Un quadro della fiscalità immobiliare completamente diverso rispetto a quello attuale: è ciò che si prospetta, a partire dal 1° gennaio 2014, per effetto del combinato disposto dell’articolo 10 del D.Lgs. 23/2011 e dell’articolo 26 del recente D.L. 104/2013 (il c.d. Decreto “Istruzione”), emanato il 9 settembre 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2013.
Il D.L. si innesta all’interno del c.d. “federalismo fiscale municipale” (D.Lgs. 23/2011), introducendo alcune importanti disposizioni tributarie che andranno a interessare le imposte di registro, ipotecaria e castale, e che porteranno ad una generale mitigazione delle imposte indirette in ambito immobiliare.
In particolare, l’art. 26 del D.L. va a modificare il comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs. 23/2011, che riforma la tassazione immobiliare con effetto dal 1° gennaio 2014, prevedendo che il trasferimento a titolo oneroso di immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari, sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imposte ipotecaria e catastale passeranno dall’attuale misura proporzionale, a seconda dei casi pari al 2 per cento e 1 per cento o all’importo fisso di Euro 168, all’importo fisso di Euro 50.
Se da un lato il D.L. porterà ad un generale affievolimento delle imposte ipotecaria e catastale dovute sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, dall’altro lato si assisterà ad un aumento dell’importo dell’imposta di registro dovuta in misura fissa e delle imposte ipotecaria e catastale diverse da quelle inerenti i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.In particolare, l’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura fissa passerà dall’importo attuale di Euro 168 a Euro 200.
Ciò posto, è da notare come il D.L. non apporti alcuna modifica alle restanti disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs 23/2011, le quali introducono, sempre con effetto dal 1° gennaio 2014, dei correttivi alle aliquote dell’imposta di registro applicabili sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.Nello specifico, l’aliquota dell’imposta di registro relativa ai trasferimenti di immobili considerati “prima casa” subirà una diminuzione di un punto percentuale, passando dal 3 per cento attuale al 2 per cento.
Tale regime non si applicherà, però, agli immobili c.d. “di lusso”, accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, i quali, al pari delle “seconde case”, saranno soggetti ad un’aliquota del 9 per cento invece dell’attuale 7 per cento.Pagheranno un’aliquota pari al 9% anche i terreni edificabili (attualmente soggetti ad un’aliquota pari all’8 per cento) e i terreni agricoli (attualmente soggetti ad un’aliquota pari al 15 per cento).In sintesi, dal quadro appena delineato emerge una generale riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso. Ipotizzando, a semplice titolo esemplificativo, una compravendita di un appartamento non considerato “prima casa”, l’imposta di registro dovuta sarà pari al 9 per cento del valore dell’immobile, mentre l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale saranno entrambe dovute nella misura fissa di 50 Euro, con un notevole risparmio d’imposta rispetto agli attuali regimi, che comportano un’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore imponibile dell’immobile e un’applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 7 per cento.
Nel caso in cui si tratti di “prima casa”, il vantaggio fiscale sarà dovuto alla riduzione dell’aliquota dell’imposta di registro (che passa dal 3 al 2 per cento) e dell’imposta ipotecaria e catastale dovute in misure fissa (da Euro 168 a Euro 50 ciascuna).da 2righe.com 16 settembre 2013