legato all’art. 2 della Costituzione che concede garanzia a tutte le forme sociali idonee a sviluppare la personalità individuale.
La convivenza ha però recentemente assunto rilevanza giuridica. Vi elenco di seguito alcuni esempi:
- al convivente more uxorio è riconosciuto il diritto di subentrare nel contratto di locazione dell’altro nel caso in cui quest’ultimo muoia;
- si applica anche alla famiglia di fatto la tutela contro la violenza nelle relazioni familiari;
- le erogazioni economiche compiute da uno dei due conviventi a favore dell’altro sono considerate adempimento di un’obbligazione naturale; l’art. 2034 comma 1 C.C. recita “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace” il che significa che non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato;
- alle coppie conviventi è consentito l’accesso alla procreazione medicalmente assistita;
- il convivente è legittimato a porre istanza per la nomina di un amministratore di sostegno del partner infermo;
- i genitori conviventi esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli riconosciuti da entrambi;
- il convivente ha il diritto al risarcimento del danno derivante da lesioni o dalla morte del convivente “more uxorio” di questo, dimostrando, con qualsiasi mezzo, la prova dell’esistenza e della durata della convivenza stessa.
Ho voluto riportarvi alcuni esempi di disposizioni speciali che tutelano la convivenza solo per farvi capire come questo fenomeno socialmente diffuso sia stato, e sarà, oggetto di disciplina giuridica.
Dal 02 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale del Notariato ha predisposto appositi contratti di convivenza con i quali possono essere regolati gli aspetti patrimoniali della convivenza come ad es. l’abitazione, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, la contribuzione alla vita domestica, la proprietà dei beni, il testamento con clausole a favore del convivente ed il contratto d’affitto.
Un abbraccio a tutte voi, vi aspetto numerose al prossimo post, che riguarderà il “Bonus Bebè” previsto dalla legge di Stabilità 2015 e vi ricordo che se volete che tratti di un particolare argomento di vostro interesse non dovete far altro che scriverlo nello spazio riservato ai commenti, sarò molto contenta di poterlo fare!
Dott.ssa Roberta Bomè