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Governo: Legge n. 111/2011: modifiche ai trattamenti di sostegno al reddito

Da Rebecca63

Governo: Legge n. 111/2011: modifiche ai trattamenti di sostegno al redditoCon una disposizione contenuta nell’art. 18, comma 2, della legge n. 111/2011 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 98/2011, il Legislatore ha abrogato, a partire dal 6 luglio u.s., il comma 10-bis dell’art. 19 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, con la quale ai lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità previsto dall’art. 7 della legge n. 223/1991 poteva essere erogato, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità. Ora la norma dispone che con erogazioni da trarre dal Fondo previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a) della citata legge n. 2/2009, attraverso un Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia, si possano concedere riconoscimenti economici a chi, non rientrando nell’ambito della tutela di sostegno dell’art. 7 della legge n. 223/1991, “goda” del trattamento di disoccupazione con requisiti normali. L’eventuale trattamento integrativo sarà pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità per un numero pari alla durata del trattamento dell’indennità di disoccupazione.

Le novità introdotte postulano alcuni chiarimenti che possono, così, sintetizzarsi:

  1. L’indennità di mobilità (che presuppone una richiesta all’INPS del lavoratore da presentare entro 68 giorni dalla data del licenziamento)  è riconosciuta ai lavoratori posti in mobilità da imprese rientranti nel campo di applicazione  della CIGS (art. 4 della legge n. 223/1991) che possano far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati (comprese ferie, festività, gravidanza, puerperio ed infortuni) con un rapporto di lavoro a carattere continuativo. La durata massima è di 12 mesi, elevati a 24 per gli “over40”ed a 36 per gli “over 50”: nelle aree del Mezzogiorno la durata è elevata di ulteriori 12 mesi. L’indennità spetta in misura percentuale del trattamento di CIGS ed è del 100% per i primi 12 mesi e dell’80% per i periodi successivi. Gli importi sono stati fissati, per il 2011, dalla circolare INPS n. 25 del 4 febbraio u.s.;
  2. Il trattamento di disoccupazione con requisiti normali spetta ad impiegati, operai, intermedi, dirigenti privati, lavoratori a domicilio (tranne i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra), soci lavoratori di società cooperative con esclusione di quelle ricadenti sotto il DPR n. 602/1970, ecc., che abbiano maturato almeno due anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente (nel periodo rientrano anche le assenze obbligatorie e facoltative per maternità). Il presupposto è che vi sia stato un licenziamento o un “recesso per giusta causa” addebitabile al comportamento del datore di lavoro (mobbing, mancata retribuzione, molestie sessuali, ecc. – Cass., n. 1074/1999; Cass., n. 5977/1985-). L’indennità è calcolata in percentuale sulla retribuzione media soggetta a contribuzione relativa ai mesi precedenti l’inizio dello “status” di disoccupazione. Essa è del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi 2 mesi e del 40% per gli ulteriori mesi (art. 1, comma 25,  della legge n. 247/2007 e circ. INPS n. 15/2008): la durata è pari a 8 mesi per gli “under50”e di 12 mesi per coloro che hanno un’età pari o superiore a 50 anni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di   emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto  dagli impegni presi in sede  comunitaria,  nonche’  di  emanare  misure  di stimolo  fiscale  per  favorire  il  rilancio  della   competitivita’ economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

   Emana

 

   il seguente decreto-legge:

 

   Art. 1

 

   Livellamento remunerativo Italia-Europa

 

  1.   Il   trattamento   economico   omnicomprensivo   annualmente corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell’incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all’allegato  A,  non  puo’

superare la media  degli  analoghi  trattamenti  economici  percepiti

annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli  altri

Stati dell’Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,

per i componenti del Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei

deputati il costo relativo al trattamento  economico  omnicomprensivo

annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta  non  puo’

superare la media del costo relativo  ai  componenti  dei  Parlamenti

nazionali.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai  segretari

generali, ai capi  dei  dipartimenti,  ai  dirigenti  generali  e  ai

titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma

per trattamento economico omnicomprensivo  si  intende  il  complesso

delle retribuzioni  e  delle  indennita’  a  carico  delle  pubbliche

finanze percepiti dal titolare delle predette cariche,  ivi  compresi

quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e’

istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell’ISTAT  e

composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante

di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1°

luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e

all’individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al

comma 1 riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in  corso

sulla base delle previsioni dell’indice  armonizzato  dei  prezzi  al

consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La

partecipazione alla commissione e’ a  titolo  gratuito.  In  sede  di

prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei

Ministri di cui al primo periodo  e’  adottato  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto

dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a

raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la

individuazione   riferite   all’anno   2010   sono   provvisoriamente

effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro

il 31 marzo 2012.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi

dell’articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di

principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le

regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle

previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e

le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria

legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e

relative norme di attuazione.

  5. I componenti degli organi  di  cui  all’allegato  B,  che  siano

dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita,

salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del

trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza.

  6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si  applicano  a  decorrere dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i compensi, le retribuzioni e le indennita’ che non siano stati  ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 Teramo, 29 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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