Presentazione
Entrerà in vigore il 3 agosto prossimo la legge n.112 del 12 luglio 2011 che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 luglio 2011.Il disegno di legge era stato approvato dal Senato in via definitiva il 22 giugno 2011 mentre aveva ottenuto il via libera dalla Camera il 16 marzo 2011. Il testo era già stato presentato in Assemblea nel settembre del 2009 e poi rinviato alle commissioni Affari Costituzionali e Affari Sociali, che hanno concluso il loro lavoro il 9 marzo scorso."L'Italia, col voto del Senato di oggi, si mette al passo dei Paesi più evoluti del mondo in materia di diritti per l'infanzia. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza rappresenta uno strumento in più a tutela dei più piccoli, avrà il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme all'interno delle strutture pubbliche. Da oggi le famiglie italiane potranno sentirsi più tranquille". Così il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, ha commentato l'approvazione della legge.La nascita della figura del garante dà attuazione all'articolo 31 della Costituzione ("La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo") oltre che a una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali la quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.Il Garante nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza
È un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarcica. Il titolare è nominato d'intesa con i presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Dovrà presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente. L'Autorità garante promuove, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. Il Garante esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori.Le legge ha istituito, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.Testo di legge al link : http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;112
Dopo 20 anni dall'approvazione della Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini e dopo 18 anni dalla legge di ratifica il Parlamento arriva a definire una propria normativa sul Garante dei diritti dei minori.Si tratta di una misura attesa da una cultura dei diritti dei minori che in Italia si è venuta consolidando negli anni, che ha bisogno di essere rinforzata. A ragione di un ridotto interesse per questi stessi problemi, essa ha bisogno di essere rafforzata da un organismo ulteriore, che in questa proposta di legge viene chiamato Garante dei diritti dei minori.La cultura dei minori in Italia ha avuto una progressiva accentuazione, determinata in particolare da due fattori: dai giudici minorili e dalla cultura delle scienze sociali e psicologiche, in modo particolare da parte degli operatori sociali e degli educatori che negli ultimi cinquant'anni hanno dato un impulso alla crescita di tale cultura, introducendo anche innovazioni importanti, in modo particolare per quanto riguarda i minori che hanno commesso reato, per un cammino sempre più improntato al recupero sociale del minore, sempre meno improntato al sanzionamento. Questa cultura degli operatori del settore, degli educatori e degli assistenti sociali, è stata supportata da una cultura scientifica degli psicologi, dei sociologi, dei pedagogisti i quali hanno anch'essi elaborato delle linee di orientamento che tendevano sostanzialmente a favorire il recupero sociale del minore piuttosto che a determinare la definitiva consegna alle fasce di marginalità deviante.
Naturalmente in questa lunga strada non si nega che vi siano stati degli eccessi, nel senso che in nome del recupero sociale del minorenne c'è stata talvolta una banalizzazione del senso della regola e al diritto del minore non si è accompagnata una responsabilizzazione del minore e lo stesso riconoscimento del soggetto come persona, così che ad un certo punto era quasi di "moda" deresponsabilizzare la persona per "incolpare" di tutto la Società in senso lato, un attribuzione di causa esterna, insomma che non ha aiutato nè i minori nè le famiglie a cui facevano capo.Un altro dei terreni sui quali la cultura minorile si è fortemente impegnata è quello della protezione e della tutela dei minori. Sotto questo profilo vi sono state evoluzioni sia nella normativa del codice civile sia in quella relativa alle adozioni. Questa cultura di "tutela del minore" ha trovato qualche criticità nel senso che spesso la decisione sulla protezione del minore si è scontrata con il diritto dei genitori ad educare il minore. Non sono da escludere, quei casi in cui il diritto del minore all'educazione in caso di inadempienze familiari e sociali (e la protezione di tale diritto) si è contrato con il diritto naturale dei genitori ad educare i figli, anche in conformità agli articoli 29 e 30 della nostra Costituzione. La Convenzione di New York, ci ricorda che la società nel suo complesso deve favorire e tutelare il migliore interesse del minore (the best interest of the child). In questa corsa alla tutela dei minori possono essersi verificati dei conflitti tra il diritto del bambino ad essere comunque educato e a diventare un soggetto capace di sviluppare tutte le proprie potenzialità nella società e quello dei genitori; ma la tutela dei minori, indipendentemente dai genitori, è prevista dalla stessa Costituzione laddove si dice che i genitori hanno il diritto e il dovere di educare i propri bambini ma che, in caso di incapacità dei genitori, è lo Stato che deve provvedere a garantire ugualmente i diritti dei bambini.In questo conflitto ha giocato in maniera molto forte l'organizzazione sociale perchè se da una parte si garantiscono diritti famigliari ed individuali, dall'altra parte non si è stato in grado di garantire alla famiglia la capacità di adempiere ai suoi compiti. Quindi, in parte, le istituzioni hanno di fatto impedito ai genitori di educare e ai bambini di essere educati in modo adeguato rispetto alla loro età.
Ora provo ad arrivare alla questione centrale: noi viviamo in uno Stato di Diritto, esiste il diritto di famiglia, gli organi di tutela dei diritti dei minori, i tribunali pensati per loro, tutta una rete sociale pensata per tutelare i bambini e le famiglie e, non in ultimo l'Italia è uno degi Paesi che ha ratificato la Convenzione internazionale sui diritti dei minori e degli adolescenti, in questi anni ha promosso varie leggi a tutela della famiglia e dei minori riguardo l'istruzione, la salute, i rapporti con la droga, il sesso, la pornografia e i media, in particolare a riguardo ha firmato un codice di autoregolamentazione; ha istituito un Osservatorio dei minori e tante altre iniziative. Ora bisogna chiedersi chi è il Garante dei diritti dei minori, che cosa può garantire e come può garantire i diritti dei minori che scaturiscono dalla Convenzione di New York o come li può garantire in un'organizzazione sociale complessa come quella del nostro Stato che vede una serie di soggetti avere delle competenze sul corretto sviluppo del bambino e sul suo corretto diritto ad essere educato e, d'altra parte, sul diritto dei genitori a poter educare i bambini.
Nel momento in cui riteniamo che sia necessario un organismo capace di garantire i diritti dei minori dobbiamo collocarlo adeguatamente nella pluralità di competenze che sussistono su questo settore.Il Garante è un organo amministrativo che fa parte e rientra all'interno della pubblica amministrazione. Pertanto si pone il problema di tutta una serie di rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che si devono occupare dei diritti dei minori. Esiste un problema di rapporti tra il Garante e le altre autorità amministrative.Che cosa deve fare questo soggetto per essere un soggetto effettivamente Garante dei diritti dei minori? Quali poteri gli attribuiamo?Esiste anche un altra questione ed è quella che riguarda i rapporti tra il Garante e la giurisdizione: infatti noi abbiamo un ordinamento giuridico strutturato in modo tale che all'interno della famiglia può entrare solamente la giurisdizione, la famiglia è un punto nodale, fondamentale e per questo la nostra Costituzione gli ha dato una certa tutela. A conclusione si spera che al Garante vengano concessi poteri effettivi, affinchè non sia un altra figura a somma delle precedenti e che altrimenti non cambierebbe di molto le cose attuali.
http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/200902/0226/html/0112http://nuovo.camera.it/126?PDL=2008&leg=16&tab=1&stralcio=&navette=