Magazine Cultura

Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera

Creato il 17 marzo 2014 da Marvigar4

bandiera italiana

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle attività finalizzate all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione della storia europea.

2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, è previsto l’insegnamento dell’inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno 1861, dell’Unità d’Italia, quale «Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.260.

4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 della Costituzione.

5. Le attività di cui alla presente legge sono realizzate nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 2012

   NAPOLITANO

   Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

   Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.».

Il testo dell’articolo 6 della Costituzione è il seguente:

«Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.».

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;222



Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :