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Federsupporter scrive a Consob sul caso NEEP Roma Holding Spa

Creato il 28 febbraio 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

NEEP Roma Holding spa: le comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate
non chiariscono e continuano ad apparire non conformi alle disposizioni Consob.

 

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

 

 

L’art. 114 ( “Comunicazioni al pubblico”) del T.U.F. (Testo Unico in materia Finanziaria) fa obbligo alle società quotate ed ai soggetti che le controllano di comunicare al pubblico "senza indugio”, le informazioni privilegiate che riguardano tali società e le loro controllate.

 

L’art. 181 dello stesso TUF stabilisce che per “informazione privilegiata” , deve intendersi “un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.

 

Il Regolamento Consob, relativo agli obblighi di comunicazione di cui al richiamato art. 114, precisa che i comunicati emessi dagli emittenti strumenti finanziari e dai soggetti che li controllano debbono contenere, tra l’altro, gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti.

 

Tutto ciò premesso e considerato, Federsupporter, con lettera raccomandata AR, anticipata via fax, unita in copia alla presente, il 22 febbraio scorso denunciava alla Consob che il Comunicato della AS Roma SPV Llc emesso il giorno prima, 21 febbraio, non appariva conforme alle suesposte disposizioni in materia di comunicazioni ex art. 114 del TUF, senza tenere, poi, conto del fatto che tale Comunicato non pareva essere stato emesso ”senza indugio”, poiché, a quanto sembra, gli eventi e le circostanze rappresentati erano risalenti nel tempo.

 

Detto Comunicato non conteneva, ad avviso di Federsupporter, gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, non precisando le condizioni al cui avveramento era subordinata l’efficacia dell’accordo raggiunto con lo Sceicco Qaddumi, né contenendo alcuna valutazione circa la tempistica del suddetto avveramento.

 

Il 22 febbraio scorso la Consob si vedeva costretta a sospendere le negoziazioni del titolo Roma per eccesso di rialzo, essendo il valore del titolo “ schizzato” a un + 9,7%.

 

Ieri, 25 febbraio, la AS Roma SPV Llc ha emesso, su richiesta della Consob, un nuovo Comunicato in cui si parla, anziché di un “Accordo preliminare siglato”, come nel precedente Comunicato del 21 febbraio, di un “Accordo preliminare sottoscritto” ( “sigla” e “firma” di un contratto, dal punto di vista giuridico, non sono la stessa cosa).

 

Sempre nel Comunicato del 25 febbraio, inoltre, si precisa che “il potenziale Partner è stato oggetto di una attività di due diligence ( ccertamento dovuto N.d.r.) con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie idonee per realizzare operazioni di questo tipo e che il processo di due diligence finanziaria continuerà sino alla chiusura dell’operazione. Il potenziale Partner ha reso le usuali dichiarazioni e garanzie in merito alla propria consistenza patrimoniale per far fronte ad investimenti di questo tipo. Non sono state rilasciate formali garanzie con riferimento all’esecuzione delle proprie obbligazioni. L’unica condizione per la chiusura dell’operazione è l’effettivo pagamento del prezzo dell’investimento effettuato. Il termine ultimo per il versamento del corrispettivo da parte del potenziale Partner è il 14 MARZO 2013”.

 

Dunque, per riassumere, ad oggi, si conosce :

 

  1. Che l’accordo preliminare non è stato soltanto “ siglato” bensì sottoscritto;
  2. Che il “potenziale Partner” avrebbe offerto garanzie (quali ?) in merito alla propria consistenza patrimoniale (quale?) per Investimenti di questo tipo”;
  3. Che non sono state rilasciate dal “potenziale Partner” formali garanzie ( quali ?) ;
  4. Con riferimento all’esecuzione delle proprie obbligazioni ;
  5. Che l’unica condizione (ma nel Comunicato del 21 febbraio non si parlava di “determinate condizioni”?) per la chiusura dell’operazione è l’effettivo pagamento del prezzo (quale ?) dell’investimento effettuato ;
  6. Che il termine ultimo per il versamento del corrispettivo è il 14 marzo 2013 ( ma nel Comunicato del 21 febbraio non si era detto che “ l’efficacia di tale accordo è subordinata all’avveramento di determinate condizioni, secondo una tempistica ad oggi non prevedibile“ ? ) .

 

Come si può, quindi, constatare, ci si trova in presenza, ancora una volta, di comunicazioni al pubblico contraddittorie, incoerenti, imprecise, prive di quegli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati.

 

Che, peraltro, la vicenda sia tutt’altro che chiara è dimostrato anche dal fatto che sono in corso indagini da parte della Consob e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

 

Lascia, altresì, perplessi che l’altro socio forte, sia in virtù di patti parasociali sia per cospicui finanziamenti concessi agli altri soci rappresentanti il 60% del capitale sociale della AS Roma, vale a dire UNICREDIT, mostri di essere stato tenuto completamente all’oscuro dell’accordo raggiunto con lo Sceicco Qaddumi, ritenuto dalla stessa Unicredit un soggetto non idoneo a rilevare il pacchetto azionario della Società allorchè la Banca condusse le trattative per la cessione di tale pacchetto.

 

Aggiungasi che, in base al Patto parasociale intervenuto tra la suddetta Banca ed i soci rappresentanti il 60% del capitale sociale della AS Roma, qualora una delle parti ( Di Benedetto AS Roma Llc e Unicredit spa ) intenda cedere, in tutto o in parte, ad un terzo le proprie azioni, dovrà preventivamente offrire all’altra tali azioni, agli stessi termini e condizioni. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, ovvero qualora, a seguito di tale esercizio, il numero delle azioni che si intendono acquistare risulti inferiore alla quota di partecipazione offerta in vendita, la parte offerente potrà procedere liberamente al trasferimento delle azioni ad un terzo, a condizione che quest’ultimo aderisca preventivamente al Patto parasociale.

 

Patto che prevede una serie di diritti a favore di Unicredit in materia, a titolo indicativo, di corporate governance, di composizione del Consiglio di Amministrazione e in materia di deliberazioni di quest’ultimo.

In ordine alla specifica materia concernente aumento di capitale e ricapitalizzazioni, il Patto prevede un aumento di capitale minimo di 35 mln di euro, mediante emissione di azioni ordinarie AS Roma da sottoscriversi da parte della Holding costituita tra Di Benedetto e Unicredit, mediante un finanziamento della Banca e di Di Benedetto, sulla base delle rispettive partecipazioni detenute nella Holding.

 

Le parti si impegnano, inoltre, a discutere “in buona fede termini e condizioni di uno o più ulteriori aumenti di capitale in tutto o in parte destinati in sottoscrizione ad investitori terzi” , mentre la Banca si impegna a mettere a disposizione di AS Roma un finanziamento di 30 mln di euro, facendo in modo che Roma 2000 metta a disposizione un finanziamento di 10 mln di euro, secondo i termini e le condizioni del Patto.

 

Ne deriva che  eventuali aumenti di capitale destinati, in tutto o in parte, ad investitori terzi devono essere discussi “in buona fede” tra la AS Roma SPV Llc e Unicredit, potendo quest’ultima, in caso di mancata discussione “in buona fede”, procedere al rientro anticipato dei finanziamenti concessi.

 

V’è, infine, da tenere presente che il prezzo da corrispondersi da parte del ”potenziale Partner” per l’eventuale acquisizione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, del pacchetto azionario di controllo di NEEP Roma Holding spa, detenuto da AS Roma SPV Llc, andrebbe ad esclusivo beneficio di quest’ultima e non della Società.

 

Quanto sopra, fermo restando che, in caso di aumenti di capitale, a parte l’evidenziato obbligo di preventiva discussione “ in buona fede” di tali aumenti tra i sottoscrittori del Patto parasociale e di chi in esso dovesse subentrare, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione del numero delle azioni possedute e, trattandosi di Società quotata, i diritti di opzione non esercitati dovranno essere offerti per conto della Società stessa nei mercati regolamentati ( art.2441 C.C.).

 

 

 

 

Di seguito il testo della Raccomandata inviata alla CONSOB

 

Oggetti:  Vostra Comunicazione Prot. DME/RM/11028863 del 7 aprile 2011. Comunicati in data 21 febbraio 2013 della NEEP Roma Holding spa e della AS Roma SPV LLC.

 

Con riferimento alla Vostra del 7 aprile 2011, concernente l’andamento del titolo della SS Lazio spa,  con la quale ci comunicavate che le circostanze di cui agli esposti  del 12  e 25 ottobre 2010 e 24 marzo 2011 erano alla valutazione da parte dei Competenti Uffici della Consob, stante il lungo spazio di tempo ormai trascorso, senza ulteriori comunicazioni da parte Vostra, con la presente, Vi chiediamo cortesemente di volerci precisare se le relative indagini sono tuttora in corso o, qualora  esse siano  terminate, se le risultanze e le iniziative assunte siano coperte da segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 10, del D.lgs n.58/1998, ovvero, ancora, sempre qualora tali indagini siano terminate, quali siano le risultanze e le iniziative assunte, ove non coperte dal segreto d’ufficio di cui sopra.

In attesa di tempestivo riscontro, nel contempo, con riferimento ai Comunicati in oggetto, si fa rilevare che gli stessi risultano  contraddittori fra di loro:  mentre la controllante comunica la stipulazione di un accordo preliminare per l’ingresso, diretto o indiretto, di un nuovo socio nel capitale sociale, la controllata comunica di non essere informata in ordine a trattative volte a modificare la compagine azionaria propria e quella della controllante.

Aggiungasi che il Comunicato della AS Roma SPV Llc non pare risultare conforme alle disposizioni regolamentari di codesta Commissione in materia di comunicazione ex art 114, comma 1, del Testo Unico in materia Finanziaria .

Esso, infatti, non sembra contenere gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, non essendo precisate le condizioni al cui avveramento è subordinata l’efficacia dell’accordo raggiunto con lo Sceicco Adnan Adel Aref al Kaddumi al Shtewi, né  essendo formulata una valutazione, sia pure stimata, della tempistica del suddetto avveramento.

Non sembra, dunque, che le comunicazioni in questione siano ispirate a principi di chiarezza e completezza a beneficio di tutti i destinatari.

 

Distinti saluti.

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

 

 

 

 


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