Fotovoltaico, si applica la detrazione 50% se è al servizio dell’abitazione

Creato il 03 aprile 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica possono usufruire della detrazione 50%. Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la recentissima Risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013.

L’Agenzia aveva già fornito chiarimenti sulle detrazioni fiscali legati ad un impianto fotovoltaico, con la risposta a un quesito posto dall’ANIE, la federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, confermando l’applicabilità della detrazione 50% anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici (leggi anche “Anche il fotovoltaico rientra nella detrazione 50%, lo conferma l’Agenzia delle Entrate“).

Nella risoluzione 22/E precisa che per beneficiare del bonus fiscale, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.

L’Agenzia ha inoltre  sottolineato la conferma da parte del ministero dello Sviluppo economico sul fatto che la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili possa essere equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Il ministero dello Sviluppo economico ha evidenziato che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione può attestare il conseguimento di un risparmio energetico.

“È sufficiente quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico – si precisa nella risoluzione del 2 aprile scorso -.
Quanto precisato sull’attestazione del risparmio energetico ai sensi della lett. h) non esime i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta dal conservare comunque le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 2 novembre 2011)”.

Sulla convenienza della detrazione con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il Ministero ha evidenziato che l’articolo 12 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta), se da un lato contempla espressamente l’incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, dall’altro nulla dispone sulla incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici.
Il ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia sommabile alla detrazione fiscale in questione e che conclusioni analoghe possano essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame – volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali – deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

“La possibilità di fruire della detrazione in esame – aggiunge –  è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. n. 84/E del 2012, ris. n. 13/E del 2009, cir. n. 46/E del 2007)”.

Per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16- bis, comma 1, del TUIR, la percentuale di detrazione del 36 per cento è elevata al 50 per cento e il limite di spesa di euro 48.000 a euro 96.000 (art. 11, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012) (disponibile la Guida sulla Detrazione per interventi di ristrutturazione).


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