Cosa è lo stage ?
Il tirocinio o stage, è un periodo di formazione on the job presso un’azienda o un ente, che costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di specifiche professionalità.
Il rapporto di stage richiede l’incontro di tre soggetti:
- il tirocinante,
- il soggetto ospitante – imprese, associazioni e studi professionali, cooperative, fondazioni, enti pubblici, ecc.
- l’ente promotore – università, scuole superiori (pubbliche e private), provveditorati agli studi, centri per l’impiego, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.
Tipologia, destinatari e durata
Esistono diverse tipologie di tirocinio/stage a seconda delle finalità, delle categorie di soggetti interessati, degli enti proponenti.
- Tirocinio curriculare previsto nei piani di studio degli istituti scolastici e delle università a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Destinatari: studenti che frequentano la scuola secondaria, studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari.
Durata: massimo 4 mesi per gli studenti di scuola secondaria, massimo 12 mesi per gli altri
Crediti formativi: questa tipologia di stage può consentire l’acquisizione di crediti formativi se qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi in corso. Per gli studenti della scuola superiore, l’eventuale credito ottenuto si aggiungerà al punteggio riportato nelle prove scritte e orali dell’esame di maturità, mentre per gli studenti universitari le modalità di conteggio dei crediti ottenuti vengono stabilite autonomamente da ogni Ateneo. - Tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro mediante una formazione a contatto diretto con il mondo del lavoro.
Destinatari: neodiplomati e neolaureati di I e di II livello entro e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo.
Durata: massimo 6 mesi - Tirocinio di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro finalizzato a percorsi di recupero occupazionale.
Destinatari: inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità, e lavoratori in cassa integrazione sulla base di specifici accordi.
Durata: massimo 12 mesi - Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
Durata: massimo 24 mesi per i disabili, massimo 12 mesi per persone svantaggiate
Sono sottoposti a regole specifiche i tirocini promossi a favore degli immigrati nell’ambito dei decreti flussi (previsti dall’articolo 27, lettera f – Testo Unico 286 del 1998); i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che restano disciplinati da normative di settore; i tirocini transanazionali e nell’ambito dei programmi europei.
Modalità di attivazione e svolgimento
Lo stage viene attivato sulla base di una convenzione stipulata tra l’ente promotore e il soggetto ospitante, corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro che contiene indicazioni sulla durata, l’orario di lavoro, la posizione assicurativa, nonché su obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi e impegni del tirocinante.
I soggetti promotori devono inoltre obbligatoriamente provvedere all’assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
Sia il soggetto promotore che l’ospitante dovranno prevedere un tutor/referente per seguire il tirocinante nel corso dell’esperienza.
Al termine dell’esperienza, è previsto il rilascio di un’attestazione delle competenze: il tirocino viene registrato sul libretto formativo del cittadino e il soggetto promotore rilascia un’attestazione dell’attività svolta e delle compenze acquisite.
Linee guida in materia di tirocini
Come previsto dalla Riforma del mercato del lavoro, il 24 gennaio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti fra Governo, Regioni e Province autonome ha approvato le Linee guida in materia di tirocini con l’intento di stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia ed evitare abusi o un uso distorto dei tirocini, sostenendo il ricorso all’apprendistato come canale preferenziale di accesso dei giovani al lavoro. Le linee guida dovranno essere recepite entro 6 mesi dalle Regioni, che potranno eventualmente anche migliorare gli standard stabiliti.
Le nuove regole si applicano esclusivamente ai tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e ai tirocini formativi/inserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Sono esclusi quindi i tirocini curriculari inseriti nei percorsi formativi di atenei e scuole, i periodi di pratica professionale, gli stage transnazionali (come i tirocini dei programmi europei) e quelli estivi.
Le regole si applicano anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.
Tra le novità introdotte:
- Indennità minima garantita - tutti i tirocinanti devono percepire un’indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili; l’indennità non viene corrisposta ai fruitori di ammortizzatori sociali. La percezione dell’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
- Il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
- I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
- Le imprese fino a 5 addetti a tempo indeterminato possono avere un solo tirocinante; quelle tra 6 e 20, non più di due; quelle oltre i 20 dipendenti, in misura non superiore al 10% dei lavoratori a tempo indeterminato. Le Regioni possono modificare il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’azienda ospitante nei loro territori.
I TFEO
I tirocini formativi e di orientamento sono stati introdotti dalla L. 196/1997 in sostituzione delle precedenti tipologie di stages. Si tratta in pratica, di strumenti che servono a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mediante l’avvicinamento fra mondo dell’istruzione e della formazione e mondo del lavoro.
Pur non essendo dei veri e propri rapporti di lavoro, consentono l’inserimento del tirocinante nel contesto aziendale. Il fine per cui sono stati creati questi tirocini è, infatti quello di consentire che il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato dall’azienda al termine del tirocinio stesso.
I criteri e le modalità di svolgimento sono contenuti nel D.M. 142/1998 anche se, l’effettiva disciplina è demandata alle singole regioni. Pertanto, la normativa nazionale troverà applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale.
Il decreto ministeriale 142/98, all’art. 1 stabilisce chiaramente che la finalità dei tirocini formativi è quella di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro” mentre, per i tirocini di orientamento quella di “agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
CORSI DI IeFP
I corsi di istruzione e formazione professionale ad ordinamento regionale prevedono percorsi di quattro anni, con rilascio di certificato di qualifica già al terzo anno, rilascio di diploma di tecnico al quarto (che costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi sulla base della normativa vigente) e, per chi vuole continuare gli studi, acquisizione del diploma di Stato di Istruzione Professionale dopo la frequenza di un quinto anno integrativo (come previsto dall’articolo 15 comma 6 del D.lgs 226/05 e dalla L.R. 19/07 art.11 comma 1). Inoltre, anche i diplomati IFP potranno accedere agli Istituti tecnici superiori (ITS), sempre dopo la frequenza di un anno integrativo, oppure seguire i percorsi triennali di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), da realizzare d’intesa con le Università.
Alternanza_scuola_lavoro_2013-2014
Il Tirocinio delle classi terze e l’Alternanza Scuola-Lavoro delle classi quarte e quinte, costituiscono un’opportunità formativa che, ponendosi a fianco del tradizionale percorso di studi, cerca di coniugare sapere teorico e sapere empirico attraverso una maggiore interazione tra scuola e lavoro. L’alternanza offre ai giovani della scuola una modalità di insegnamento e di apprendimento che potenzia la loro maturazione personale attraverso l’incontro-scambio con il mondo del lavoro e fa sì che, grazie al contesto lavorativo, il giovane acquisisca competenze che lo maturano sotto il profilo sia umano sia professionale.
Presupposto essenziale del progetto è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in aula e in ambiente di lavoro. L’equivalenza formativa richiede il coinvolgimento di tutto il consiglio di classe sia per il momento di preparazione che per quello valutativo delle competenze acquisite.
Visto che le linee guida identificano l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro come percorsi caratterizzanti del piano mirano ad accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico del discente ed hanno come obiettivo operativo lo sviluppo del grado di qualità e di innovazione dell’istruzione richiesto dagli standard europei, formando risorse umane dotate di alte conoscenze, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro. L’ASL risulta essere importante perché è un’attività altamente professionale e obbligatoria per l’alunno, perché tutte le discipline concorrono attivamente alla creazione del voto di A.S.L., perché la valutazione tiene conto delle considerazioni di tutto il consiglio di classe, quindi è pluridisciplinare e completa. Per questi motivi deve essere valorizzata e valutata rendendola spendibile nel mondo del lavoro.
Fasi del processo:
1- Analisi e costruzione del progetto di alternanza scuola-lavoro nell’ambito del Consiglio di Classe con la individuazione e l’apporto del tutor scolastico ed eventualmente di esperti esterni;
2- Comunicazione del progetto ai genitori e allievi;
3- Preparazione teorica degli allievi in classe con riferimento agli obiettivi formativi del tirocinio, alle competenze mirate che si vogliono conseguire e affidamento di compiti specifici da parte di tutte le discipline, che verranno poi valutati.
4- Individuazione delle aziende e assegnazione degli allievi;
5- Svolgimento dello stage con valutazione e controllo in itinere da parte del tutor aziendale;
6- Redazione da parte dello studente di schede tecniche, relazioni e materiali prodotti durante l’esperienza di tirocinio;
7- Presentazione della propria esperienza in classe o durante delle manifestazioni ai genitori o tutor aziendali;
8- Verifiche e valutazioni finali.
Destinatari: destinatari dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro sono tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte nell’ambito del progetto di attuazione delle 132 ore complessive previste dalla riforma della scuola superiore.
Anche gli alunni disabili partecipano alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro con progetti personalizzati che vengono elaborati nell’ambito del piano educativo individualizzato, anche sulla base di specifici progetti con la Provincia o con le USL di riferimento.
L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro è obbligatoria, in quanto attività curricolare.
Autovalutazione degli studenti attraverso un questionario.
Valutazione del Tirocinio
A) Voto di pratica di ASL:
La valutazione professionale da parte del tutor aziendale viene data in centesimi tenendo conto di 5 aspetti comportamentali identici per tutte e tre le discipline pratiche. A queste si aggiungono 5 competenze prettamente professionali differenti a seconda della specializzazione. Ogni aspetto valutato conta di 1 punti per un massimo di 10 punti totali. Il tutor scolastico sommerà i risultati ottenuti dall’alunno ottenendo un punteggio compreso tra 0 e 10 dove 6 è la sufficienza, e che sarà considerato il “voto pratico di ASL”. Da questa se ne ricava una pagella di A.S.L. da consegnare agli alunni.
B) Voto di teoria di ASL:
Il consiglio di classe predispone un progetto di Alternanza Scuola Lavoro e ogni componente dello stesso lo presenta singolarmente al gruppo classe prima dell’esperienza. Al termine del periodo di ASL i docenti valutano singolarmente gli alunni, tale valutazione farà media con i voti annuali dell’alunno. Inoltre, in un apposito file ogni docente inserirà il proprio “voto di ASL”.
Il programma sommerà i risultati ottenuti dall’alunno nelle singole discipline ottenendo un punteggio compreso tra 3 e 10 dove 6 è la sufficienza, e che sarà considerato il “voto teorico di ASL”.
C) Voto unico di ASL:
Il voto unico di A.S.L. è dato dalla media pesata, espressa in decimi tra:
voto tirocinio (50%)
voto unico di teoria (40%)
voto saggio genitori (10%)
Come valutare?
Classi TERZE e QUINTE
Il Docente Curricolare:
Registra il proprio voto teorico di ASL nel suo registro personale e lo utilizza per creare la media dei voti annuali.
Con l’aiuto del tutor scolastico registra il proprio voto teorico di ASL in un programma apposito che ne calcola il voto unico teorico di teoria e il Voto Unico di ASL.
Il Tutor Scolastico:
Tramite i libretti di ASL (giallo per cucina, verde per sala, azzurro per accoglienza turistica) e la relazione crea il giudizio di tirocinio, compila la pagella di ASL, e lo trasforma nel voto di tirocinio; lo registra nel programma apposito col voto del saggio genitori .
Il Programma:
Crea in automatico il voto unico di ASL tramite “media pesata”
(40% voti teorici + 10% voto saggio genitori + 50% voto tirocinio)
Il Consiglio di Classe:
In fase di scrutinio decide se e a quali discipline aumentare il voto permettendo all’alunno il raggiungimento di crediti scolastici.
Essendo il Consiglio di Classe sovrano, il voto unico di ASL, potrà essere utilizzato per aumentare il voto finale di alcune discipline scelte dal consiglio di classe secondo il seguente schema:
Ovviamente tale “riadattamento dei voti” dato dal Consiglio di Classe permetterà all’alunno di raggiungere crediti in base alla media scolastica.
Sono sempre più numerose le iniziative atte a favorire il binomio Studenti e lavoro. Tra queste spicca il programma FIxO, Formazione e innovazione per l’occupazione, promosso dall’Agenzia del Ministero del Lavoro, Italia Lavoro e creato appositamente per favorire l’occupazione dei neo diplomati.
Ben 365 gli istituti superiori scelti per la sperimentazione del programma FIxO che diventeranno degli importanti punti di riferimento per aiutare e dare adeguato sostegno a tutti gli studenti che si trovano nella fase di ricerca attiva di un’occupazione. Lo scopo del programma è quello di supportare non solo le scuole secondarie superiori, ma anche le Università nell’erogazione di efficienti servizi di placement che aiutino a ridurre le distanze tra Studenti e lavoro. Naturalmente, si tenta anche di aiutare i giovani a trovare un’occupazione che sia adeguata al proprio percorso di studi. Concretamente si attuano degli interventi per migliorare gli attuali servizi di orientamento. In accordo con i Ministeri del Lavoro, dell’Istruzione, Università e Ricerca e della Gioventù, in ottemperanza con le linee guida fornite da “Europa 2020”, recepite mediante “Italia 2020, Piano d’azione per l’occupazione dei giovani”, è stata individuata una strategia di lungo periodo che ha fissato i seguenti obiettivi da raggiungere:
- favorire un progressivo avvicinamento dei tassi di occupazione dei giovani laureati e diplomati d’Italia alla media degli altri Paesi europei
- migliorare la qualità dei posti di lavoro per il cosiddetto “capitale umano qualificato”, cioè diplomati, laureati e dottori di ricerca.
Nello specifico il programma FIxO nel periodo 2011-2013 sta realizzando delle misure di politica attiva secondo quanto disposto dal Collegato Lavoro, l.183/2010. Tale legge ha dato un importante impulso allo sviluppo dei servizi di placement delle università mediante la pubblicazione dei curricula degli studenti sui siti degli atenei: concretamente ciò ha svolto un ruolo di primo piano nella riforma del contratto di apprendistato. Mediante tali interventi si tenta di rendere meno problematico il binomio Studenti e lavoro. Il programma mira ad offrire agli studenti tutti gli strumenti necessari per affrontare questo particolare momento della propria vita, in modo da ottimizzare i tempi di ricerca e favorire l’inserimento lavorativo dei più giovani in maniera rapida.
Grazie a tale programma si mira a dimezzare la distanza tra scuola e università, da una parte, e mondo del lavoro dall’altra. Servizi ben strutturati e gestisci da professionisti del settore possono davvero fare la differenza.