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Guest post: “Scontificio” fiscale per società, calciatori e agenti

Creato il 09 febbraio 2014 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

In base all’art. 3 della legge 23 marzo 1981, n.91, sul professionismo sportivo “ La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato”. Al predetto contratto, quindi, si applicano tutte le norme di carattere generale applicabili in materia di lavoro subordinato, con esclusione di quelle espressamente eccettuate dalla stessa legge n.91/1981.

Anche in questo campo il calcio è in fuorigioco! Nascosto tra le pieghe dei mille provvedimenti contenuti nella legge di stabilità 2014, spunta un notevole " sconto" fiscale per società, calciatori ed agenti. Questo in un momento in cui a tutti gli altri cittadini sono richiesti sacrifici : e come diceva il grande Totò. " E io pago!".

Nella nota allegata , l'Avv. Rossetti illustra gli aspetti della normativa in questione.

 

 

 

Federsupporter logo bianco Guest post: Scontificio fiscale per società, calciatori e agenti

 

In numerose occasioni convegnistiche (Convegno in Roma del 20 novembre 2009 su “ I Bilanci delle società di calcio quotate: governance, tutela dei risparmiatori e degli stakeholders”, organizzato da Criteria ricerche srl e da Federprofessional; Convegno in Genova del 5 ottobre 2010 “Dalla società sportiva all’impresa sportiva”  organizzato da Criteria ricerche srl e da Federsupporter), nonché in numerosi miei scritti (vedasi, in particolare “ Gli Agenti dei calciatori: aspetti di natura regolamentare sportiva, civilistica e tributaria” in Appendice – pagg. 213/224- del libro “L’impresa sportiva come impresa di servizi : il supporter -consumatore”, Tempesta Editore 2012, di cui sono coautore insieme con l’amico Alfredo Parisi), avevo trattato, in relazione all’attività degli agenti dei calciatori, gli aspetti fiscali concernenti tale attività.

 

Con esposti del 18 ottobre e del 15 novembre 2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’attività ispettiva, Federsupporter aveva chiesto di svolgere un controllo onde verificare se l’attività in questione fosse, oppure no, conforme alla normativa generale in materia di occupazione e del mercato del lavoro, volendo adottare tutti i provvedimenti del caso in esito al controllo richiesto.

Negli esposti si precisava che nessuna eccettuazione dalla disciplina di cui al Titolo II “Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro” del Decr. Lgs 10 settembre 2003, n. 276 (così detta “Legge Biagi”) in materia, per l’appunto, di occupazione e del mercato del lavoro si rinveniva nei confronti degli atleti professionisti.

Così come nessuna incompatibilità poteva ritenersi sussistente tra la suddetta disciplina generale e quella relativa alla prestazione di lavoro subordinato dell’atleta professionista, prevedendo espressamente il Regolamento FIFA (art. 2)  concernente gli agenti dei calciatori l’osservanza delle legislazioni nazionali applicabili nel territorio di ciascuna Federazione “con particolare riferimento alle leggi in materia di occupazione”, così come l’analogo Regolamento FIGC (art. 19) prevede che l’agente è tenuto a garantire che i contratti di prestazione sportiva conclusi a seguito della propria attività siano conformi alle norme statali.

 

Legislazione nazionale e norme statali che, nel caso dell’Italia, ai sensi del richiamato Titolo II del Decr. Lgs n.276/2003, vietano a persone fisiche l’esercizio dell’attività di intermediazione, intesa quale mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, comprensiva della previsione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché la ricerca e selezione del personale, intesa come attività finalizzata alla soluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente.

Attività il cui esercizio è riservato esclusivamente a soggetti giuridici di natura collettiva (agenzie, società di capitali, fondazioni, associazioni sindacali di categoria), in possesso di specifici requisiti economici, scientifici e professionali.

 

Si rilevava, inoltre, nei suddetti esposti, che numerosissime erano state, nel frattempo (si era nell’ottobre 2012 ed il fenomeno, finora, non si è di certo ridimensionato), le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva a società di calcio, a dirigenti e calciatori di queste ultime, ad agenti per plurime violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento Agenti della FIGC, pur osservandosi la particolare tenuità e la sostanziale mancanza di deterrenza delle sanzioni comminate.

Si sottolineava, altresì, come Commissioni Tributarie e la stessa Corte di Cassazione avessero accertato rilevanti fenomeni di evasione ed elusione fiscale connessi all’attività di intermediazione e ricerca di calciatori svolta da agenti anche mediante “complessi meccanismi simulatori ed interpositivi”.

 

Si tengano presente, al riguardo, i risultati di una indagine giornalistica intitolata “I Padroni del Calcio” , pubblicata su “ L’Espresso” dell’11 luglio 2013, secondo cui l’Italia è il Paese nel mondo che vanta il maggior numero di agenti di calciatori ( n. 1.188 rispetto ai 578 della Spagna, ai 470 dell’Inghilterra, ai 431 della Germania, ai 265 del Brasile) e che nell’ambiente calcistico è ormai un fatto notorio che “Per aumentare l’ingaggio ad un campione risparmiando contributi e tasse si comprano tre mezzi brocchi e quei milioni spediti in Sud America tornano in tasca al binomio agente-campione. Se il proprietario del club non partecipa alla spartizione estero su estero è semplice evasione, magari elusione. Se partecipa è riciclaggio”.

 

Aggiungasi che nella Risoluzione su criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, approvata dal Parlamento Europeo il 23 ottobre scorso, si può leggere che “il riciclaggio di denaro è collegato non solo ad attività tipicamente associate alla criminalità organizzata, ma anche alla corruzione, alla frode fiscale ed all’elusione fiscale… ( omissis)…. Si stima che ogni anno nella UE vada perduta – a causa della frode fiscale, dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva- la scandalosa cifra di 1.000 miliardi di euro di gettito fiscale potenziale, il che rappresenta un costo almeno di circa 2.000 euro per ogni cittadino europeo”.

 

In precedenza, nel Rapporto del gennaio 2013 “Economic and legal aspects of transfers of players” della KEA European Affairs CDES, the Centre for the Law and Econimics of Sport, alla pag. 6, si poteva leggere che:

Il sistema dei corrispettivi per i trasferimenti dei calciatori favorisce essenzialmente i club e gli intermediari (i quali spesso agiscono su istruzioni dei club) perché i trasferimenti costituiscono una importante fonte di guadagni per essi. Regole che impongono maggiore trasparenza in merito ai contratti di trasferimento (mediante normativa FIFA) danno un significativo contributo alla lotta contro le frodi e le cattive pratiche che danno luogo ad attività illegali, e più in generale, incentivano la trasparenza nel mondo del calcio.

 

Nonostante tutto ciò ed il lungo spazio di tempo ormai trascorso, gli esposti di Federsupporter non risulta abbiano avuto alcun riscontro ed esito e nonostante che, così come evidenziato nelle mie note del 15 ottobre 2012, si fosse avuta notizia di indagini in corso da parte di numerose Procure della Repubblica (Piacenza, Cremona, Napoli, Bari)  su società di calcio, dirigenti, calciatori, agenti, con l’ipotesi di reati tributari e del reato di riciclaggio  art. 648 bis C.P. : sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ad opera di soggetti che non abbiano preso parte al delitto, ovvero operazioni compiute dagli stessi soggetti volte ad  ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei denari, dei beni o di altra utilità).

Ad onta di questo certamente non rassicurante quadro, nella legge di stabilità per il 2014, definitivamente approvata dal Parlamento, è stato inserito un comma 4/bis all’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi ( DPR 22.12.1986,n.917), secondo il quale “Il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti”  rientra nel reddito imponibile di tali atleti solo “nella misura del 15%,al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative.

La qual cosa vuol dire che quanto corrisposto dalle società all’agente dell’atleta professionista o a società allo stesso agente riconducibili va considerato reddito imponibile dell’atleta solo nella misura del 15%.

Parimenti, l’Iva dovuta su quanto come sopra corrisposto non sarà detraibile dalla società solo nella misura del 15% e non sarà considerata quale componente negativa in ordine alla determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES e del valore della produzione netta imponibile IRAP sempre nella predetta misura ridotta del 15 %.

 

Cosicchè solo l’85% , anziché il 100%, dei compensi corrisposti dalle società di calcio agli agenti dei calciatori per l’attività svolta a favore di questi ultimi sarà considerato reddito imponibile dei calciatori stessi e sarà, invece,  riconosciuto come costo detraibile per le società ai fini Iva, Ires e Irap; costo che non sarebbe, nella sua interezza, detraibile ai suddetti fini.

E ciò mentre, per qualsiasi altro lavoratore subordinato i fringe benefit riconosciuti dal datore di lavoro, vale a dire, secondo l’art. 51 del citato Testo Unico, ”Le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro”, per la loro totalità, sono reddito di lavoro dipendente imponibile e, per il datore di lavoro, costi deducibili solo dal reddito d’impresa, ma non ai fini Irap e Iva, in quanto, in quest’ultimo caso, privi dell’inerenza all’attività imprenditoriale.

 

Una evidente, ingiustificata discriminazione, pertanto, a mio avviso, assolutamente incostituzionale, a favore degli atleti professionisti e delle società sportive, da un lato, ed a sfavore di qualsiasi altro lavoratore dipendente  e di qualsiasi altra impresa, dall’altro.

Per di più, un beneficio del genere potrebbe  alterare l’applicazione del così detto “fair play finanziario”  per le società calcistiche, introdotto dall’UEFA, poiché consentirebbe alle società detrazioni di costi altrimenti non possibili.

 

Laddove delle due l’una: o i compensi pagati dalle società di calcio agli agenti dei calciatori per l’attività svolta dai secondi a favore dei primi sono fringe benefit, con tutto ciò che ne consegue sul piano fiscale, oppure non lo sono, con tutto ciò che ne consegue sul medesimo piano: tertium non datur.

 

La normativa inserita nella legge di stabilità appare, oltretutto, assolutamente incoerente con quanto stabilito nella Circolare n. 37/E del 20 dicembre scorso dell’Agenzia delle Entrate che, nell’ambito dell’esame di alcune questioni fiscali emerse nel corso del Tavolo tecnico tra la stessa Agenzia ed i rappresentanti della FIGC e delle Leghe Nazionali Professionistiche, ha avuto modo di ribadire l’applicabilità ai calciatori professionisti, in quanto lavoratori subordinati, del citato art. 51  del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che, lo ripeto, considera redditi di lavoro dipendente “tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro”.

Somme e valori, tra i quali, la Circolare ricomprende espressamente addirittura il vitto e l’alloggio del calciatore a carico della società, ad eccezione del fatto che tali spese si riferiscano ad attività del calciatore stesso svolte fuori dalla sede lavorativa indicata nel contratto di lavoro ( ritiri pre-campionato e ritiri-partita).

Figurarsi, quindi, le spese sostenute dalla società per pagare i compensi agli agenti in relazione all’attività svolta da questi ultimi a favore dei calciatori loro assistiti.

 

Privilegi che non sono, almeno legittimamente, ammissibili solo a favore di taluni lavoratori dipendenti e di talune imprese, per giunta certamente, come gli atleti professionisti e le società sportive, non economicamente sofferenti e bisognosi e meritevoli di tali privilegi.

Quanto sopra soprattutto nell’ambito di una legge di stabilità che ha lesinato riduzioni della pressione fiscale su lavoratori, imprese e pensionati, in generale, tenuto conto della scarsità delle risorse disponibili.

 

Il problema va affrontato e risolto, non, come si è fatto nella legge di stabilità, mediante una sorta di forfetizzazione di forme di evasione o elusione fiscale, bensì mediante la legificazione di alcune regole già contenute nell’ordinamento sportivo FIFA.

Più precisamente, legificando che sono da ritenersi, ai fini fiscali, fringe benefit i compensi, nella loro interezza, corrisposti da società sportive ad agenti di atleti professionisti: a seguito di un conferimento solo verbale dell’incarico da parte dell’atleta; a seguito di descrizione generica delle prestazioni rese dall’agente, contenuta nelle fatture emesse nei confronti della società ; qualora l’incarico da parte delle società ad agenti risulti sottoscritto successivamente alla stipula del contratto con l’atleta; qualora vi sia coincidenza tra agente della società e quello dell’atleta o vi sia la riconducibilità dell’agente dell’atleta a quello della società (per es. ove l’agente abbia assistito l’atleta in veste di persona fisica e la società attraverso lo schermo di una società di cui sia socio).

 

Il rafforzamento delle politiche antievasive ed antielusive per quanto concerne il mondo dello sport e, in specie, quello calcistico, andrebbe, altresì, perseguito mediante un incisivo inasprimento delle sanzioni sportive a carico di società, dirigenti, atleti ed agenti per violazioni delle norme regolamentari, internazionali e nazionali, che disciplinano l’attività degli agenti stessi.

Un altro strumento utile ai fini del suddetto rafforzamento sarebbe anche quello, più volte indicato e proposto da Federsupporter, di istituire, così come già avviene a livello nazionale, anche a livello internazionale (FIFA e UEFA), apposite Casse di compensazione attraverso le quali debbano obbligatoriamente transitare i pagamenti per l’acquisizione di prestazioni sportive di atleti professionisti provenienti da Federazioni estere.

Pagamenti che oggi avvengono direttamente da società a società, risultando così non tracciabili e potendo dare facilmente luogo a fenomeni di sovrafatturazione con costituzione di fondi occulti all’estero che sfuggono a qualsiasi tassazione.

 

[Fonte: Federsupporter]


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