Il "Fondo di credito per i nuovi nati" sarà di sostegno alle famiglie di bimbi nati fino al 2014
Il "Fondo di credito per i nuovi nati", misura di sostegno alla famiglia varata nel 2009, è stata prorogata fino al 2014. Lo ha annunciato, con un comunicato stampa, il Governo italiano.
La legge di stabilità del 2012 ha infatti previsto, all'art. 12, la proroga della misura di sostegno suindicata per gli anni 2012- 2013 - 2014.
Il "Fondo di credito per i nuovi nati" è una misura di sostegno per la famiglia concessa a chi si trova nella situazione prevista dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 185/2008, a norma del quale "Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari".
Il prestito viene concesso indipendentemente dal reddito familiare.
E' possibile chiedere un solo prestito per ogni figlio; in caso di nascita di più figli, potrà essere richiesto un prestito per ognuno di essi.
Nell'ipotesi di bambini in affido condiviso, potrà essere chiesto un unico prestito.
Il prestito, di importo massimo pari a € 5.000,00, viene concesso al tasso agevolato del 50% del Taeg per l'anno di riferimento.
La domanda dovrà essere presentata - presso le banche che aderiscono all'iniziativa - entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della nascita o dell'adozione del figlio per il quale si richiede il prestito.
Nella richiesta dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti richiesti e dichiarato:
- le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice fiscale;
- l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;
- in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore
Presentata la domanda - che arà redatta in base all'apposito modulo a disposizione presso le Banche aderenti -, l'Istituto bancario delibererà in merito alla concessione del prestito, sulla base delle condizioni concordate con il beneficiario.
Il prestito potrà essere restituito in un'unica soluzione, oppure in un numero massimo di 60 rate mensili.
In caso di inadempimento nel versamento delle rate, sarà attivata l'ordinaria procedura esecutiva di recupero del credito.
Se il prestito è stato concesso in base a dichiarazioni false o mendaci, la Banca provvederà alla revoca del finanziamento.
Nella pagina http://www.fondonuovinati.it/elenco_banche.html, è possibile trovare un elenco delle Banche presso le quali è possibile presentare la domanda per il "Fondo di credito per i nuovi nati", con l'indicazione della percentuale di riduzione del TEGM (Tasso effettivo globale medio) applicata.
Roma, 07.08.2012
Avv. Daniela Conte
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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