Qualche giorno fa abbiamo proposto sul sito un approfondimento di Federsupporter (@Federsupporter) sulle recenti elezioni della Lega di Serie A dal titolo "Federsupporter ed il Codacons diffidano la FIGC: l’elezione del 18 gennaio ha nominato due membri “decaduti”.
Nell'analisi Federsupporter osservava come due dei membri, e segnatamente il Presidente Beretta ed il consigliere Preziosi, non sembravano detenere i requisiti necessari per essere eletti e, conseguentemente, dovessero ritenersi decaduti.
Un nostro lettore, nei commenti al post, ha posto un quesito in merito alla posizione di Enrico Preziosi chiedendo:
Ma la riabilitazione del fallito non è stato tolta colla riforma (curiosità tecnica venutami in mente leggendo su Preziosi, che sempre a mia memoria dovrebbe avere pure una condanna definitiva per frode sportiva per il famoso Genoa-Venezia)?
Abbiamo girato la domanda agli amici di Federsupporter che per il tramite del Presidente Alfredo Parisi ci ha fatto pervenire questa nota, a cura dell'Avv. Massimo Rossetti.
Situazione del Consigliere di Lega Enrico Preziosi
Nella lettera di diffida inviata il 22 gennaio scorso alla FIGC ed al CONI, per quanto concerne specificamente la posizione di Preziosi, non a caso, a pag. 3, si afferma che egli abbia riportato una condanna definitiva per il delitto di bancarotta fraudolenta "a quanto consta", nonchè, al successivo capoverso, si afferma che non risulta egli sia stato riabilitato, sempre con la formula "a quanto consta".
Federsupporter, infatti, non poteva e non può conoscere direttamente l'effettiva situazione penale di Preziosi e, in particolare, non poteva e non può conoscere direttamente se sia stato riabilitato oppure no dopo il fallimento.
Ciò premesso, sul piano prettamente giuridico, si può rilevare quanto segue.
E' ben vero che l'istituto della riabilitazione è stato abrogato dal Decreto Lgs 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) tuttavia, come risulta dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia, non esiste ancora un indirizzo assolutamente certo circa il fatto che la suddetta abrogazione comporti automaticamente il riacquisto di tutte le capacità da parte dell'ex fallito.
Ciò perchè, nel mentre è intervenuta l'abrogazione dell'istituto della riabilitazione, non sono state introdotte norme sul riacquisto delle capacità da parte dell'ex fallito e sulle iscrizioni riportabili sul certificato del casellario a richiesta dell'interessato.
Alcune sentenze propendono per il principio secondo cui le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengano meno automaticamente al momento stesso della chiusura del fallimento, applicandosi tale principio anche ai fallimenti intervenuti prima della riforma del 2006. Altre decisioni, invece, non propendono per tale automatismo, sostenendo che la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, non essendo prevista da alcuna norma di legge, non si applica per effetto dell'abrogazione dell'istituto della riabilitazione.
In particolare, tale linea giurisprudenziale, avuto riguardo ai certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, propende per la tesi secondo cui, essendo le iscrizioni nel suddetto casellario attribuite dalla legge alla giurisdizione penale, esula dalla sfera di attribuzione del Tribunale fallimentare il potere di procedere alla cancellazione della ridetta iscrizione.
Quanto sopra riportato dal punto di vista della dottrina e giurisprudenza relative all'interpretazione e applicazione di leggi ordinarie.
Esiste, però, l'ulteriore problema rappresentato dalla, più volte, riaffermata, autonomia e specificità dell'ordinamento sportivo.
Ciò comporta che gli effetti di una condanna definitiva per bancarotta e gli effetti dell'abrogazione dell'istituto della riabilitazione non possono essere automaticamente trasposti nel suddetto ordinamento sportivo.
Il vigente art. 22/bis delle NOIF non è stato aggiornato alla luce di tutta una serie di novità legislative intervenute nell'ordinamento generale.Infatti, nella elencazione dei delitti, di cui al richiamato art. 22/bis, che comportano l'incapacità di assumere cariche, sono indicati provvedimenti e disposizioni del Codice Civile, abrogati o modificati o sostituiti da successivi interventi legislativi (!).
Se si consulta il Codice Civile, aggiornato dopo la riforma del diritto societario, si può constatare come alcune delle norme civilistiche richiamate nell'art. 22/bis non corrispondano più alle norme civilistiche vigenti.
Tutto quanto precede in merito all'eventuale incompatibilità di Preziosi a seguito di condanna definitiva per il delitto di bancarotta.
Circa, poi, la condanna definitiva per il delitto di frode sportiva, l'art. 22/bis delle NOIF, sempre nell'elencazione dei provvedimenti di legge, la cui violazione causa l'incompatibilità ad assumere cariche di società o di associazioni, figurano gli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche di cui alla legge 13.12.1989, n.401, che contempla il delitto di frode sportiva.
Anche per questo motivo, dunque, Preziosi risulterebbe incompatibile.
Non è certo peraltro se la prossima scadenza (fine gennaio 2013) così come riportato da notizie di stampa, delle pene accessorie alla condanna definitiva per frode sportiva relativamente alla partita Genoa-Venezia, possa essere produttiva di effetti oppure no, ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dall'art. 22/bis 1° comma
Come si può, dunque, constatare, le questioni sono alquanto intricate e complicate e sono rese vieppiù intricate e complicate dal fatto che, come rilevato nella lettera di diffida, la Giunta del CONI ha sospeso l'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo dello stesso CONI che era stato introdotto proprio con l'obiettivo principale di supplire alle carenze dell'art. 22/bis delle NOIF.
Avv. Massimo Rossetti