In questa guida all’impugnazione del licenziamento per il contratto a tempo indeterminato potrete trovare le procedure stringenti definite dal legislatore per vedere i casi e le metodologie per impugnare un eventuale licenziamento, anche alla luce delle novità introdotto con la Riforma Fornero ed il job act di Renzi.
La procedura di licenziamento in effetti deve seguire un iter rigido al di fuori della quale si renderà impugnabile, dando la possibilità al lavoratore di avere un’indennità o in alcuni casi anche di essere reintegrato sul posto del lavoro.
Questo è molto importante perchè si può dare al lavoratore la possibilità così di chiedere una somma di denaro al datore di lavoro per lasciare l’impiego, il che dopo il licenziamento può essere una salvezza prima che si trovi un nuovo posto di lavoro…
La prima cosa da sapere è che il licenziamento deve essere notificato alla controparte in forma scritta (lettera di licenziamento); come precisato nel precedente articolo dedicato alle novità sul licenziamento la forma deve essere scritta ma la notifica non è detto che debba essere fatta mediante raccomandata in quanto come scritto può anche essere notificata a mano in presenza di testimoni.
Il secondo tassello da mettere è che l’eventuale impugnazione deve avvenire in forma scritta e notificata al datore di lavoro entro 60 giorni dalla data di notifica del licenziamento a pena di decadenza ossia di invalidità dell’impugnazione come definito dalla Legge 604 del 1966 dell’articolo 6.
Con la Riforma Fornero questo termine vien però allungato a 180 giorni per tutti i licenziamenti intimati dopo il 18 luglio 2012 ossia la data di entrata in vigore della riforma
La terza cosa da sapere è che il licenziamento orale (quello che avveniva decenni fa), determina la nullità del licenziamnto come anche l’assenza di motivi addotti nel licenziamento. Questo è un importante passo in quanto si dà atto che il lavoro è un diritto acquisito e come tale non può essere cancellato senza una giusta causa.
Il calcolo dei 60 giorni (oggi 180 giorni) deve essere fatto dalla data della spedizione e anche se il datore di lavoro la riceve successivamente a questa, vale il timbro apposto nel giorno della spedizione.
Dovete sapere inoltre che esistono dei licenziamenti soggetti ai termini di decadenza e altri no.
Cosa succede se non procedete nei tempi nei modi previsti all’impugnazione del licenziamento?
In questo caso invece il lavoratore deve intendersi decaduto dalla facoltà di impugnare il recesso, anche se con le novità sulla conciliazione il termine dei 60 giorni resta pending dal deposito dell’istanza di conciliazione obbligatoria che contiene l’impugnazione (Cass., Sez. U, sentenza n. 8830 del 14/04/2010, in CED Cass., n. 612377).
Il termine dei 60 giorni non è fisso
Da sapere inoltre che il legislatore ha fissato anche un termine più lungo per tutelare il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dal licenziamento anche dopo 60 giorni nei casi di licenziamento illegittimi. In questo caso infatti il lavoratore avrà tempo 5 anni così come avviene in generale per ogni danno causato da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Da sapere
Se siete iscritti ad un sidacato il decorso dei 60 giorni o i nuovi 180 giorni per i licenziamenti intimati dopo il 18 luglio 2012 può essere interrotto dal sindacata anche se non gli avete conferito una procura specifica per la vostra posizione.
Consultare anche le altre novità sull’impugnazione del licenziamento dopo la Riforma Fornero.