
Succede sempre nella Piccola Città di C., e stavolta la notizia si tinge di rosso. La scorsa settimana, durante il consiglio comunale de 13 febbraio 2012, è stato approvato un articolo sul meretricio di strada (perché, lo ricordiamo, in Italia la prostituzione viene affrontata solamente come una problematica di decoro urbano e ordine pubblico: per il resto – trafficking, mafia, fisco, sanità, politica, esercizio in spazi privati – chissenefotte. Il titolo del capitolo di questa politica è: “Non siamo capaci di far nulla, quindi ci preoccupiamo solo di infilare la polvere sotto al tappeto in modo che almeno non si veda”).
Ci tengo a sottolineare che la prostituzione di strada nella Piccola Città di C. è inesistente, e questo la dice lunga sull’opportunità con cui la nostra amministrazione investe il suo tempo.
Ma vengo al punto (e perdonatemi l’uso spavaldo del verbo “venire” in questo contesto bollente): l’articolo – che potete leggere integralmente qui sotto – cita: “È fatto divieto in tutto il territorio comunale di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada, o che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali.”
Come potete facilmente immaginare, la seconda parte di questo stralcio potrebbe dar adito a episodi imbarazzanti: le persone che per atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestano l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali sono moltissime e sono ovunque, soprattutto agli occhi degli altri. Quello che ci si domanda è quali siano gli indicatori oggettivi per identificare questi soggetti: una minigonna leopardata è sufficiente?
Oppure sono necessari più fattori, tipo minigonna giropassera + lingua che titilla la cannuccia del moijto in un locale del centro + occhio ammiccante? Le ciglia finte aggravano la situazione?

La polizia municipale verrà probabilmente dotata di righello
Sarebbe necessario avere una lista degli atteggiamenti / abbigliamenti / approcci che lorsignori dell’amministrazione comunale giudicano chiari e limpidi sentori di puttanaggio: perché qui rischiamo segnalazioni divertentissime alla polizia comunale, alcune di notevole scalpore nella “città alta”. Mi sento già il dito bollente: ho tre o quattro nomi piuttosto interessanti che mi tremano sulla lingua.

Chissà se per il santo patrono, durante la sagra del paese, verranno distribuiti pieghevoli con il decalogo del comportamento da tenere in nome del pubblico decoro nel nuovo regno della Padania Saudita.

Ma non finisce qui: lo stesso articolo sancisce anche l’illegalità della camporella: “È fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico nel territorio comunale.”
Quindi ragazzi, o tornate a mettere i fogli di giornale sui finestrini delle vostre auto parcheggiate nel mezzo del nulla padano appigliandovi alla parola “visibili” (e sperando nella clemenza delle forze dell’ordine), oppure il vostro amore oltraggioso, spavaldo e peccaminoso tra nebbia o zanzare vi costerà caro (ma alla fine, se pensate ai costi del motel, vi costerebbe caro tanto uguale e dovreste cercare di ottimizzare con cinque o sei orgasmi il costo della stanza per renderlo giustificabile).
Che le telecamere attivate sul nulla ai bordi della città siano state pensate proprio a questo proposito? Per tenere sotto controllo il flusso dei giovani e caldi innamorati verso la campagna?
Attenti alle vostre congiunzioni carnali, cari padani, attenti ai vostri vestiti e ai vostri atteggiamenti: gli sceriffi delle mutande ci circondano (e quel che è peggio, ci governano).

“Art. 24
Divieto di esercitare l’attività di meretricio
E’ fatto divieto in tutto il territorio comunale di esercitare con qualunque modalità e comportamenti nei luoghi pubblici e spazi aperti o visibili al pubblico attività di meretricio.
È fatto divieto in tutto il territorio comunale di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada, o che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese della violazione del presente articolo.
È fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione, anche solo per chiedere informazioni.
È fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico nel territorio comunale.
Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.”
