ECCELLENZA
RECLAMO PRESENTATO ALL’ARBITRO DALLA SOCIETA’ POL. SS LAZIO RUGBY 1927
Il Giudice Sportivo, visto il ricorso presentato alle ore 16.40 dalla società POL: SS LAZIO RUGBY 1927 ,al direttore di gara, il sig. Claudio BLESSANO, in occasione della partita I CAVALIERI PRATO – POL. SS LAZIO RUGBY 1927 disputasi il giorno 3 dicembre 2011,
verificati i requisiti ex art. 72 Regolamento di Giustizia lo dichiara ammissibile. (…)
La reclamante, in buona sostanza, lamenta esclusivamente che il provvedimento di cartellino giallo adottato dal direttore di gara nel confronti del n. 7 (rectius Carlo FILIPPUCCI, n. tessera 0158836) sia stato erroneo poiché il giocatore che avrebbe commesso il fallo, poi sanzionato dall’arbitro, era il n. 14 (rectius Diego VARANI tessera FIR n. 0108968).
Il reclamo è meritevole di accoglimento. (…)
Alla luce di tale ricostruzione in fatto il GS ha provveduto a visionare l’intero DVD essendo la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 77 Reg. di Giustizia (prova televisiva). Più in particolare il punto 1 comma a) permette la visione con l’ausilio di riprese televisive o filmate, qualora gli atti redatti dall’arbitro o dal Commissario di campo indichino quale ammonito o espulso persona diversa da quella che abbia commesso il fatto determinante l’ammonizione o l’espulsione. (…)
La ricostruzione non lascia spazio a dubbi sulla circostanza secondo la quale l’autore del placcaggio pericoloso, così come sanzionato dal direttore di gara, sia da individuarsi nel sig. Diego VARANI e non nel sig. Carlo FILIPPUCCI. A parziale discolpa della terna arbitrale il GS rileva l’ oggettiva difficoltà ad individuare i numerosi giocatori intervenuti nel raggruppamento susseguente al placcaggio pericoloso e alla circostanza che l’azione si è svolta in maniera repentina e della durata di alcuni secondi.
Alla luce di quanto ricostruito il Giudice Sportivo, seguendo il principio giuridico “corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato” ritiene di modificare d’ufficio la decisione assunta dal direttore di gara, il sig. Claudio BLESSANO e di assegnare il cartellino giallo adottato al minuto 34 del primo tempo al sig. Diego VARANI in luogo di Carlo FILIPPUCCI e, conseguentemente, revocare il provvedimento di cartellino rosso assunto dal direttore di gara in occasione del secondo provvedimento di cartellino giallo, avendo accertato che il primo cartellino giallo sia assegnato al VARANI in luogo di FILIPPUCCI.
SERIE B
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI – SQUALIFICHE
- CAMPAGNARO SIMONE, della RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso al 40° del 2°te mpo, infraz. Art. 026/01 lett. O) (CALCIO), TRE MESI DI SQUALIFICA (dal 5/12/2011 al 4 Marzo 2012 compresi)
- DUBLINO GIANNANDREA, della A.P. PARTENOPE RUGBY ASD, espulso al 22° del 2°tempo, infraz. Artt.026/01 lett. H) (OFFESE GIOCATORE AVVERSARIO), 026/01 lett. K) (PUGNI), SEI SETTIMANE DI SQUALIFICA, sanzione inasprita ai sensi dell’art. 014/01 in, SETTE SETTIMANE DI SQUALIFICA, (dal 5/12/2011 al 22 Gennaio 2012 compresi)
- GUERRISI ANTONINO, della ASD C.U.S.ROMA RUGBY, espulso al 38° del 2°temp o, infraz. Art. 026/01 lett. K) (PUGNO), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 5/12/2011 al 18 Dicembre 2011 compresi)
- SERRAGIOTTO MARCO, della ASD RUGBY BELLUNO, espulso al 40° del 2°tempo, i nfraz. Art. 026/01 lett. K) (PUGNI), QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA, sanzione inasprita ai sensi dell’art. 014/01 in, CINQUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 5/12/2011 al 8 Gennaio 2012 compresi)
ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI – INTERDIZIONI
- GERVASI CLAUDIO, Accompagnatore della NERONIANA RUGBY ANZIO ASD, infraz. Art. 027/01 lett. N) (NON OTTEMPERANZA ART.84 RO in relazione Art. 8 reg. Attività Sportiva – ELENCO CONSEGNATO IN RITARDO), SETTE GIORNI DI INTERDIZIONE
(dal 7/12/2011 al 13 Dicembre 2011 compresi)
- MARINELLO MASSIMO, Giudice di Linea della ASD RUGBY BELLUNO, espulso al 40° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. C) (OFFESE ARBITRO) reiterato, DUE MESI DI INTERDIZIONE (dal 7/12/2011 al 6 Febbraio 2012 compresi)
- ZANCHIGIANI IVAN, Accompagnatore della ASD RUGBY LUMEZZANE, espulso al 30° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. B) (PROTESTE ARBITRO), SETTE GIORNI DI INTERDIZIONE, sanzione inasprita ai sensi dell’art. 014/01 in, QUATTORDICI GIORNI
DI INTERDIZIONE (dal 7/12/2011 al 20 Dicembre 2011 compresi)
SERIE A FEMMINILE
LLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI – SQUALIFICHE
- CHINDAMO VANESSA, della ASD RUGBY MONZA 1949, espulso al 18° del 1°tempo , infraz. Artt.026/01 lett. B) (PROTESTE ARBITRO), 026/01 lett. C) (OFFESE ARBITRO), TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 5/12/2011 al 25 Dicembre 2011
compresi)