Capita nella vita di un guidatore, spesso sempre di fretta per via dei ritmi della vita quotidiana, di incappare nel ritiro della patente, a volte una misura necessaria per mantenere l'ordine, a volte evitabile con un pò di buon senso in più da parte degli accertatori, ma comunque una legge della strada da rispettare.
Il ritiro della patente è una sanzione accessoria, conseguenza immediata e diretta di violazioni delle norme di comportamento del c.d.s.(superamento dei limiti di velocita' di oltre 40 km/h, marcia contromano, sorpasso pericoloso, inversione senso di marcia, etc.).
In questi casi il provvedimento e' disposto dal prefetto.
Nel dettaglio, l'agente accertatore provvede direttamente al ritiro del documento, facendone menzione nel verbale di contestazione e rilasciando al trasgressore un permesso provvisorio di circolazione (che puo' essere anche redatto sul retro del verbale) per raggiungere il luogo indicato dallo stesso. Il documento e' trasmesso, insieme al verbale, entro 5 giorni al prefetto del luogo dov'e' stata compiuta la violazione.
Questi, entro i 15 giorni successivi, emana ordinanza di sospensione, la cui durata - che deve rientrare nei termini minimi e massimi riferibili alla norma violata - e' commisurata alla gravita' dell'infrazione, all'entita' del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. La sospensione e' retroattiva ed e' valida fin dal momento dell'accertamento della violazione.
Attenzione però, c'è un termine per disporre l'effettivo ritiro da parte del prefetto.
Il termine di 15 giorni per l'emissione dell'ordinanza da parte della prefettura e' ordinatorio (ovvero il suo mancato rispetto non comporta decadenze ne' sanzioni), ciononostante:
- se l'ordinanza non e' emessa entro il suddetto termine l'avente diritto puo' chiedere la restituzione della patente recandosi in prefettura e presentando un'apposita istanza. Cio', piu' precisamente, quando siano decorsi 20gg dal ritiro del documento (cinque dei quali servono all'organo accertatore per inviare il documento in prefettura);
- se l'interessato non presenta istanza di restituzione, l'ordinanza potra' essere emessa anche successivamente al 15simo giorno.
- l'inerzia della P.A. e' causa di decadenza della sanzione che non potra' essere applicata (mentre la sanzione principale segue il suo iter);
In sostanza se il prefetto non emette l'ordinanza di sospensione entro 20 giorni esatti dal ritiro della patente, ve la riprendete andando in prefettura, la multa la pagate comunque, ma la patente ce l'avete di nuovo e subito!!
Spero di essere stato utile, e spero anche che non abbiate mai bisogno della regola dei 20 giorni, perchè guidare con prudenza, fa bene a voi e al vostro portafoglio, ma fa bene anche a chi vi sta accanto e a tutti quelli che incontrate sulla vostra strada.
di Cristian Amadei
Magazine Calcio
I suoi ultimi articoli
-
Ciak si Gi...mmi - Akira forever
-
WEEK-END +24 - Tragedia in trasferta per i tifosi del Brescia, si ribalta il pullman che tornava da Livorno
-
QUESTIONI DI... - Juventus. Condannato Massimo Carrera a 2 anni e 6 mesi per omicidio colposo plurimo
-
WEEK-END +24 - Il campionato cala il sipario: la Roma sorpassa la Lazio, l'Udinese va in Europa League e il Milan in Champions