Proseguono le analisi di Iusport.it, che ci fa piacere rilanciare per capire meglio i confini di alcuni aspetti ai più ignoti. In questo articolo di Guido Del Re viene affrontata la problematica dei potenziali conflitti di interesse dell'agente di calciatori.
Il regolamento agenti F.I.G.C., all'articolo 20, elenca le fattispecie nelle quali un agente di calciatori potrebbe incorrere in un conflitto di interessi.
Il primo comma prevede una regola, che potremo definire "etica", secondo la quale è fatto espresso divieto agli agenti di contattare calciatori sotto contratto con una società di calcio con lo scopo di spingerli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti. Qualora ci sia da parte di un calciatore, una risoluzione senza giusta causa, la responsabilità dell' agente e presunta.
Il secondo comma prevede l'espresso divieto di poter rappresentare più parti nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società.
Il comma 3 impone un divieto all'agente che abbia curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, di ricevere da quest'ultimo incarichi o somme a qualunque titolo o di stipulare con lo stesso accordi, per un periodo di 12 mesi dalla data del tesseramento.
Il comma 4 sfata un brocardo comune secondo cui, gli allenatori di calcio, possono essere rappresentati dagli agenti. Tale articolo prevede un divieto in capo agli agenti di rappresentare gli interessi di soggetti dell'ordinamento sportivo diversi dai calciatori e dalle società. A livello prettamente pratico, tale forme di rappresentanza, trovano riscontro nei moduli federali blu per la rapresentanza di calciatori e rosso per la rappresentanza di societa di calcio.
Nel comma 5 viene evidenziata l'impossobilità di stipulare accordi di tipo permanente tra agenti e calciatori e tra agenti e societa, fatto salve l'eccezioni di eventuali intese occasionali e dei trasferimenti internazionali.
Il comma 6 elenca le situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità. L agente o la societa di cui lo stesso e socio, nonchè i soci o amministratori della stessa, non possono intraprendere trattative o rapporti contrattuali con società di calcio italiane ed estere nelle quali, il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado detengano partecipazioni anche indirette, o ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali, tecnico-sportivi o di consulenza, o esercitino comunque un'influenza rilevante.
Il comma sette prevede la nullità dei contratti stipulati dall'agente in violazione dei commi 2 e 6.
Il comma otto prevede la circostanza in cui un agente incorra in un conflitto di interessi previsto dal comma 6 ma sopraggiunto in un contratto in essere. In tale situazione il contratto si risolverà di diritto al termine della stagione sportiva in corso.
Il comma 9, a chiosa dell'articolo illustrato, prevede il divieto, per gli agenti, relativo a qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previste dal regolamento F.I.G.C.