Regolamentazione dei trasferimenti internazionali dei calciatori. Studio della Commissione Europea sugli aspetti economici e legali dei trasferimenti.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale).
Il 6 febbraio scorso la SS Lazio spa ha ufficialmente comunicato di aver acquisito le prestazioni del calciatore Louis Saha per la corrente stagione sportiva 2012/2013.
Il suddetto calciatore avrebbe consensualmente risolto il contratto che lo legava alla Società inglese Sunderland entro il 31 gennaio scorso, prima delle ore 19: vale a dire nell’ultimo giorno e prima dell’orario di chiusura in Italia della sessione di mercato invernale 2013.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 (“Periodi di tesseramento”) del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori, il giocatore era tesserabile, in quanto, in deroga al principio secondo cui il tesseramento può avvenire solo durante uno dei periodi annuali di tesseramento, stabiliti dalla Federazione nazionale, il professionista privo di contratto al termine del suddetto periodo può essere tesserato anche al di fuori di quest’ultimo.
Peraltro, l’art. 13 (“Rispetto del contratto”) del citato Regolamento prevede che il contratto fra un professionista e una società può terminare, non solo alla sua naturale scadenza, ma anche per mutuo accordo tra le parti.
Tutto chiaro, dunque ?
Non proprio, perché, come da Comunicato Ufficiale n. 150/A della FIGC, il Consiglio Federale, nella riunione del 27 aprile 2012, ha deliberato, tra l’altro, che possono essere tesserati calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31.07.2012.
In base, quindi, alla Regolamentazione calcistica nazionale, il calciatore Saha non potrebbe essere tesserato dalla Lazio.
Tuttavia, poiché l’ordinamento sportivo italiano costituisce una articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale, esso deve conformarsi ai principi ed alle regole di quest’ultimo.
Vale, in sostanza, un principio di supremazia gerarchica del secondo sul primo, per cui, analogamente a quello che avviene nell’ordinamento generale, qualora una norma nazionale confligga con un Regolamento o con una Direttiva Comunitaria dettagliata e, pertanto, self executing, la norma nazionale confliggente và disapplicata a favore di quella comunitaria.
D’altronde, l’art. 1 (“Ambito di applicazione“) del Regolamento FIFA, stabilisce che esso contiene” Regole generali e vincolanti relative allo status ed all’idoneità dei calciatori a partecipare al Calcio Organizzato e al trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti “ .
Lo stesso art. 1, però, al comma 3, lettera a), nello specificare espressamente quali sono le disposizioni del Regolamento vincolanti a livello nazionale che vanno incluse senza modifica nei Regolamenti delle Federazioni nazionali, non indica l’art. 6, mentre il successivo art. 26 (“Misure transitorie”) , comma 3, recita “ Le Federazioni affiliate dovranno modificare i propri Regolamenti secondo quanto previsto dall’art.1 per assicurare che gli stessi siano conformi al presente Regolamento e li sottoporranno alla FIFA per approvazione entro il 30 giungo 2007”.
Ne discende che l’art. 6 del Regolamento FIFA, non rientrando fra quelli inclusi senza modifica nei Regolamenti delle Federazioni nazionali, deve ritenersi che rientri tra quelli cui avrebbero dovuto conformarsi tali Federazioni entro il 30 giugno 2007.
Evidentemente la FIGC, almeno quanto all’art. 6, non si è conformata; ma quid juris ove il Regolamento Federale nazionale, pur difforme dal citato art. 6, sia stato approvato dalla FIFA, così come previsto dal richiamato art. 26 ?
In questo caso, ben potrebbe sostenersi che la medesima FIFA avrebbe ritenuto di consentire tale difformità, per cui non vi sarebbe alcun contrasto tra la disposizione interna e quella internazionale, sicchè la prima andrebbe disapplicata a favore della seconda, considerato che la FIFA avrebbe autorizzato ed approvato tale difformità.
Il punto è, dunque, a mio avviso, che, per dirimere la questione in un senso o in un altro, sia determinante e decisivo l’accertamento del se il Regolamento FIGC sui trasferimenti dei calciatori, recante la difformità di cui trattasi, sia stato oppure no approvato dalla FIFA.
Sotto questo profilo non è di trascurabile rilevanza il fatto che il più volte citato art. 6 del Regolamento FIFA, nel consentire di tesserare un calciatore professionista privo di contratto al termine del periodo di tesseramento anche al di fuori di tale periodo, fa salvo il principio secondo cui le Federazioni nazionali sono autorizzate a tesserare i calciatori i questione “ a condizione che sia preservata l’integrità sportiva del campionato interessato”.
Laddove, qualora risultasse che la FIFA abbia approvato il Regolamento della FIGC, che non autorizza di tesserare calciatori privi di contratto al termine dei periodi di tesseramento oltre tali periodi, dovrebbe legittimamente ritenersi che l’approvazione della difformità sia stata motivata dall’aver la FIFA considerato che la stessa FIGC abbia così voluto preservare l’integrità sportiva dei Campionati di calcio interessati.
Infine, il 7 febbraio scorso è stato pubblicato dalla Commissione Europea un ponderoso (pagg. 336) Studio predisposto da KEA – European Affairs ( Belgio) e dal Centro per la legislazione e l’economia dello sport, presso l’Università di Limoges (Francia), sugli aspetti economici e legali dei trasferimenti dei calciatori.
I risultati dello Studio saranno analizzati nel prossimo mese di aprile da un gruppo di esperti della UE, dedicato al tema della “Buona governance dello sport”.
Federsupporter chiederà formalmente alla UE di fare parte di tale gruppo in cui, mentre sono rappresentati FIFA, UEFA, Leghe Calcio Professionistiche e Associazioni dei Calciatori, non sono, allo stato, rappresentati Enti esponenziali, quale è Federsupporter, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi dei tifosi.
I risultati dello Studio, che Federsupporter si riserva di analizzare e commentare approfonditamente, evidenziano, peraltro, criticità e indicano rimedi più volte, rispettivamente, rilevate ed avanzati dall’Associazione.
In particolare, vengono sottolineati sia scostamenti delle regole sportive da quelle generali in materia di rapporti di lavoro, scostamenti non giustificati dall’autonomia e dalla specificità dello sport, sia difetti di trasparenza e legalità nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori, con specifico riferimento ai flussi finanziari concernenti detti trasferimenti; difetti comportanti frodi, abusi e illegalità.
Le stesse criticità, le stesse frodi, gli stessi abusi e le stesse illegalità rilevate più volte da Federsupporter; rilievi finora ignorati ed inascoltati.
Rilievi, in specie, di cui agli esposti del 18 ottobre e del 15 novembre 2012 (vedasi www.federsupporter.it) inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva .
In questa sede vale la pena di richiamare quanto rilevato al penultimo capoverso dell’esposto del 18 ottobre, in cui era richiesto l’intervento del Ministero anche proprio per eliminare zone franche e zone grigie che si prestano a consentire e favorire nel mercato del lavoro e nei trasferimenti dei calciatori quei complessi meccanismi simulatori e interpositivi, di cui parla la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4937, Sez. Tributaria, dell’11 novembre 2009, depositata il 26 febbraio 2010.