Sappiamo che i giornali su internet stanno oscurando quelli cartacei: più volte si è discusso dell’esigenza di attribuire ad un direttore di un giornale telematico la stessa responsabilità penale prevista per chi dirige la stampa cartacea. Qual è la situazione attuale?
La diffusione dei giornali online richiede l’adeguamento della normativa in modo da parificare oneri e responsabilità di chi dirige siti di informazione a quelli attribuiti ai direttori di quotidiani (art. 57 c.p.). La Corte di Cassazione di recente è intervenuta sul punto mediante un’importante presa di posizione (sentenza 35510/2010). Nella fattispecie concreta un ministro aveva denunciato il direttore di una rivista telematica, sul quale era stata pubblicata una foto diffamatoria nei suoi confronti e di un suo consulente. La parte attrice aveva invocato l’applicazione dell’art. 57 del Codice penale contro il direttore che colposamente non aveva esercitato il dovuto controllo su quanto pubblicato dai suoi collaboratori. Sappiamo che il reato di diffamazione a mezzo stampa, previsto appunto dall’articolo di cui sopra, è trattato nel nostro ordinamento in modo separato rispetto agli altri mezzi di informazione che invece vengono inglobati nell’art. 595 del Codice penale.Come comportarsi nel caso di giornali telematici? La Suprema Corte ha escluso la riconducibilità dell’informazione in rete alla stampa in senso proprio. Affinché si parli di stampa in senso giuridico infatti devono ricorrere il requisito della riproduzione tipografica e la pubblicazione. Sempre nella motivazione della sentenza in analisi si legge che, la possibilità di stampare una pagina web non modifica la natura del mezzo di informazione. Non tutti i messaggi su internet peraltro sono stampabili e questa resta in ogni caso una mera eventualità, sia oggettiva che soggettiva, e non una condizione determinante. La Corte ha infine sottolineato l’assoluto esonero di responsabilità per i coordinatori dei blog e dei forum in rete.