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Federsupporter ed il Codacons diffidano la FIGC: l’elezione del 18 gennaio ha nominato due membri “decaduti”

Creato il 23 gennaio 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Riceviamo da Federsupporter e pubblichiamo:

 

 

 

Roma, 22 gennaio 2013

Raccomandata AR

 

Spett.le

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

Via Gregorio Allegri, 14

00198 – Roma

 

Spett.le

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

Largo Lauro De Bosis, 15

00135 – Roma

 

Oggetto: Delibera assembleare in data 18 gennaio 2013 della Lega Calcio di Serie A per l’elezione a cariche sociali.

 

Federsupporter, Ente esponenziale dei diritti collettivi e degli interessi dei sostenitori sportivi, quali consumatori e utenti di spettacoli sportivi, espone e chiede quanto segue.

L’Assemblea della Lega Calcio di Serie A, riunitasi il 18 gennaio 2013, ha deliberato di eleggere quale Presidente il Dott. Maurizio Beretta e quale Consigliere il Sig. Enrico Preziosi.

 

Ciò premesso, Federsupporter, con propria nota del 14 gennaio scorso, ripresa da vari organi di informazione, aveva evidenziato che il suddetto Dott. Beretta non era rieleggibile alla carica di Presidente della Lega Calcio di Serie A, trovandosi, peraltro già durante il precedente mandato, in una situazione di conflitto di interessi vietata dall’art. 10, primo comma, del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 2 febbraio 2012.

 

Nella citata nota Federsupporter sottolineava che il conflitto di interessi vietato, non è solamente quello reale o potenziale, bensì anche quello soltanto apparente.

Laddove, sul piano giuridico, è rilevante l’apparenza sotto il profilo di una situazione che ingeneri nei terzi il ragionevole affidamento di essere, pur non reale, corrispondente alla realtà.

Ed è proprio questa, quanto meno apparente, situazione in cui si è trovato e si trova il rieletto Presidente della Lega Calcio di Serie A.

 

Egli era ed è, infatti, a quanto consta, un dirigente apicale di un importante Istituto di credito che è socio assai rilevante, in virtù di patti parasociali che ad esso conferiscono particolari ed incisivi poteri di amministrazione e di gestione, di una società appartenente alla predetta Lega.

Ne consegue che il Dott. Beretta si trovava e si trova in una situazione che coinvolge, sia pure solo apparentemente, nel senso sopra specificato, interessi personali o di un soggetto al medesimo Presidente collegato confliggenti, sia pure in astratto e, lo si ripete, in modo apparente, con l’interesse sportivo generale di cui egli è titolare e portatore per la carica che ha ricoperto e ricopre.

 

E’ da sottolineare, altresì, come, secondo i Principi fondamentali di cui alla Premessa del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, le Federazioni sportive nazionali e tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, tra cui, con ogni evidenza, la Lega Calcio di Serie A, sono tenuti all’osservanza del Codice, costituendo la violazione dei precetti in esso contenuti “grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni”.

 

Aggiungasi che il 18 gennaio scorso è stato eletto come Consigliere Federale, in rappresentanza della suddetta Lega, il Dott. Claudio Lotito, il quale sarebbe stato ineleggibile in applicazione dell’art. 11 (Tutela della onorabilità degli organismi sportivi) del più volte richiamato Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Art. 11 che stabilisce l’automatica sospensione dalla carica, in via cautelare, dei componenti degli organismi rappresentativi delle società condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per una serie di delitti, tra i quali quelli di frode sportiva e di manipolazione del mercato finanziario, permanendo la sospensione sino ad eventuale, successiva sentenza assolutoria o fino alla conclusione del procedimento penale.

Tuttavia, il 4 settembre 2012, come da Comunicato in pari data, la Giunta Nazionale del CONI decideva, in via di urgenza, di “sospendere” l’attuazione del predetto art. 11, “in considerazione di alcuni approfondimenti circa la mancanza della fissazione di un termine di scadenza del provvedimento”

 

In precedenza, peraltro, come da Comunicato n. 123/A del 7 marzo 2012, la FIGC aveva già ritenuto opportuno modificare l’art. 22 bis delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) in materia di onorabilità, abrogando quella disposizione che prevedeva la sospensione cautelare da cariche federali di soggetti condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per una serie di delitti.

Sicché, nel periodo marzo-settembre 2012, le massime Istituzioni sportive e calcistiche nazionali, nel pieno della bufera del così detto “Calcioscommesse”, hanno pensato bene di abrogare e sospendere proprio alcune di quelle norme dell’ordinamento sportivo e di quello settoriale calcistico poste a presidio dell’onorabilità degli organismi sportivi.

Abrogazione e sospensione oggettivamente provvidenziali per il neo eletto Consigliere Federale, Dott. Lotito; abrogazione e sospensione, in mancanza delle quali egli non avrebbe potuto ricoprire cariche federali.

Stupisce, in particolare, la deliberazione assunta il 4 settembre 2012, in via di urgenza, dalla Giunta del CONI, con una motivazione assolutamente infondata e, persino, pretestuosa, in quanto la mancanza della fissazione di un termine di scadenza della sospensione cautelare dalla carica era stata già esaminata dal TAR del Lazio, Sezione III, quater, che, con sentenza del 30 maggio 2012, depositata il 1 giugno 2012, aveva sancito che la previsione di un termine incerto solo nella data era del tutto legittima “dovendo rispondere alla primaria esigenza di tenere lontano dalla carica o dall’impiego il soggetto accusato di aver commesso fatti penalmente ed eticamente rilevanti”.

Pertanto, il 4 settembre 2012 non vi era né alcuna urgenza né alcuna ragione di “approfondimenti” circa la mancata fissazione di un termine di data certa di scadenza della sospensione cautelare da cariche prevista dall’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, essendo stata la questione già “approfondita”, con l’esito di cui sopra, in sede giurisdizionale amministrativa.

Ma, ammesso e non concesso che il problema fosse stato effettivamente quello della mancanza della fissazione di un termine di scadenza di data certa della sospensione cautelare, non si comprende perché, allora, invece di sospendere l’applicazione dell’art. 11, la Giunta del CONI, in via di urgenza, non abbia fissato quel termine.

D’altronde, le norme non si “sospendono”, bensì, caso mai, si abrogano, si modificano o si sostituiscono, suscitando la “sospensione” in argomento il più che ragionevole e legittimo sospetto che essa altro non sia stata se non un tipico provvedimento ad personam.

 

Aggiungasi che il 18 gennaio scorso è risultato, altresì, eletto alla carica di Consigliere della Lega Calcio di Serie A il Sig. Enrico Preziosi.

Laddove risulta, a quanto consta, che il sunnominato abbia riportato, fra le altre, una condanna definitiva per il delitto di bancarotta fraudolenta

Ne deriva, ai sensi dell’art. 22 bis, primo comma, delle NOIF, che egli è incompatibile con, tra le altre, la carica di dirigente di associazione di società, quale è la Lega Calcio di Serie A, né risulta sempre a quanto consta, che egli sia stato riabilitato da competente Organo dell’Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Sig. Enrico Preziosi, dunque, deve essere dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere della predetta Lega, poiché incompatibile con tale carica.

 

 

Alla luce di tutto quanto precede, Federsupporter chiede formalmente, con la presente, a codesta Federazione, preso atto della sopra descritta situazione, di procedere, senza indugi, alla convocazione del proprio Consiglio onde dichiarare la decadenza dalle rispettive cariche del Dott. Maurizio Beretta e del Sig. Enrico Preziosi.

 

La Lega Calcio di Serie A è un’associazione affiliata alla FIGC, di cui costituisce un organismo associativo a valenza interna e, a propria volta, la FIGC, per quanto espressamente stabilito in tema di osservanza delle regole da esso contenute dai richiamati Principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, è statutariamente tenuta a svolgere le proprie funzioni in armonia, tra le altre, con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso CONI.

Si tenga, inoltre, presente che, pur avendo la FIGC e la Lega Calcio di Serie A natura privatistica, allorché esse adottano, attuano ed applicano norme regolamentari e organizzative dell’ordinamento sportivo esercitano una funzione pubblica di derivazione dal CONI.

 

Ne consegue che, in capo a Federsupporter, Ente esponenziale dei diritti collettivi e degli interessi dei sostenitori sportivi, nonché in capo al Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, cui Federsupporter è affiliata, sussiste la legittimazione ad agire nelle competenti sedi giudiziarie per l’annullamento della deliberazione assembleare in data 18 gennaio scorso della Lega Calcio di Serie A di elezione del Presidente Maurizio Beretta e del Consigliere Enrico Preziosi.  

 

Per tali ragioni, nella, peraltro non creduta, ipotesi di inerzia o di rifiuto dei provvedimenti richiesti da parte di codesta Federazione e, nell’altrettanto non creduta, ipotesi di inerzia o di rifiuto di codesto Comitato Olimpico nel non adottare i provvedimenti richiesti, qualora non dovesse provvedervi la FIGC, fatte salve adeguate sanzioni disciplinari per il grave inadempimento costituito dall’inosservanza dei precetti del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, Federsupporter doverosamente avverte che, d’intesa e in unione con il Codacons, provvederà, senza ulteriore preavviso, ad adire le competenti sedi giudiziarie per l’annullamento della delibera assembleare in oggetto, relativamente alle parti ritenute illegittime.

 

Distinti saluti

 

     Federsupporter

   Il Presidente


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