Con una disposizione contenuta nell’art. 18, comma 2, della legge n. 111/2011 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 98/2011, il Legislatore ha abrogato, a partire dal 6 luglio u.s., il comma 10-bis dell’art. 19 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, con la quale ai lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità previsto dall’art. 7 della legge n. 223/1991 poteva essere erogato, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità. Ora la norma dispone che con erogazioni da trarre dal Fondo previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a) della citata legge n. 2/2009, attraverso un Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia, si possano concedere riconoscimenti economici a chi, non rientrando nell’ambito della tutela di sostegno dell’art. 7 della legge n. 223/1991, “goda” del trattamento di disoccupazione con requisiti normali. L’eventuale trattamento integrativo sarà pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità per un numero pari alla durata del trattamento dell’indennità di disoccupazione.
Le novità introdotte postulano alcuni chiarimenti che possono, così, sintetizzarsi:
- L’indennità di mobilità (che presuppone una richiesta all’INPS del lavoratore da presentare entro 68 giorni dalla data del licenziamento) è riconosciuta ai lavoratori posti in mobilità da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS (art. 4 della legge n. 223/1991) che possano far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati (comprese ferie, festività, gravidanza, puerperio ed infortuni) con un rapporto di lavoro a carattere continuativo. La durata massima è di 12 mesi, elevati a 24 per gli “over40”ed a 36 per gli “over 50”: nelle aree del Mezzogiorno la durata è elevata di ulteriori 12 mesi. L’indennità spetta in misura percentuale del trattamento di CIGS ed è del 100% per i primi 12 mesi e dell’80% per i periodi successivi. Gli importi sono stati fissati, per il 2011, dalla circolare INPS n. 25 del 4 febbraio u.s.;
- Il trattamento di disoccupazione con requisiti normali spetta ad impiegati, operai, intermedi, dirigenti privati, lavoratori a domicilio (tranne i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra), soci lavoratori di società cooperative con esclusione di quelle ricadenti sotto il DPR n. 602/1970, ecc., che abbiano maturato almeno due anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente (nel periodo rientrano anche le assenze obbligatorie e facoltative per maternità). Il presupposto è che vi sia stato un licenziamento o un “recesso per giusta causa” addebitabile al comportamento del datore di lavoro (mobbing, mancata retribuzione, molestie sessuali, ecc. – Cass., n. 1074/1999; Cass., n. 5977/1985-). L’indennità è calcolata in percentuale sulla retribuzione media soggetta a contribuzione relativa ai mesi precedenti l’inizio dello “status” di disoccupazione. Essa è del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi 2 mesi e del 40% per gli ulteriori mesi (art. 1, comma 25, della legge n. 247/2007 e circ. INPS n. 15/2008): la durata è pari a 8 mesi per gli “under50”e di 12 mesi per coloro che hanno un’età pari o superiore a 50 anni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni presi in sede comunitaria, nonche’ di emanare misure di stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitivita’ economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Livellamento remunerativo Italia-Europa
1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell’incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all’allegato A, non puo’
superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri
Stati dell’Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,
per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo’
superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti
nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari
generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai
titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso
delle retribuzioni e delle indennita’ a carico delle pubbliche
finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e’
istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell’ISTAT e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1°
luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e
all’individuazione della media dei trattamenti economici di cui al
comma 1 riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in corso
sulla base delle previsioni dell’indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione e’ a titolo gratuito. In sede di
prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei
Ministri di cui al primo periodo e’ adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto
dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a
raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la
individuazione riferite all’anno 2010 sono provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro
il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di
principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all’allegato B, che siano
dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita,
salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del
trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennita’ che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Teramo, 29 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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