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Federsupporter regala la Guida informativa sul Calcioscommesse

Creato il 24 luglio 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

GUIDA INFORMATIVA sul  CALCIOSCOMMESSE

(A cura dell'Avv. Massimo Rossetti)

 

1) Il Processo sportivo.

Il processo sportivo, sia per l’autonomia riconosciuta all’ordinamento settoriale sia per il fatto che esso persegue e tutela valori e beni diversi da quelli perseguiti e tutelati dall’ordinamento generale, non si identifica specularmente con il processo penale, automaticamente applicando tutti i principi e tutte le regole che si applicano al processo penale stesso.

 

2) La formazione delle prove nel processo sportivo.

Nel processo sportivo come in quello penale l’onere della prova ricade sull’accusa.

Tuttavia, essendo il processo sportivo, per ragioni di celerità e brevità del medesimo, di tipo prevalentemente inquisitorio, vale a dire che le prove si formano in sede di indagini dell’accusa, differentemente dal processo penale, che è di tipo accusatorio, in cui le prove si formano nel dibattimento, in sede di confronto e contraddittorio tra accusa e difesa, detto processo sportivo risulta meno garantista di quello penale nei confronti della difesa.

 

3) La valutazione delle prove nel processo sportivo. Illecito sportivo o comportamento antisportivo ?

Ai fini della valutazione delle prove e, quindi, dell’accertamento dell’eventuale colpevolezza, non è necessaria nel processo sportivo, a differenza di quello penale, la certezza assoluta, oltre ogni ragionevole dubbio, della commissione di un illecito.

La giurisprudenza sportiva afferma che , per poter ritenere sussistente una violazione, il grado di prova richiesto deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità che la violazione sia stata commessa, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio circa tale commissione.

Pertanto, la colpevolezza può essere accertata e dichiarata anche alla luce di indizi, purchè gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, cioè non contrastanti fra loro.

Gli indizi, insomma, devono essere tali da rendere più che probabile che l’illecito sia stato commesso, pur potendo residuare qualche ragionevole dubbio.

La Corte di Giustizia Federale ( CGF), con decisione del 19 agosto 2011, come da Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 settembre 2011, ha stabilito che : “ la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere logica  piuttosto che fattuale”.

Sempre in tema di illecito, occorre sottolineare che, secondo una decisione della ex Corte di Appello Federale, oggi Corte di Giustizia Federale, del 12 dicembre 1985 : “ come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttiva di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta preparatoria  ed essersi tradotta in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato”.

Ne deriva che non è sempre agevole stabilire se determinate condotte integrino un illecito o un comportamento antisportivo ai sensi dell’art 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) che obbliga società, dirigenti, atleti, tesserati a comportamenti improntati ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Cosicchè uno stesso fatto, a seconda della lettura che ne possano dare e della valutazione che possano fare  gli Organi giudicanti degli elementi probatori o degli indizi raccolti, può essere qualificato sia come  illecito sia come comportamento antisportivo.

Ed è quello che, per l’appunto, si è verificato nel caso di alcuni giocatori della SS C Napoli spa, i quali, riconosciuti colpevoli dalla Commissione Disciplinare Nazionale, l’uno di illecito e gli altri due di omessa denuncia, sono stati ieri, 17 gennaio, con decisione della Corte di Giustizia Federale ( Comunicato Ufficiale n. 151) l’uno ( Matteo Gianello) riconosciuto colpevole, anziché di illecito, di comportamento antisportivo e di violazione del divieto di scommesse e, conseguentemente, gli altri due ( Gianluca Grava e Paolo Cannavaro) non colpevoli di omessa denuncia, nonché, ancora conseguentemente, la Società  sanzionabile per responsabilità oggettiva non di un illecito, bensì di un  comportamento antisportivo e della violazione del divieto  di scommesse.

Come si può, quindi, constatare, gli Organi giudicanti dispongono di una discrezionalità piuttosto ampia, potendo pervenire, come è accaduto nel caso di cui sopra, a decisioni nettamente contrastanti.

Sarebbe auspicabile, perciò, che, al fine di assicurare maggiore certezza del diritto, uniformità di giudizio  e parità di trattamento, venisse meglio tipizzato e più puntualmente definito l’illecito sportivo, specificandosi meglio quali sono gli elementi e le caratteristiche distintive da comportamenti semplicemente sleali, scorretti e improbi.

 

4) La Responsabilità oggettiva.

Quella della responsabilità oggettiva delle società per illeciti commessi da propri tesserati è uno dei temi più caldi e discussi in materia di giustizia sportiva.

Sull’argomento Federsupporter, nel contesto di una serie di proposte di modifica della suddetta giustizia, formulate l’11 settembre 2012 alla FIGC ed in merito alle quali quest’ultima, con lettera del 12 ottobre 2012, nel ringraziare l’Associazione, ha dichiarato che tali proposte sarebbero state oggetto di approfondimento, ha elaborato una articolata e motivata ipotesi di soluzione.

Quest’ultima, in sintesi, partendo dal presupposto che la FIGC ha reso operativo dal 1° luglio 2012 l’obbligo delle società di adottare il modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, validato dalla stessa FIGC, ne fa discendere la conseguenza che l’adozione di tale modello, una volta verificato che esso sia stato effettivamente assunto  ed attuato e che la società abbia effettivamente vigilato sulla sua osservanza,costituisca una esimente, per la stessa società, da ogni forma di responsabilità indiretta.

D’altronde, ciò è espressamente previsto dal richiamato Decreto n.231/2001 che attiene alla responsabilità di società ed associazioni per la commissione di una, ormai molto estesa, serie di reati da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori di dette società ed associazioni.

Inoltre, il principio di esenzione da responsabilità, allorchè la società abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione volti ad evitare determinati comportamenti, è già presente nel sistema di giustizia sportiva.

Al riguardo, vedasi gli art. 11, 12 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC, con riferimento a comportamenti discriminatori e violenti dei tifosi.

In particolare, tra le proposte di Federsupporter, figura il suggerimento di adottare per l’illecito sportivo un modello organizzativo analogo a quello di cui al Decreto Legislativo n.231/2007 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi da attività criminose.

Di tale modello andrebbe, in specie, recepito il principio della segnalazione ed eventuale sospensione di gare o, se già effettuate, di ripetizione delle stesse, sulla base di specifici indicatori di anomalie e della loro gravità.

A questo proposito, sempre nelle citate proposte, Federsupporter ha evidenziato che già operano strutture organizzative ed istituzioni a livello nazionale ( Unità Informativa Scommesse Sportive, Gruppo Investigativo Scommesse Sportive ) ed a livello internazionale ( Early Warning System, Società senza fini di lucro della FIFA) in grado di monitorare in tempo reale l’andamento di scommesse su gare di calcio, segnalandone, sempre in tempo reale, le eventuali anomalie.

Naturalmente tutto ciò, per usare una espressione del linguaggio giuridico, per il futuro ( de jure condendo), ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di responsabilità oggettiva a fatti già esaminati o che saranno tra breve esaminati dagli Organi della giustizia sportiva.

Non sarebbe, peraltro, né scandaloso né inusuale che, qualora la FIGC approvasse modifiche sostanziali della disciplina della responsabilità oggettiva nel senso di attenuare o escludere tale responsabilità in presenza di determinate circostanze e di specifici requisiti, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, previo parere favorevole della Corte di Giustizia, adottasse, ai sensi dell’art. 26 del CGS, un provvedimento di indulto che commutasse o riducesse le sanzioni già applicate a titolo della suddetta responsabilità.

E’, infatti, questa una prassi ricorrentemente seguita dal legislatore ordinario quando vangano approvate nuove norme in materia penale che escludono o attenuano, a favore del reo, la responsabilità per atti e fatti penalmente rilevanti.

E’ da sottolineare, come si dirà meglio più avanti, che le decisioni di ieri, 17 gennaio, della CGF sui ricorsi del Napoli e di alcuni suoi calciatori non incide sulla permanenza nell’ordinamento sportivo del principio della responsabilità oggettiva né incide sui criteri di valutazione di tale responsabilità, essendo, in quel caso, stata trasformata la penalizzazione di punti in classifica in una ammenda, per il fatto che la responsabilità oggettiva è stata riconosciuta non per un illecito, bensì per un comportamento antisportivo e per la violazione del divieto di scommesse.

 

5) La commisurazione e applicazione delle sanzioni.

Il CGS stabilisce che le sanzioni a carico delle società, di dirigenti, di soci e tesserati delle medesime devono essere commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi.

In particolare, per quanto riguarda la penalizzazione di punti in classifica, in ossequio al principio di afflittività delle sanzioni, stabilisce che esse devono essere applicate nella stagione sportiva in corso o, se inefficaci in tale stagione, devono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione successiva.

In caso di illecito sportivo la responsabilità oggettiva delle società è punita, a seconda della sua gravità, con sanzioni che vanno dalla penalizzazione di punti in classifica, alla retrocessione, all’esclusione dal campionato di competenza, alla non assegnazione o alla revoca di titoli, alla non ammissione o alla esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

 Da ultimo, in tema di penalizzazione di punti in classifica a carico di società per responsabilità oggettiva da illecito, è di particolare interesse quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale il 17 dicembre 2012 e cioè: “ Và ricordato come questa Commissione in tutti gli analoghi recenti procedimenti nel caso di responsabilità oggettiva per illecito sportivo commesso da calciatori tesserati sia partita da una sanzione base di numero 2 punti di penalizzazione in classifica generale. “ .

E’, altresì, di grande interesse, sempre in argomento di graduazione della pena per responsabilità oggettiva da illecito, quanto sancito dalla CGF, così come si evince dal Comunicato Ufficiale n. 033 del 27 agosto 2012, riportante la decisione in merito al ricorso del Novara Calcio: “ Si è osservato dalla parte dei più, la responsabilità oggettiva che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova , nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva.

Ma ciò non vuol dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove và escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato”.

In quel caso, avendo il Novara Calcio approvato il modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, avendo approvato un apposito Codice Etico, avendo affidato a Federbet, Federazione senza fine di lucro di diritto belga, specializzata nel controllo del giuoco d’azzardo legato ad eventi sportivi, il controllo dell’andamento delle scommesse relative alle partite della propria squadra, non avendo conseguito alcun vantaggio dall’illecito, si è vista riconoscere una penalizzazione di punti in classifica significativamente ridotta.

E’ bene ribadire, anche in sede di trattazione dell’argomento di cui al presente punto 5, che le decisioni di ieri della CGF sul ricorso del Napoli e di alcuni suoi giocatori, avendo escluso l’illecito,  non ha alcuna incidenza sui sopra enunciati criteri di graduazione della pena relativamente alla responsabilità oggettiva per l’illecito stesso.

 

6) Patteggiamento ed attenuanti.

Il vigente CGS prevede la possibilità di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ( c.d. patteggiamento).

Il ricorso a tale istituto è escluso solo se vi è recidiva o pluralità di illeciti o se il risultato della gara è stato effettivamente alterato o se il vantaggio in classifica è stato conseguito.

Tuttavia, poiché le circostanze aggravanti vanno valutate in concorso con quelle attenuanti, si ha che, quasi sempre, il patteggiamento risulta possibile.

Quest’ultimo può essere richiesto con l’applicazione di una pena ridotta da società, dirigenti, atleti, tesserati, concordandosi l’entità della sanzione con la Procura Federale prima che termini il dibattimento.

L’Organo giudicante, se ritiene congrua la sanzione patteggiata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude definitivamente il procedimento.

Nel diritto penale il patteggiamento è equiparato ad una sentenza di condanna ( Cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza n. 17781 del 23 maggio 2006).

Sempre nel diritto penale il ricorso al patteggiamento è escluso per i delitti più gravi.

Federsupporter, nelle sue proposte di modifica della giustizia sportiva inviate alla FIGC, ha espresso contrarietà all’ammissione del patteggiamento relativamente all’illecito, partendo dal presupposto che quest’ultimo è la più grave violazione dei precetti dell’ordinamento sportivo.

E’ come se, per fare un esempio, nell’ordinamento penale fosse consentito il patteggiamento per l’omicidio di primo grado.

In alternativa al patteggiamento, Federsupporter ha proposto il ricorso al giudizio abbreviato che, analogamente a quanto previsto nell’ordinamento penale, riconosca all’incolpato l’unilaterale facoltà di richiedere tale giudizio, comportando questa scelta una riduzione secca di pena pari ad un terzo, in cambio dell’accettazione del fatto che il processo si svolga mediante l’utilizzo, a fini probatori, unicamente degli atti e delle risultanze contenuti nel fascicolo dell’accusa.

E’ chiaro che la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato è funzione dell’attenuazione del carattere inquisitorio del processo sportivo, prevedendosi, così come proposto da Federsupporter e come rivelano anche alcuni recenti orientamenti degli Organi giudicanti sportivi, la possibilità per la difesa di esperire indagini i cui risultati confluiscano in un apposito fascicolo difensivo che si contrapponga a quello dell’accusa, nonché prevedendosi la possibilità per la difesa di controinterrogare in dibattimento dichiaranti che abbiano formulato accuse a carico degli incolpati, magari a distanza, mediante l’utilizzo di moderne tecnologie audio-visive.

D’altronde, un allungamento dei tempi processuali determinato da maggiori garanzie per la difesa potrebbe essere più che compensato dall’eliminazione di un terzo grado di giudizio che, in genere, si rivela superfluo rispetto alle decisioni nel merito di primo e secondo grado, intervenendo solo sull’entità delle sanzioni comminate, normalmente riducendole.

E’ evidente che, in base ad una valutazione prognostica di convenienza, è molto probabile che, così come già avviene per il patteggiamento, l’incolpato decida di avvalersi del giudizio abbreviato qualora ritenga probabile che il processo possa concludersi con la sua condanna.

Circa, poi, le circostanze attenuanti, oltre a quelle di carattere generico, il CGS ne prevede alcune specifiche, quali : l’ammissione di responsabilità e la collaborazione fattiva per la scoperta e l’accertamento di violazioni, stabilendosi che, in questi casi, le sanzioni possano essere ridotte ovvero commutate in prescrizioni alternative o determinate in via equitativa, estendendosi tali possibilità alle società che rispondano a titolo di responsabilità oggettiva.

 

7) I gradi del processo sportivo.

I gradi del processo sportivo sono sostanzialmente  tre.

Il primo grado si svolge dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, il secondo dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, il terzo dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport ( TNAS) del CONI o, nel caso di controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e, quindi, non suscettibili di arbitrato, quali per esempio, quelli concernenti il tesseramento, dinanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva dello stesso CONI.

Le decisioni di ciascun Organo della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive e diventano definitive o in mancanza di impugnazione o per l’esaurimento di tutti i gradi di giudizio.

 

 

8) Considerazioni finali.

Sempre in riferimento alle decisioni di ieri della CGF mi permetto di osservare che certe esaltazioni enfatiche e trionfalistiche della presenza personale e della perorazione di un Presidente di società dinanzi ad un Organo giudicante sportivo, oltre a sminuire la capacità ed abilità professionali degli Avvocati difensori degli incolpati,  possono risultare inopportune, ingenerando la sensazione o il sospetto che la presenza e la perorazione dette possano avere in qualche modo inciso sull’indipendenza ed autonomia di giudizio dell’Organo stesso.

 

V’è da augurarsi, pertanto, che le motivazioni delle decisioni assunte il 17 gennaio scorso dalla CGF, una volta note, riconducano la valutazione del caso alle sue appropriate e giuste dimensioni .

 

 


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